Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16953/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia di condanna di primo grado dell'imputato, riducendo il solo trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce, il BRACCIO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. e vizio di motivazione lamentando un'omessa risposta argomentativa alle doglianze sollevate nei motivi aggiunti versati in appello in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4), c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata non ha, effettivamente, fornito una motivazione, almeno esplicita, in ordine al mancato riconoscimento anche della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), c.p. richiesta dal BRACCIO con i motivi nuovi d'appello.

Nondimeno tale circostanza non determina ex se la fondatezza del proposto ricorso, poiché, come è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi pur ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (tra le altre, Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 276982-01; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002 Rv. 221114 - 01).

Occorre in particolare valutare, nella fattispecie in esame, se l'imputato potesse richiedere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. solo con i motivi nuovi dell'appello, considerando che l'atto di appello verteva sull'assoluzione dal reato di danneggiamento perché depenalizzato nonché sull'eccessività della pena, della quale era stata richiesta la riduzione al minimo edittale, anche mediante la concessione di circostanze attenuanti generiche da valutarsi prevalenti sulla recidiva in considerazione dell'immediata confessione.

Orbene, le Sezioni Unite di questa stessa Corte regolatrice hanno da lungo tempo chiarito, a riguardo, che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01).

In applicazione dei superiori principi, è stato ulteriormente puntualizzato che, mediante i motivi aggiunti, l'appellante non può far valere né l'esclusione di una circostanza aggravante esorbitante dai motivi di gravame originariamente proposti (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022 Rv. 283803 - 01; Sez. 2 n. 53630 del 17/11/2016 Rv. 268980 - 01), né - per quel che maggiormente rileva in questa sede - una circostanza attenuante non dedotta con l'atto di appello (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 Rv. 254485 - 01).Pertanto, la mancata concessione dell'attenuante contemplata dall'art. 62, n. 4), c.p., non poteva essere veicolata dal BRACCIO soltanto con i motivi aggiunti dell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del presente ricorso con il quale l'imputato ha lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello di Lecce di detto motivo nuovo del gravame.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia di condanna di primo grado dell'imputato, riducendo il solo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce, il BRACCIO ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. e vizio di motivazione lamentando un'omessa risposta argomentativa alle doglianze sollevate nei motivi aggiunti versati in appello in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4), c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata non ha, effettivamente, fornito una motivazione, almeno esplicita, in ordine al mancato riconoscimento anche della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4), c.p. richiesta dal BRACCIO con i motivi nuovi d'appello. Nondimeno tale circostanza non determina ex se la fondatezza del proposto ricorso, poiché, come è stato ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi pur ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (tra le altre, Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019 Rv. 276982-01; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002 Rv. 221114 - 01). Occorre in particolare valutare, nella fattispecie in esame, se l'imputato potesse richiedere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. solo con i motivi nuovi dell'appello, considerando che l'atto di appello verteva sull'assoluzione dal reato di danneggiamento perché depenalizzato nonché sull'eccessività della pena, della quale era stata richiesta la riduzione al minimo edittale, anche mediante la concessione di circostanze attenuanti generiche da valutarsi prevalenti sulla recidiva in considerazione dell'immediata confessione. Orbene, le Sezioni Unite di questa stessa Corte regolatrice hanno da lungo tempo chiarito, a riguardo, che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259-01). In applicazione dei superiori principi, è stato ulteriormente puntualizzato che, mediante i motivi aggiunti, l'appellante non può far valere né l'esclusione di una circostanza aggravante esorbitante dai motivi di gravame originariamente proposti (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022 Rv. 283803 - 01; Sez. 2 n. 53630 del 17/11/2016 Rv. 268980 - 01), né - per quel che maggiormente rileva in questa sede - una circostanza attenuante non dedotta con l'atto di appello (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013 Rv. 254485 - 01).Pertanto, la mancata concessione dell'attenuante contemplata dall'art. 62, n. 4), c.p., non poteva essere veicolata dal BRACCIO soltanto con i motivi aggiunti dell'atto di appello, con conseguente inammissibilità del presente ricorso con il quale l'imputato ha lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello di Lecce di detto motivo nuovo del gravame. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16953/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris