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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15887/2026

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GHERITA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINOROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI’ ROSALINA-intimati-avverso la sentenza n. 1509/2020 della Corte d’appello di Catania,depositata in data 11-9-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/20261.

Con sentenza n. 143/2013 il Tribunale di Catania, inaccoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere loscioglimento della comunione relativa all’immobile sito ad Acireale,corso Savoia n. 202, ha assegnato l’immobile al comproprietario per laquota di due quarti [OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva fatto richiesta, eha disposto a carico del medesimo i conguagli di euro 41.775,00 afavore di [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria per la quota di un quarto,e di euro 41.775,00 complessivamente a favore di Maria TeresaBurzesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaMarino ed [OSCURATO:PERSONA], comproprietari in comune del restante quarto;in accoglimento della domanda di rendiconto proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’attricedi euro 7.421,02, pari a un quarto dei frutti civili calcolati sulla basedel valore di locazione dell’immobile.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, nel corso del quale si ècostituita [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] nelfrattempo deceduta, ed è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’altro coerede [OSCURATO:PERSONA], il quale èrimasto contumace.Con sentenza n. 1509/2020 pubblicata in data 11-9-2020 la Corted’appello di Catania ha integralmente rigettato l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese del grado.Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorsoproposti, la sentenza ha rigettato la richiesta di dichiarazione dicessazione della materia del contendere formulata da [OSCURATO:PERSONA] inragione della stipulazione di contratto preliminare con FrancescaMarino dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Harigettato il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante chiedeva larevoca dell’assegnazione del cespite in suo favore, dichiarandosi nonNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026disponibile ad attribuirselo per il valore indicato dal c.t.u.

Ha rigettatoil sesto motivo di appello, con il quale l’appellante aveva censuratol’accoglimento della domanda di rendiconto sulla base del rilievo di nonavere mai impedito il pari uso del bene agli altri quotisti.3.

Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.All’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza interlocutorian. 26818/2025 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessariin quanto comproprietari dell’immobile per la quota complessiva di unquarto già contumaci in appello, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a suavolta appellata contumace.Ritualmente eseguite le notifiche ordinate, le parti sono rimasteintimate.Le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 382 comma 3 e degli articoli 383 e 100 c.p.c. edegli articoli 1965 – 1967 – 1372 e 1375 del c.c. e dei principi cheregolano la cessazione della materia del contendere così come lagiurisprudenza li ha definiti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., a causadell’errato rigetto della richiesta di dichiarare cessata la materia delcontendere per accordo stragiudiziale intervenuto dopo la proposizionedell’appello.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia deciso la causanel merito, senza considerare che l’accordo transattivo intercorso traNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026Enrico [OSCURATO:PERSONA] e la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] faceva veniremeno la materia del contendere.1.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha escluso che sussistessero i presuppostiper la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sia perla mancanza di rinuncia all’azione da parte dell’appellante, conl’espressione della volontà di non volere proseguire nella domanda, siaper la mancanza dei presupposti per accertare il venire meno dellacontestazione tra le parti sul diritto che escludesse la necessità delladecisione.La pronuncia ha fatto piana applicazione del principio consolidato,secondo il quale la cessazione della materia del contendere,riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, richiede lasopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti allanaturale conclusione del giudizio, tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale (Cass. Sez. 2 30-4-2012 n. 6617, Cass. Sez. 3 4-6-2009 n.12887, Cass. Sez.

U 11-12-2003 n. 18956).Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in modo corretto laCorte d’appello ha escluso che il contratto denominato “transazione”,concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza diprimo grado, comportasse in sé il venire meno delle ragioni di contesatra le parti.

L’accordo, come trascritto nel ricorso e che la Corteesamina in ragione della natura processuale della censura, aveva ilcontenuto di preliminare di cessione di quota da [OSCURATO:PERSONA] aEnrico [OSCURATO:PERSONA], con l’espressa previsione, al punto 9, che “con la stipuladell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile sopra descritto, le partireciprocamente si obbligano a definire il giudizio tra esse pendentevanti la Corte di Appello di Catania con rinunzia da parte della MarinoNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026grado spiegata e con contestuale accettazione del [OSCURATO:PERSONA] ovveroa definire lo stesso con verbale di conciliazione e transazione aventegli stessi contenuti di quest’atto, dichiarando di ritenersi soddisfatte enon aver più nulla reciprocamente a pretendere in virtù delle suddettecausali, titoli e pronunce giudiziarie”.

Quindi, sulla base del contenutodell’accordo, era solo dopo la stipula del contratto definitivo di cessionedelle quote, pacificamente non avvenuta, che le parti avrebberorinunciato alle domande proposte in causa e che, perciò, sarebbevenuto meno il loro interesse alla definizione del giudizio.

Per di più,l’interesse sarebbe venuto meno solo per le parti che avevano conclusoquell’accordo ma non per gli altri comproprietari, perché il ricorrentenon considera che il giudizio aveva a oggetto lo scioglimento dellacomunione alla quale partecipavano anche altri soggetti e il fatto chequesti fossero rimasti contumaci non comportava in sé che il giudiziopotesse concludersi senza pronuncia nel merito.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 720 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., erratapronuncia di inammissibilità della rinunzia dell’appellanteall’assegnazione del bene comune richiesta e ottenuta con la sentenzadi primo grado”.Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibilela rinuncia all’assegnazione del bene, in quanto l’istanza di attribuzionedel bene indivisibile costituisce una modalità attuativa della divisione equindi può essere formulata o rinunciata anche in appello.2.1.

Il motivo è fondato, perché erroneamente la sentenzaimpugnata ha dichiarato che il condividente che aveva ottenutol’assegnazione del bene non poteva rinunciarvi in appello.Secondo l’orientamento di questa Corte, che l’odierna pronunciaintende ribadire, la richiesta di attribuzione di un immobile indivisibilecostituisce una modalità attuativa della divisione e si risolve nella meraNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026specificazione della domanda di scioglimento della comunione; cometale, la richiesta non solo è proponibile anche in appello (Cass. Sez. 28-9-2021 n. 24174, Cass. Sez. 2 14-5-2008 n. 12119, Cass. Sez. 2 2-6-1999 n. 5392, Cass. Sez. 2 28-3-1995 n. 3672) ma anche, essendorivolta a porre fine allo stato di comunione evitando la venditaall’incanto o l’attribuzione del bene ad altri comproprietari, integra unaeccezione che, per il potere dispositivo spettante alla parte, puòformare oggetto di rinuncia tacita quando, proposta una prima volta,risulti superata da successive richieste incompatibili della stessa parte(Cass. Sez. 2 1-3-1995 n. 2335, Cass. Sez. 2 13-7-1987 n. 6105, Cass.Sez. 2 22-4-1981 n. 2364).Sulla base di tali premesse Cass. Sez. 2 6-2-2019 n. 3497, allaquale si intende dare continuità, ha evidenziato come la richiesta diindivisibile, in quanto non si pone questione di assegnazione del benecomodamente divisibile, perché in tale caso si applica il favor divisionis;non può esserci giudicato sulla disposizione di assegnazione o divendita e, se la richiesta di assegnazione viene proposta in primogrado, l’unica questione definita è quella sull’indivisibilità del bene, conla conseguenza che la richiesta di assegnazione può essere non soloformulata, ma anche oggetto di rinuncia pure in grado di appello.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione degli artt. 1965 – 1967 – 1372 e 1375 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., errata conferma della stima del bene – in dipendenzadel verificarsi di un fatto sopravvenuto nel corso dell’appello comune aentrambe le parti, avente rilevanza ed efficacia modificativa edestintiva della decisione impugnata (accordo stragiudiziale)”.Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto delfatto, sopravvenuto dopo la proposizione dell’appello e comune aentrambe le parti, riferito all’accordo tra i comproprietari, cheNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026modificava le valutazioni sulla stima contenute nella decisioneimpugnata.3.1.

Il motivo è infondato.La circostanza che due dei condividenti avessero conclusocontratto preliminare di cessione di quote non era dato che in sédimostrasse che il prezzo di cessione fosse stato parametrato al valorevenale del bene e nella divisione la stima del bene per la formazionedelle quote va eseguita con riferimento al suo valore venale (Cass. Sez.2 31-10-2006 n. 23496, per tutte).

Però, il giudice del rinvio dovràconsiderare che la stima del bene da dividere va eseguita al tempodella decisione, avendo riguardo a ogni elemento incidente sul valoredi mercato (Cass. Sez. 6-2 4-3-2020 n. 5993, Cass. Sez. 2 26-7-2019n. 20383, Cass. Sez. 2 6-2-2009 n. 3029).4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione degli articoli 1965 – 1967 – 1972 e 1375 nonché dell’art.1102 n. 1 e 2 c.c. in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 – erratastatuizione di rigetto del motivo di appello formulato dal ricorrente inordine alla condanna al rendiconto e alla fruttificazione”.Evidenzia che, anche in ordine alla domanda dell’attrice dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] al rendiconto e alla fruttificazione, eraintervenuto tra le parti l’accordo stragiudiziale e sostiene che la Corted’appello avrebbe dovuto conformare la decisione alle condizionipattuite.

Aggiunge che l’utilizzo della cosa comune da parte di uno deicomproprietari non è in sé idonea a produrre pregiudizio in danno deglialtri che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito all’utilizzo, perchésolo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione diutilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentitol’occupante può essere tenuto al pagamento della quota dei frutti civili.4.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con riguardo al fatto che le parti avessero concluso accordo, sirichiama quanto già esposto, in ordine al fatto che si trattava di accordoinidoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, conil conseguente obbligo del giudice di decidere nel merito anche delladomanda avente a oggetto i frutti.Con riguardo al fatto che non sussistessero i presupposti perriconoscere i frutti, è già stato enunciato il principio, richiamato anchedal ricorrente, secondo il quale, in tema di divisione, in caso diutilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutticivili ricavabili dal godimento indiretto, se gli altri partecipanti abbianomanifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senzanulla ottenere e l’occupante ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale;in tale caso, occorre dare la prova di una sottrazione o di unimpedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimentoo di una violazione dei criteri stabiliti dall’art.1102 cod. civ., potendosiquantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo(Cass. Sez. 2 8-11-2023 n. 31105, Cass. Sez. 2 3-7-2019 n. 17876,Cass.

Sez. 2 9-2-2015 n. 2423).La sentenza impugnata (pag.12) ha accertato in fatto che EnricoMarino aveva adibito a sua abitazione il bene comune e di conseguenzaaveva impedito il pari uso da parte degli altri comproprietari; in questomodo, ha ritenuto in fatto l’impedimento assoluto all’esercizio dellefacoltà dominicali da parte della comproprietaria, in termini cherimangono estranei al motivo di ricorso proposto, perchél’accertamento avrebbe potuto essere censurato esclusivamenteciv., nel ricorrere dei relativi presupposti.5.

In conclusione, è accolto soltanto il secondo motivo di ricorso,con rigetto degli altri.Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, chefarà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopraesposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GHERITA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARINOROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI’ ROSALINA-intimati-avverso la sentenza n. 1509/2020 della Corte d’appello di Catania,depositata in data 11-9-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/20261. Con sentenza n. 143/2013 il Tribunale di Catania, inaccoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere loscioglimento della comunione relativa all’immobile sito ad Acireale,corso Savoia n. 202, ha assegnato l’immobile al comproprietario per laquota di due quarti [OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva fatto richiesta, eha disposto a carico del medesimo i conguagli di euro 41.775,00 afavore di [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria per la quota di un quarto,e di euro 41.775,00 complessivamente a favore di Maria TeresaBurzesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosaMarino ed [OSCURATO:PERSONA], comproprietari in comune del restante quarto;in accoglimento della domanda di rendiconto proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’attricedi euro 7.421,02, pari a un quarto dei frutti civili calcolati sulla basedel valore di locazione dell’immobile.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, nel corso del quale si ècostituita [OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] nelfrattempo deceduta, ed è stata disposta l’integrazione delcontraddittorio nei confronti dell’altro coerede [OSCURATO:PERSONA], il quale èrimasto contumace.Con sentenza n. 1509/2020 pubblicata in data 11-9-2020 la Corted’appello di Catania ha integralmente rigettato l’appello, condannandol’appellante alla rifusione delle spese del grado.Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorsoproposti, la sentenza ha rigettato la richiesta di dichiarazione dicessazione della materia del contendere formulata da [OSCURATO:PERSONA] inragione della stipulazione di contratto preliminare con FrancescaMarino dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Harigettato il terzo motivo di appello, con il quale l’appellante chiedeva larevoca dell’assegnazione del cespite in suo favore, dichiarandosi nonNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026disponibile ad attribuirselo per il valore indicato dal c.t.u. Ha rigettatoil sesto motivo di appello, con il quale l’appellante aveva censuratol’accoglimento della domanda di rendiconto sulla base del rilievo di nonavere mai impedito il pari uso del bene agli altri quotisti.3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsosulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.All’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza interlocutorian. 26818/2025 la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], litisconsorti necessariin quanto comproprietari dell’immobile per la quota complessiva di unquarto già contumaci in appello, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a suavolta appellata contumace.Ritualmente eseguite le notifiche ordinate, le parti sono rimasteintimate.Le parti hanno depositato memorie.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 382 comma 3 e degli articoli 383 e 100 c.p.c. edegli articoli 1965 – 1967 – 1372 e 1375 del c.c. e dei principi cheregolano la cessazione della materia del contendere così come lagiurisprudenza li ha definiti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., a causadell’errato rigetto della richiesta di dichiarare cessata la materia delcontendere per accordo stragiudiziale intervenuto dopo la proposizionedell’appello.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia deciso la causanel merito, senza considerare che l’accordo transattivo intercorso traNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026Enrico [OSCURATO:PERSONA] e la comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] faceva veniremeno la materia del contendere.1.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha escluso che sussistessero i presuppostiper la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sia perla mancanza di rinuncia all’azione da parte dell’appellante, conl’espressione della volontà di non volere proseguire nella domanda, siaper la mancanza dei presupposti per accertare il venire meno dellacontestazione tra le parti sul diritto che escludesse la necessità delladecisione.La pronuncia ha fatto piana applicazione del principio consolidato,secondo il quale la cessazione della materia del contendere,riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, richiede lasopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti allanaturale conclusione del giudizio, tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale (Cass. Sez. 2 30-4-2012 n. 6617, Cass. Sez. 3 4-6-2009 n.12887, Cass. Sez. U 11-12-2003 n. 18956).Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in modo corretto laCorte d’appello ha escluso che il contratto denominato “transazione”,concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza diprimo grado, comportasse in sé il venire meno delle ragioni di contesatra le parti. L’accordo, come trascritto nel ricorso e che la Corteesamina in ragione della natura processuale della censura, aveva ilcontenuto di preliminare di cessione di quota da [OSCURATO:PERSONA] aEnrico [OSCURATO:PERSONA], con l’espressa previsione, al punto 9, che “con la stipuladell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile sopra descritto, le partireciprocamente si obbligano a definire il giudizio tra esse pendentevanti la Corte di Appello di Catania con rinunzia da parte della MarinoNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026grado spiegata e con contestuale accettazione del [OSCURATO:PERSONA] ovveroa definire lo stesso con verbale di conciliazione e transazione aventegli stessi contenuti di quest’atto, dichiarando di ritenersi soddisfatte enon aver più nulla reciprocamente a pretendere in virtù delle suddettecausali, titoli e pronunce giudiziarie”. Quindi, sulla base del contenutodell’accordo, era solo dopo la stipula del contratto definitivo di cessionedelle quote, pacificamente non avvenuta, che le parti avrebberorinunciato alle domande proposte in causa e che, perciò, sarebbevenuto meno il loro interesse alla definizione del giudizio. Per di più,l’interesse sarebbe venuto meno solo per le parti che avevano conclusoquell’accordo ma non per gli altri comproprietari, perché il ricorrentenon considera che il giudizio aveva a oggetto lo scioglimento dellacomunione alla quale partecipavano anche altri soggetti e il fatto chequesti fossero rimasti contumaci non comportava in sé che il giudiziopotesse concludersi senza pronuncia nel merito.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione dell’art. 720 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., erratapronuncia di inammissibilità della rinunzia dell’appellanteall’assegnazione del bene comune richiesta e ottenuta con la sentenzadi primo grado”.Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibilela rinuncia all’assegnazione del bene, in quanto l’istanza di attribuzionedel bene indivisibile costituisce una modalità attuativa della divisione equindi può essere formulata o rinunciata anche in appello.2.1. Il motivo è fondato, perché erroneamente la sentenzaimpugnata ha dichiarato che il condividente che aveva ottenutol’assegnazione del bene non poteva rinunciarvi in appello.Secondo l’orientamento di questa Corte, che l’odierna pronunciaintende ribadire, la richiesta di attribuzione di un immobile indivisibilecostituisce una modalità attuativa della divisione e si risolve nella meraNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026specificazione della domanda di scioglimento della comunione; cometale, la richiesta non solo è proponibile anche in appello (Cass. Sez. 28-9-2021 n. 24174, Cass. Sez. 2 14-5-2008 n. 12119, Cass. Sez. 2 2-6-1999 n. 5392, Cass. Sez. 2 28-3-1995 n. 3672) ma anche, essendorivolta a porre fine allo stato di comunione evitando la venditaall’incanto o l’attribuzione del bene ad altri comproprietari, integra unaeccezione che, per il potere dispositivo spettante alla parte, puòformare oggetto di rinuncia tacita quando, proposta una prima volta,risulti superata da successive richieste incompatibili della stessa parte(Cass. Sez. 2 1-3-1995 n. 2335, Cass. Sez. 2 13-7-1987 n. 6105, Cass.Sez. 2 22-4-1981 n. 2364).Sulla base di tali premesse Cass. Sez. 2 6-2-2019 n. 3497, allaquale si intende dare continuità, ha evidenziato come la richiesta diindivisibile, in quanto non si pone questione di assegnazione del benecomodamente divisibile, perché in tale caso si applica il favor divisionis;non può esserci giudicato sulla disposizione di assegnazione o divendita e, se la richiesta di assegnazione viene proposta in primogrado, l’unica questione definita è quella sull’indivisibilità del bene, conla conseguenza che la richiesta di assegnazione può essere non soloformulata, ma anche oggetto di rinuncia pure in grado di appello.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione degli artt. 1965 – 1967 – 1372 e 1375 in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., errata conferma della stima del bene – in dipendenzadel verificarsi di un fatto sopravvenuto nel corso dell’appello comune aentrambe le parti, avente rilevanza ed efficacia modificativa edestintiva della decisione impugnata (accordo stragiudiziale)”.Sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto delfatto, sopravvenuto dopo la proposizione dell’appello e comune aentrambe le parti, riferito all’accordo tra i comproprietari, cheNumero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026modificava le valutazioni sulla stima contenute nella decisioneimpugnata.3.1. Il motivo è infondato.La circostanza che due dei condividenti avessero conclusocontratto preliminare di cessione di quote non era dato che in sédimostrasse che il prezzo di cessione fosse stato parametrato al valorevenale del bene e nella divisione la stima del bene per la formazionedelle quote va eseguita con riferimento al suo valore venale (Cass. Sez.2 31-10-2006 n. 23496, per tutte). Però, il giudice del rinvio dovràconsiderare che la stima del bene da dividere va eseguita al tempodella decisione, avendo riguardo a ogni elemento incidente sul valoredi mercato (Cass. Sez. 6-2 4-3-2020 n. 5993, Cass. Sez. 2 26-7-2019n. 20383, Cass. Sez. 2 6-2-2009 n. 3029).4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione e falsaapplicazione degli articoli 1965 – 1967 – 1972 e 1375 nonché dell’art.1102 n. 1 e 2 c.c. in relazione all’art. 360 1 comma n. 3 – erratastatuizione di rigetto del motivo di appello formulato dal ricorrente inordine alla condanna al rendiconto e alla fruttificazione”.Evidenzia che, anche in ordine alla domanda dell’attrice dicondanna di [OSCURATO:PERSONA] al rendiconto e alla fruttificazione, eraintervenuto tra le parti l’accordo stragiudiziale e sostiene che la Corted’appello avrebbe dovuto conformare la decisione alle condizionipattuite. Aggiunge che l’utilizzo della cosa comune da parte di uno deicomproprietari non è in sé idonea a produrre pregiudizio in danno deglialtri che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito all’utilizzo, perchésolo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione diutilizzare il bene in maniera diretta e ciò non sia stato loro consentitol’occupante può essere tenuto al pagamento della quota dei frutti civili.4.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026Con riguardo al fatto che le parti avessero concluso accordo, sirichiama quanto già esposto, in ordine al fatto che si trattava di accordoinidoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, conil conseguente obbligo del giudice di decidere nel merito anche delladomanda avente a oggetto i frutti.Con riguardo al fatto che non sussistessero i presupposti perriconoscere i frutti, è già stato enunciato il principio, richiamato anchedal ricorrente, secondo il quale, in tema di divisione, in caso diutilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario,l’occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutticivili ricavabili dal godimento indiretto, se gli altri partecipanti abbianomanifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senzanulla ottenere e l’occupante ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale;in tale caso, occorre dare la prova di una sottrazione o di unimpedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali di godimentoo di una violazione dei criteri stabiliti dall’art.1102 cod. civ., potendosiquantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall’uso esclusivo(Cass. Sez. 2 8-11-2023 n. 31105, Cass. Sez. 2 3-7-2019 n. 17876,Cass. Sez. 2 9-2-2015 n. 2423).La sentenza impugnata (pag.12) ha accertato in fatto che EnricoMarino aveva adibito a sua abitazione il bene comune e di conseguenzaaveva impedito il pari uso da parte degli altri comproprietari; in questomodo, ha ritenuto in fatto l’impedimento assoluto all’esercizio dellefacoltà dominicali da parte della comproprietaria, in termini cherimangono estranei al motivo di ricorso proposto, perchél’accertamento avrebbe potuto essere censurato esclusivamenteciv., nel ricorrere dei relativi presupposti.5. In conclusione, è accolto soltanto il secondo motivo di ricorso,con rigetto degli altri.Numero registro generale 32223/2020Numero sezionale 1199/2026Numero di raccolta generale 15887/2026Data pubblicazione 23/05/2026La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, chefarà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopraesposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris