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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13989/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4707/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1750/05/15, depositata il 29 luglio 2015 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camer e di consiglio del 20 dicembre 2022 ed in seguito a riconvocazione del 19 maggio 2023.

Rilevato e considerato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 124/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007-2008.

La sentenza è stata pronunciata con riferimento a d att i impositiv i contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate(art. 5, comma 5, legge 130/2022).

PQM La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4707/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 2 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1750/05/15, depositata il 29 luglio 2015 . Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camer e di consiglio del 20 dicembre 2022 ed in seguito a riconvocazione del 19 maggio 2023. Rilevato e considerato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 124/9/13 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:SOCIETA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007-2008. La sentenza è stata pronunciata con riferimento a d att i impositiv i contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. Ritenuto che l’inserimento nel pre detto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate(art. 5, comma 5, legge 130/2022). PQM La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma il 20 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 13989/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris