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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 46319/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Bari rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari del 9 maggio 2022, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il concorso nel delitto di estorsione aggravata e lesioni personali aggravate, fatti avvenuti in un bar dove l'indagato, unitamente ad altri correi, aveva preteso di consumare bevande corrispondendo somme, arbitrariamente determinate, con reiterate minacce, finendo poi per aggredire il gestore del locale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 629 cod. pen., 273 e 274 cod. proc. pen., con riguardo al profilo della qualificazione giuridica dei fatti contestati; rileva il ricorrente che la condotta posta in essere, consistita nell'aver ottenuto uno "sconto forzato" di pochi euro, rispetto al prezzo ordinario delle consumazioni pretese dal barista, doveva essere qualificata quale ipotesi di violenza privata, che non avrebbe legittimato l'applicazione di alcuna misura cautelare.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principio di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale applicata, non avendo il Tribunale indicato le concrete e specifiche ragioni ostative nel ritenere che le esigenze cautelari potessero esser soddisfatte con la meno grave misura degli arresti domiciliari, posto che l'incapacità di autocontrollo ipotizzata dal provvedimento era smentita dalla circostanza storica della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura domiciliare dal dicembre 2021 (epoca di commissione dei reati per cui si procede) sino al maggio 2022, momento in cui veniva applicata l'attuale misura cautelare.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.

1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate; come osservato dal Tribunale del riesame, la costrizione derivata dal complessivo contesto minaccioso (messo in atto dal ricorrente assieme agli altri astanti) aveva indotto il gestore del bar a concedere uno sconto, pur se non espressamente richiesto (ma finalizzato a contenere le intimidazioni dei clienti), sconto non dovuto che rappresentava fonte di un ingiusto profitto (pur se di modestissimo importo) per gli autori delle condotte, con il correlativo danno per la persona offesa.

Né in senso diverso si pone il precedente evocato con il ricorso (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545 - 0) in quanto quella decisione, dopo aver enunciato il principio di diritto, secondo il quale «si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato», aveva dato atto che tale ipotesi non ricorreva in concreto nella vicenda sottoposta a giudizio, poiché «nel caso di specie il titolare dell'esercizio bar è stato costretto, sotto minaccia, a servire gratuitamente il prevenuto di cibi e bevande».

1.2. Il secondo motivo è fondato.

Nel provvedimento impugnato il profilo concernente la scelta della misura, correlata alla valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità della stessa rispetto all'intensità delle esigenze cautelari, è sorretto da motivazione che si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre a risultare manifestamente illogica nelle conclusioni cui perviene.

Il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere ha subìto una radicale trasformazione nel corso dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'originario impianto codicistico del sistema delle misure cautelari.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella vigenza del disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., nella sua formulazione originaria, ai fini della motivazione del provvedimento di applicazione della misura della custodia in carcere non era necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendevano inadeguata ogni altra misura, ritenendosi sufficiente che il giudice avesse indicato gli elementi specifici che inducevano a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, in ciò risultando assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 3, n. 2439 del 29/05/1996, Senesi, Rv. 205474; Sez. 1, n. 45011 del 26/09/2003, Villani, Rv. 227304 - 0; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060 - 01; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723 - 0).

L'obbligo motivazionale così delineato doveva, peraltro, tenere conto del principio di diretta derivazione costituzionale del "minore sacrificio necessario", consacrato dall'interpretazione del Giudice delle leggi (sentenza n. 231 del 22/7/2011), secondo la quale la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, mediante lo strumento del criterio di "adeguatezza" che «impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie».

Il criterio di metodo nella scelta della misura da applicare ha subito una trasformazione strutturale con l'introduzione della norma dettata dall'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea nei caso concreto la misura degli arresti donniciliari con le procedure di controllo elettronico; si tratta di disposizione che persegue la finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema, non potendosi «dubitare che il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - », e ciò in quanto l'inserimento del comma 3 bis nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen.

«deve ritenersi diretta espressione dell'intenzione del legislatore di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria» (Sez.

Unite, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01).

Il provvedimento impugnato ha condiviso il giudizio del giudice della cautela circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere, affermando l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari in ragione dell'incapacità di autocontrollo da parte dell'indagato, che ha desunto dall' "intrinseca" gravità dell'episodio, dal carattere futile del motivo che aveva spinto a realizzare le condotte di reato, dall'essersi vantato l'indagato della capacità di minacciare la vittima e i testimoni presenti.

Esprimendo una tale valutazione, il Tribunale d'un lato ha derivato l'ipotizzata incapacità di autocontrollo da notazioni che ineriscono a profili del fatto e dei motivi a delinquere indicativi del pericolo di reiterazione, ma non anche della fondata previsione che l'indagato si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni connaturate alla misura domiciliare; dall'altro, ha omesso di considerare e valutare la specifica circostanza, dedotta con l'istanza di riesame, della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura degli arresti domiciliari, applicata dal giorno in cui furono commessi i fatti (quando l'indagato fu tratto in arresto, per avere reagito alle forze di polizia che lo avevano individuato come responsabile delle vicende accadute poco prima) sino all'epoca in cui fu applicata la misura cautelare dopo circa sei mesi, senza che fosse stata rilevata alcuna violazione delle prescrizioni imposte, dato fattuale che in astratto si pone in logica contrapposizione con l'ipotizzata incapacità di autocontrollo (diversamente dall'ipotesi in cui, nel corso dell'applicazione di una misura custodiale domiciliare, pur senza accertate violazioni, venga commesso il reato in relazione al quale deve essere applicata una misura cautelare: Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Bonaccorsi, Rv. 280751 - 0)

2. Il provvedimento deve, in conseguenza, essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame del profilo della scelta della misura, che dovrà essere condotto individuando gli elementi dimostrativi dell'inidoneità della misura cautelare domiciliare nel soddisfare le esigenze cautelari e considerando l'eventuale rilevanza, in senso negativo, del trascorso periodo di sottoposizione alla medesima misura.

3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame.

Manda al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Bari rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari del 9 maggio 2022, che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il concorso nel delitto di estorsione aggravata e lesioni personali aggravate, fatti avvenuti in un bar dove l'indagato, unitamente ad altri correi, aveva preteso di consumare bevande corrispondendo somme, arbitrariamente determinate, con reiterate minacce, finendo poi per aggredire il gestore del locale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 629 cod. pen., 273 e 274 cod. proc. pen., con riguardo al profilo della qualificazione giuridica dei fatti contestati; rileva il ricorrente che la condotta posta in essere, consistita nell'aver ottenuto uno "sconto forzato" di pochi euro, rispetto al prezzo ordinario delle consumazioni pretese dal barista, doveva essere qualificata quale ipotesi di violenza privata, che non avrebbe legittimato l'applicazione di alcuna misura cautelare. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principio di proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale applicata, non avendo il Tribunale indicato le concrete e specifiche ragioni ostative nel ritenere che le esigenze cautelari potessero esser soddisfatte con la meno grave misura degli arresti domiciliari, posto che l'incapacità di autocontrollo ipotizzata dal provvedimento era smentita dalla circostanza storica della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura domiciliare dal dicembre 2021 (epoca di commissione dei reati per cui si procede) sino al maggio 2022, momento in cui veniva applicata l'attuale misura cautelare. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. 1.1. Le censure svolte con il primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate; come osservato dal Tribunale del riesame, la costrizione derivata dal complessivo contesto minaccioso (messo in atto dal ricorrente assieme agli altri astanti) aveva indotto il gestore del bar a concedere uno sconto, pur se non espressamente richiesto (ma finalizzato a contenere le intimidazioni dei clienti), sconto non dovuto che rappresentava fonte di un ingiusto profitto (pur se di modestissimo importo) per gli autori delle condotte, con il correlativo danno per la persona offesa. Né in senso diverso si pone il precedente evocato con il ricorso (Sez. 2, n. 7558 del 06/02/2014, Miranda, Rv. 258545 - 0) in quanto quella decisione, dopo aver enunciato il principio di diritto, secondo il quale «si configura il delitto di violenza privata e non quello di estorsione se la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato», aveva dato atto che tale ipotesi non ricorreva in concreto nella vicenda sottoposta a giudizio, poiché «nel caso di specie il titolare dell'esercizio bar è stato costretto, sotto minaccia, a servire gratuitamente il prevenuto di cibi e bevande». 1.2. Il secondo motivo è fondato. Nel provvedimento impugnato il profilo concernente la scelta della misura, correlata alla valutazione dell'adeguatezza e della proporzionalità della stessa rispetto all'intensità delle esigenze cautelari, è sorretto da motivazione che si pone in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre a risultare manifestamente illogica nelle conclusioni cui perviene. Il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere ha subìto una radicale trasformazione nel corso dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato l'originario impianto codicistico del sistema delle misure cautelari. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nella vigenza del disposto dell'art. 275 cod. proc. pen., nella sua formulazione originaria, ai fini della motivazione del provvedimento di applicazione della misura della custodia in carcere non era necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendevano inadeguata ogni altra misura, ritenendosi sufficiente che il giudice avesse indicato gli elementi specifici che inducevano a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, in ciò risultando assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 3, n. 2439 del 29/05/1996, Senesi, Rv. 205474; Sez. 1, n. 45011 del 26/09/2003, Villani, Rv. 227304 - 0; Sez. 6, n. 17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060 - 01; Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723 - 0). L'obbligo motivazionale così delineato doveva, peraltro, tenere conto del principio di diretta derivazione costituzionale del "minore sacrificio necessario", consacrato dall'interpretazione del Giudice delle leggi (sentenza n. 231 del 22/7/2011), secondo la quale la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, mediante lo strumento del criterio di "adeguatezza" che «impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie». Il criterio di metodo nella scelta della misura da applicare ha subito una trasformazione strutturale con l'introduzione della norma dettata dall'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene inidonea nei caso concreto la misura degli arresti donniciliari con le procedure di controllo elettronico; si tratta di disposizione che persegue la finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema, non potendosi «dubitare che il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare - », e ciò in quanto l'inserimento del comma 3 bis nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen. «deve ritenersi diretta espressione dell'intenzione del legislatore di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria» (Sez. Unite, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Il provvedimento impugnato ha condiviso il giudizio del giudice della cautela circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere, affermando l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari in ragione dell'incapacità di autocontrollo da parte dell'indagato, che ha desunto dall' "intrinseca" gravità dell'episodio, dal carattere futile del motivo che aveva spinto a realizzare le condotte di reato, dall'essersi vantato l'indagato della capacità di minacciare la vittima e i testimoni presenti. Esprimendo una tale valutazione, il Tribunale d'un lato ha derivato l'ipotizzata incapacità di autocontrollo da notazioni che ineriscono a profili del fatto e dei motivi a delinquere indicativi del pericolo di reiterazione, ma non anche della fondata previsione che l'indagato si sottrarrà all'osservanza delle prescrizioni connaturate alla misura domiciliare; dall'altro, ha omesso di considerare e valutare la specifica circostanza, dedotta con l'istanza di riesame, della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] alla misura degli arresti domiciliari, applicata dal giorno in cui furono commessi i fatti (quando l'indagato fu tratto in arresto, per avere reagito alle forze di polizia che lo avevano individuato come responsabile delle vicende accadute poco prima) sino all'epoca in cui fu applicata la misura cautelare dopo circa sei mesi, senza che fosse stata rilevata alcuna violazione delle prescrizioni imposte, dato fattuale che in astratto si pone in logica contrapposizione con l'ipotizzata incapacità di autocontrollo (diversamente dall'ipotesi in cui, nel corso dell'applicazione di una misura custodiale domiciliare, pur senza accertate violazioni, venga commesso il reato in relazione al quale deve essere applicata una misura cautelare: Sez. 5, n. 12095 del 20/01/2021, Bonaccorsi, Rv. 280751 - 0) 2. Il provvedimento deve, in conseguenza, essere annullato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame del profilo della scelta della misura, che dovrà essere condotto individuando gli elementi dimostrativi dell'inidoneità della misura cautelare domiciliare nel soddisfare le esigenze cautelari e considerando l'eventuale rilevanza, in senso negativo, del trascorso periodo di sottoposizione alla medesima misura. 3. Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - sezione per il riesame delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Manda al
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