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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46619/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, reiettiva dell'istanza di liberazione condizionale; esaminato il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non disconosce il promettente percorso di recupero intrapreso dal condannato, allo stato riflesso dall'ammissione al regime di semilibertà, ma, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione, da cui emerge la persistente difficoltà di critico riesame della condotta criminale passata, il Tribunale trae l'ineccepibile convincimento che, in lui, non sia ancora maturata l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi; che, in tale contesto, il Tribunale reputa ragionevolmente preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente; che, così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta alla magistratura di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, manifestamente inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, reiettiva dell'istanza di liberazione condizionale; esaminato il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non disconosce il promettente percorso di recupero intrapreso dal condannato, allo stato riflesso dall'ammissione al regime di semilibertà, ma, dalla ponderazione dei più recenti dati di osservazione, da cui emerge la persistente difficoltà di critico riesame della condotta criminale passata, il Tribunale trae l'ineccepibile convincimento che, in lui, non sia ancora maturata l'irreversibile accettazione di modelli di condotta normativamente e socialmente conformi; che, in tale contesto, il Tribunale reputa ragionevolmente preferibile, al fine di conclamare l'avvenuto sicuro ravvedimento, protrarre per congruo termine il trattamento penitenziario esistente; che, così motivando, l'ordinanza impugnata ha dato ragionato conto dell'esercizio della discrezionalità che la legge intesta alla magistratura di sorveglianza, e le censure mosse dal ricorrente si risolvono - a fronte - in apprezzamenti confutativi, manifestamente inidonei ad infirmare la tenuta logica del ragionamento giudiziale ed estranei all'ambito della cognizione che la Corte di cassazione può esercitare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 46619/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris