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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 31766/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sul ricorso proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio in riferimento al ricorso del Pubblico Ministero; rigetto per il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del suo assistito chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata; in riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo depositata il 11 aprile 2025, che, per quanto d'interesse, ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, gli ha applicato la misura custodiale carceraria in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver diretto ed organizzato il mandamento di [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 2.L'impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidata ad unico, composito motivo, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto i vizi di violazione di legge penale e della motivazione, con particolare riferimento all'appartenenza del ricorrente all'associazione mafiosa ed alla logicità degli elementi posti a fondamento di siffatto inquadramento.

Non sarebbe stata fornita prova appagante della continuità della sua partecipazione al sodalizio anche dopo un lungo periodo di carcerazione - conseguente a condanna definitiva per il medesimo reato, ritenuto sussistente fino al 21 novembre 2015 - e il suo inedito ruolo di vertice sarebbe stato desunto da conversazioni intercettate ma intercorse tra terzi, non correttamente interpretate anche alla luce del parere di un consulente tecnico di parte; non avrebbe rilievo la destinazione dall'esterno di risorse al sostentamento suo e della moglie, [OSCURATO:PERSONA], nella fase della detenzione, perché non indicativa della partecipazione al reato associativo.

Ancora, anche a voler dar credito alla trascrizione delle conversazioni tra terzi soggetti come effettuata dalla polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato bollato come "abusivo" e tanto dimostrerebbe l'infondatezza dell'accusa.

La conversazione del 13 maggio 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferirebbe di circostanze apprese da tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], estranea al sodalizio mafioso come le colloquianti.

Sarebbe poi stata ignorata una memoria difensiva che avrebbe esplicitato specifiche censure in ordine all'interpretazione delle conversazioni del 14 marzo, del 2 aprile e del 16 maggio 2024, nel complesso di contenuto ambiguo, in parte non decifrabile e non determinanti a fini indiziari. 3.Anche il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza tribunalizia, nella parte in cui quest'ultima, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari per quanto concerne il compendio di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3)).

3.1. L'impugnazione ha lamentato l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza che, sbrigativamente, avrebbe optato per l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo in materia di sostanze stupefacenti dopo aver elencato, da un lato, una serie di elementi indiziari dell'esistenza di un'autonoma struttura criminale deputata al narcotraffico, operante all'interno dell'associazione mafiosa diretta, tra gli altri, proprio da [OSCURATO:PERSONA], e trascurato, dall'altro lato, svariati ulteriori dati, individuati dal G.I.P. nel provvedimento genetico a supporto dell'ipotesi accusatoria, tra cui le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Puccio e [OSCURATO:PERSONA]).

L'assetto interno alla consorteria mafiosa, strumentale al commercio delle sostanze stupefacenti, è stato descritto nell'ordinanza custodiale come radicato da tempo e facente capo ai predecessori del ricorrente, ovvero, in sequenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "il Lungo" ed [OSCURATO:PERSONA].

In definitiva, in virtù in principalità delle intercettazioni assicurate al procedimento, vi sarebbe attuale evidenza dell'organizzazione, delle sue finalità di commissione di un numero indeterminato di delitti di spaccio di droga, della coscienza di farne parte, degli scopi di lucro, il tutto governato dal predominio della mafia del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] capeggiato dal ricorrente, subentrato alla direzione precedente, rimaneggiata dagli arresti. 4.In data 21 agosto 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria, con argomentazioni concentrate sui profili di inammissibilità o infondatezza del ricorso per cassazione del Pubblico ministero.

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

In data 29 agosto 2025 il Procuratore generale ha anticipato conclusioni anche in relazione al ricorso del pubblico ministero, di cui ha chiesto l'accoglimento, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

Considerato in diritto Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939- 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 3 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

E, come noto, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). 1.1.11 ricorrente non ha tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità e ha nella sostanza proposto una lettura alternativa del contenuto di varie conversazioni intercettate, obliterando il principio consolidato secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti che conversano, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione che ne ha recepito i contenuti.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella offerta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile e così decisiva da demolire la tenuta logica del provvedimento (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), non quando il ricorrente ne presenti una differente ricostruzione, ragionatamente non condivisa dal giudicante. 1.2.È consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v.

Sez. 2, n. 11985 del 10/01/2023, Patanè, non mass.). 2.La solida tenuta dell'impianto della motivazione si è dunque fondata sui plurimi, precisi e convergenti elementi indiziari, precipuamente desunti dal tenore intelleggibile di conversazioni captate via cavo e in ambientale, successive all'ultima scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] c1.1975, già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso fino al 21 novembre 2015, con ruolo direttivo nell'ambito del c.d. mandamento di [OSCURATO:PERSONA], indiscussa emanazione di [OSCURATO:PERSONA] siciliana.

I colloqui intercettati, tutti intercorsi tra malavitosi, ben lungi dal costituire dicerìe di quartiere, esternazione di semplici pensieri od opinioni personali, evocano fatti, episodi, comportamenti congruamente ricondotti agli indici rivelatori di un'appartenenza costante e dinamica del ricorrente, con un ruolo di vertice, alla vita dell'associazione, in linea con le coordinate esegetiche tracciate dagli approdi del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (sez.

U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; sez.

U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889): il sostegno fornito dall'organizzazione attraverso forme di intervento economico in caso di bisogno (cfr. in motivazione, sez.

U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, cit., § 10.2), nel corso della carcerazione sua e della consorte e per agevolarne il rientro nel territorio controllato dalla cosca (pagg. 6-8 dell'ordinanza impugnata); l'immediata acquisizione del controllo del maneggio dei proventi illeciti, con particolare riguardo ai guadagni del traffico di droga, destinati solo in parte alle famiglie dei detenuti ed impiegati per il soddisfacimento di interessi individuali ed assunti crediti vantati (pagg.9-10); l'atteggiamento dispotico nei rapporti con i sodali, alcuni dei quali risentiti ed irritati nei suoi confronti (pagg. 11-12); la capacità di intimidazione mostrata all'interno della consorteria, espressione di spessore e caratura criminale, realizzata, per un verso, con l'imposizione di condizioni di profonda portata vessatoria in un contesto usurario nel quale altro associato si era intromesso per alleggerire le pressioni sul debitore (pag.13 e seg.); e, per altro verso, con l'ingerenza in altre "piazze" di spaccio di Palermo, soggette all'egemonia di altri clan (pag. 14); e il "prestigio" accumulato e la forza intimidatrice manifestata all'esterno del gruppo mafioso di riferimento, come nel caso dell'intervento, richiesto da cosca mafiosa agrigentina, per la risoluzione di una diatriba scaturita nell'ambito di affari delittuosi con esponenti di altra ramificazione di [OSCURATO:PERSONA] palermitana (pag. 15 e segg.). 2.1.AI cospetto della cospicua ed eloquente piattaforma indiziaria qui suntivannente rieditata, la difesa del ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni frammentarie, inconsistenti e orientate a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non gli compete; e, dall'altro, confezionato motivi di ricorso che hanno eluso l'indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che il Tribunale ha seguito nell'affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez.

U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268823). 2.2.E così, il Tribunale non ha evinto gli indici dimostrativi della riappropriazione, da parte dell'imputato, della collocazione organica nell'associazione mafiosa sulla scorta di presunzioni connesse ai pregressi trascorsi giudiziari, ma analizzato le nuove, svariate emergenze investigative che ne hanno scolpito i comportamenti in tal senso univoci e concludenti, ripresi immediatamente dopo l'ultima rimessione in libertà, in armonia con la dominante e recente giurisprudenza di legittimità (es. sez.1, n. 19703 del 14/11/2023, Salto, Rv. 286395; sez. 2, n. 1460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586); il duraturo contributo in denaro, strumentale al sostentamento carcerario del [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari, è stato congruamente collegato ad una prestazione in favore dell'associato; la difforme, riduttiva lettura delle conversazioni intercettate non è proponibile al giudice di legittimità in presenza di una logica ed appropriata valutazione delle risultanze processuali, effettuata dal giudice di merito; la ricostruzione offerta dalla consulenza di parte, relativa all'unica conversazione tra Putano e Milano del 14 marzo 2024, è stata affrontata dall'ordinanza del Tribunale (pag. 9) e ragionatamente non condivisa al lume delle precisazioni fornite dalla polizia giudiziaria che ne ha riascoltato la registrazione.

E nel giudizio di legittimità, l'accertamento del contenuto di una evidenza probatoria, come una conversazione intercettata, può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del c.d. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità" (sez.1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404); la difesa del ricorrente, che si è limitata a lamentare un'insondata preferibilità del parere del proprio consulente, non ha dedotto il travisamento nei termini indicati e neppure ha fatto cenno all'indispensabile efficacia demolitiva (in motivazione, sez. 5 n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]) che l'eventuale fondatezza della deduzione produrrebbe sulla complessiva ragionevolezza delle proposizioni dell'ordinanza impugnata.

Quanto, infine, all'addotto, mancato esame di una memoria difensiva, mette conto ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione di misure cautelari personali, in virtù del quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (ex multis, sez. 5, n. 11579 del 20/02/2022, Adiletta, Rv. 282972); ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta potenzialità disgregante della tenuta logica del provvedimento (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

Le generiche note di dissenso agitate dal motivo di ricorso nulla puntualizzano in tale direzione e nemmeno consentono di cogliere l'assunta lacuna del corredo motivazionale dell'ordinanza, che ha replicato, correttamente sotto un profilo tecnico-giuridico, alle confutazioni mosse con l'elaborato dell'esperto di parte ovvero indirizzate a fornire un'interpretazione alternativa dei dialoghi captati. 3.Deve essere accolto, invece, il ricorso per cassazione del pubblico ministero. 3.1.0ccorre premettere che il collegio intende dare continuità al principio di diritto, recentemente convalidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata (sez.5, n. 4748 del 11/12/2024, P., Rv.287525, a cui è d'uopo rinviare per l'articolata motivazione; nello stesso senso, sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Petito, Rv. 284775; sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073; sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123).

E ciò tanto più nella materia in esame, laddove opera la doppia presunzione, sia pure relativa, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - di pericolosità e, dunque, di sussistenza delle esigenze cautelari e, una volta esclusa l'acquisizione di elementi "dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", di adeguatezza della misura carceraria; ed ove la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez.

U n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186; sez.

U n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv.250195); sicchè il giudice, in presenza della citata presunzione, ha l'obbligo di confrontarsi soltanto con la prospettazione di elementi indicativi di una seria riduzione di pericolosità e della idoneità in concreto di misure meno afflittive, di regola sulla scorta dell'allegazione difensiva di elementi di segno contrario (cfr. sez.2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469; sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268664; sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634; in termini sez. 4, n. 32212 del 27/10/2020, Mugnolo; sez. 2, n. 29369 del 22/7/2020, [OSCURATO:PERSONA] + altri).

3.2. L'ordinanza impugnata, a riguardo della ritenuta insussistenza del compendio gravemente indiziario illustrato dal primo giudice della cautela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, presenta profili di contraddittorietà intrinseca e, in ogni caso, è affetta da significative aporìe di ordine logico che ne impongono l'annullamento con rinvio.

3.3. I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (sez.5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404).Orbene, sul punto pare illuminante e decisiva la trama espositiva, invero circostanziata, dell'ordinanza coercitiva genetica, lì dove ripercorre e fa propri gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado del procedimento n. 4301 del 2023 r.g.n.r., a conforto degli indizi integrativi del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti come una delle strategiche articolazioni del clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'acquisizione di indicatori convergenti, di esauriente valenza nella prospettiva funzionale allo scrutinio incidentale, per la declinazione del ruolo apicale assunto dal prevenuto.

Si legge, invero, come riportato dall'Ufficio impugnante, che "il sodalizio mafioso operante nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico che ha permesso, tramite l'operato di fidati uomini demandati alla gestione delle piazze di spaccio, il controllo capillare dei diversi mercati presenti nel territorio dove viene esercitato il commercio di stupefacenti.

Anche nel presente procedimento, senza soluzione di continuità, le indagini hanno dimostrato che le partite di droga venivano acquisite tramite gli esclusivi canali autorizzati dal sodalizio e poi ceduti per lo smercio a diversi soggetti operanti sulle diverse piazze, anche questi individuati e autorizzati dall'associazione mafiosa.

Come anticipato e come più diffusamente illustrato nel decreto di fermo del p.m., si registra una sovrapposizione tra le associazioni criminali per cui è corretto affermare che il sodalizio mafioso operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico". 3.4.11 tribunale del riesame non ha mosso censure al sostrato indiziario che ha consentito di individuare, in concreto, le due distinte fattispecie di reato, che sono del resto diverse sotto l'aspetto strutturale in quanto connotate da diversi elementi costitutivi; esse possiedono l'unico nucleo in comune che consiste nell'esistenza di un'associazione, ma i relativi caratteri intrinseci, come i delitti-scopo, si differenziano, senza porsi in rapporto di specificazione e di continenza l'una rispetto all'altra (cfr. per tutte Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris); ed è costante giurisprudenza di legittimità, infatti, che il delitto di associazione di stampo mafioso concorre con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583, che in motivazione ha significativamente puntualizzato che <non vi è alcuna preclusione di principio in ordine alla individuazione di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituita da membri di un'associazione mafiosa, anche quando quella sia ideata e viva quale articolazione del sodalizio mafioso>; sez.6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258163) ; cioè a dire, se una associazione di tipo mafioso sia costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 bis c.p. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'associazione mafiosa ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati (cfr. in motivazione, sez.

U Magistris, cit., pag.26).

Il Tribunale ha invece ravvisato una significativa carenza della prova, oggettiva e del necessario coefficiente psicologico, della condotta di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dedita al narcotraffico, con un passaggio motivazionale da ritenersi, tuttavia, non appagante, perché contraddittorio, viziato dall'omessa valutazione dei dati indiziari cruciali, evidenziati dal giudice del provvedimento restrittivo e in definitiva errato in diritto.

Per un verso, l'ordinanza in disamina ha richiamato, senza rilievi, gli elementi esaltati dal giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'osmotico quadro indiziario che depone per l'attribuibilità all'indagato della duplice veste di sovra-ordinazione in ambito mafioso e nella branca deputata al commercio di droga, come cerchi concentrici riconducibili alla medesima regìa.

Per altro verso, ha finanche ripercorso taluni segmenti operativi e storici, posti in risalto dalle investigazioni, che collegano l'autonomo settore del narcotraffico ai compiti direttivi a lui affidati dal sodalizio, utili a delinearne la posizione di prinnazia.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a pag.11, ove il giudice dell'impugnazione cautelare, nel commentare la rilevante interlocuzione tra Putano - quest'ultimo componente del sodalizio e raggiunto dalla medesima ordinanza - e Milano, menziona la "nuova gestione" del ramo di commercio di droga, ora in capo a [OSCURATO:PERSONA] e le sue unilaterali decisioni sulla destinazione dei profitti; a pag.15, ove la conversazione del 2 aprile 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] una sgradita volontà espansionistica nel traffico di stupefacenti, in "deroga" alle regole vigenti sulla spartizione del territorio e dei quartieri di Palermo; a pag. 16, ove il Tribunale enfatizza il potere del [OSCURATO:PERSONA] "di intervenire per risolvere ogni contrasto insorto anche in ordine al traffico illecito di sostanze stupefacenti che coinvolgeva diversi mandamenti"; a pag. 18, ove l'ordinanza impugnata, sempre a riguardo della posizione di supremazia dell'indagato, ne sottolinea l'intervento strumentale alla definizione dell'"accordo in ordine all'ammontare del saldo" che un mafioso del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto corrispondere ad un clan agrigentino quale corrispettivo della compravendita di sostanze stupefacenti; e infine, a pag. 20, ove il Tribunale "chiosa" la descrizione del prevenuto attribuendogli "un ruolo di vertice nel Mandamento di [OSCURATO:PERSONA]", acquisito "immediatamente dopo la sua scarcerazione" e consistito, tra l'altro, nell'assunzione del controllo del "traffico illecito di sostanze stupefacenti".

In definitiva, il Tribunale del riesame ha scandagliato e predicato tutti gli elementi indiziari che consentono di affermare come, all'interno dell'associazione mafiosa del Mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - strumentale alla commissione di vari reati, tra cui quelli di estorsione, di usura e più in generale proiettati sull'imposizione illecita di una sfera di dominio nel contesto territoriale - abbia operato una struttura di autonoma finalizzazione al narcotraffico, capeggiata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente impadronitosi della reggenza del clan una volta scontata la pena della precedente condanna; e, ciò nonostante, pretermesso se non negletto il compiuto, unitario e sinergico esame di tali elementi, in uno con quelli valorizzati dal giudice per le indagini preliminari, è pervenuto ad uno sbrigativo verdetto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto della suddetta incolpazione provvisoria. 4.Ne consegue pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, l'annullamento con rinvio in parte qua dell'ordinanza impugnata, con riferimento all'addebito provvisorio sub 3); mentre il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento. 6.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di cui al capo 3) — artt. 74, commi 1,2,3 D.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen. - con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sul ricorso proposto dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio in riferimento al ricorso del Pubblico Ministero; rigetto per il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del suo assistito chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata; in riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero chiede il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo depositata il 11 aprile 2025, che, per quanto d'interesse, ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, gli ha applicato la misura custodiale carceraria in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver diretto ed organizzato il mandamento di [OSCURATO:PERSONA] del quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Palermo. 2.L'impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidata ad unico, composito motivo, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto i vizi di violazione di legge penale e della motivazione, con particolare riferimento all'appartenenza del ricorrente all'associazione mafiosa ed alla logicità degli elementi posti a fondamento di siffatto inquadramento. Non sarebbe stata fornita prova appagante della continuità della sua partecipazione al sodalizio anche dopo un lungo periodo di carcerazione - conseguente a condanna definitiva per il medesimo reato, ritenuto sussistente fino al 21 novembre 2015 - e il suo inedito ruolo di vertice sarebbe stato desunto da conversazioni intercettate ma intercorse tra terzi, non correttamente interpretate anche alla luce del parere di un consulente tecnico di parte; non avrebbe rilievo la destinazione dall'esterno di risorse al sostentamento suo e della moglie, [OSCURATO:PERSONA], nella fase della detenzione, perché non indicativa della partecipazione al reato associativo. Ancora, anche a voler dar credito alla trascrizione delle conversazioni tra terzi soggetti come effettuata dalla polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato bollato come "abusivo" e tanto dimostrerebbe l'infondatezza dell'accusa. La conversazione del 13 maggio 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riferirebbe di circostanze apprese da tale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], estranea al sodalizio mafioso come le colloquianti. Sarebbe poi stata ignorata una memoria difensiva che avrebbe esplicitato specifiche censure in ordine all'interpretazione delle conversazioni del 14 marzo, del 2 aprile e del 16 maggio 2024, nel complesso di contenuto ambiguo, in parte non decifrabile e non determinanti a fini indiziari. 3.Anche il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza tribunalizia, nella parte in cui quest'ultima, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato il provvedimento del giudice per le indagini preliminari per quanto concerne il compendio di gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3)). 3.1. L'impugnazione ha lamentato l'intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza che, sbrigativamente, avrebbe optato per l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo in materia di sostanze stupefacenti dopo aver elencato, da un lato, una serie di elementi indiziari dell'esistenza di un'autonoma struttura criminale deputata al narcotraffico, operante all'interno dell'associazione mafiosa diretta, tra gli altri, proprio da [OSCURATO:PERSONA], e trascurato, dall'altro lato, svariati ulteriori dati, individuati dal G.I.P. nel provvedimento genetico a supporto dell'ipotesi accusatoria, tra cui le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Puccio e [OSCURATO:PERSONA]). L'assetto interno alla consorteria mafiosa, strumentale al commercio delle sostanze stupefacenti, è stato descritto nell'ordinanza custodiale come radicato da tempo e facente capo ai predecessori del ricorrente, ovvero, in sequenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto "il Lungo" ed [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, in virtù in principalità delle intercettazioni assicurate al procedimento, vi sarebbe attuale evidenza dell'organizzazione, delle sue finalità di commissione di un numero indeterminato di delitti di spaccio di droga, della coscienza di farne parte, degli scopi di lucro, il tutto governato dal predominio della mafia del quartiere di [OSCURATO:PERSONA] capeggiato dal ricorrente, subentrato alla direzione precedente, rimaneggiata dagli arresti. 4.In data 21 agosto 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria, con argomentazioni concentrate sui profili di inammissibilità o infondatezza del ricorso per cassazione del Pubblico ministero. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. In data 29 agosto 2025 il Procuratore generale ha anticipato conclusioni anche in relazione al ricorso del pubblico ministero, di cui ha chiesto l'accoglimento, con il conseguente annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939- 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 3 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). E, come noto, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). 1.1.11 ricorrente non ha tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità e ha nella sostanza proposto una lettura alternativa del contenuto di varie conversazioni intercettate, obliterando il principio consolidato secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti che conversano, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione che ne ha recepito i contenuti. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella offerta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile e così decisiva da demolire la tenuta logica del provvedimento (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), non quando il ricorrente ne presenti una differente ricostruzione, ragionatamente non condivisa dal giudicante. 1.2.È consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 2, n. 11985 del 10/01/2023, Patanè, non mass.). 2.La solida tenuta dell'impianto della motivazione si è dunque fondata sui plurimi, precisi e convergenti elementi indiziari, precipuamente desunti dal tenore intelleggibile di conversazioni captate via cavo e in ambientale, successive all'ultima scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] c1.1975, già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso fino al 21 novembre 2015, con ruolo direttivo nell'ambito del c.d. mandamento di [OSCURATO:PERSONA], indiscussa emanazione di [OSCURATO:PERSONA] siciliana. I colloqui intercettati, tutti intercorsi tra malavitosi, ben lungi dal costituire dicerìe di quartiere, esternazione di semplici pensieri od opinioni personali, evocano fatti, episodi, comportamenti congruamente ricondotti agli indici rivelatori di un'appartenenza costante e dinamica del ricorrente, con un ruolo di vertice, alla vita dell'associazione, in linea con le coordinate esegetiche tracciate dagli approdi del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889): il sostegno fornito dall'organizzazione attraverso forme di intervento economico in caso di bisogno (cfr. in motivazione, sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, cit., § 10.2), nel corso della carcerazione sua e della consorte e per agevolarne il rientro nel territorio controllato dalla cosca (pagg. 6-8 dell'ordinanza impugnata); l'immediata acquisizione del controllo del maneggio dei proventi illeciti, con particolare riguardo ai guadagni del traffico di droga, destinati solo in parte alle famiglie dei detenuti ed impiegati per il soddisfacimento di interessi individuali ed assunti crediti vantati (pagg.9-10); l'atteggiamento dispotico nei rapporti con i sodali, alcuni dei quali risentiti ed irritati nei suoi confronti (pagg. 11-12); la capacità di intimidazione mostrata all'interno della consorteria, espressione di spessore e caratura criminale, realizzata, per un verso, con l'imposizione di condizioni di profonda portata vessatoria in un contesto usurario nel quale altro associato si era intromesso per alleggerire le pressioni sul debitore (pag.13 e seg.); e, per altro verso, con l'ingerenza in altre "piazze" di spaccio di Palermo, soggette all'egemonia di altri clan (pag. 14); e il "prestigio" accumulato e la forza intimidatrice manifestata all'esterno del gruppo mafioso di riferimento, come nel caso dell'intervento, richiesto da cosca mafiosa agrigentina, per la risoluzione di una diatriba scaturita nell'ambito di affari delittuosi con esponenti di altra ramificazione di [OSCURATO:PERSONA] palermitana (pag. 15 e segg.). 2.1.AI cospetto della cospicua ed eloquente piattaforma indiziaria qui suntivannente rieditata, la difesa del ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni frammentarie, inconsistenti e orientate a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non gli compete; e, dall'altro, confezionato motivi di ricorso che hanno eluso l'indispensabile dialogo critico con gli snodi argomentativi che il Tribunale ha seguito nell'affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268823). 2.2.E così, il Tribunale non ha evinto gli indici dimostrativi della riappropriazione, da parte dell'imputato, della collocazione organica nell'associazione mafiosa sulla scorta di presunzioni connesse ai pregressi trascorsi giudiziari, ma analizzato le nuove, svariate emergenze investigative che ne hanno scolpito i comportamenti in tal senso univoci e concludenti, ripresi immediatamente dopo l'ultima rimessione in libertà, in armonia con la dominante e recente giurisprudenza di legittimità (es. sez.1, n. 19703 del 14/11/2023, Salto, Rv. 286395; sez. 2, n. 1460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586); il duraturo contributo in denaro, strumentale al sostentamento carcerario del [OSCURATO:PERSONA] e dei familiari, è stato congruamente collegato ad una prestazione in favore dell'associato; la difforme, riduttiva lettura delle conversazioni intercettate non è proponibile al giudice di legittimità in presenza di una logica ed appropriata valutazione delle risultanze processuali, effettuata dal giudice di merito; la ricostruzione offerta dalla consulenza di parte, relativa all'unica conversazione tra Putano e Milano del 14 marzo 2024, è stata affrontata dall'ordinanza del Tribunale (pag. 9) e ragionatamente non condivisa al lume delle precisazioni fornite dalla polizia giudiziaria che ne ha riascoltato la registrazione. E nel giudizio di legittimità, l'accertamento del contenuto di una evidenza probatoria, come una conversazione intercettata, può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del c.d. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità" (sez.1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404); la difesa del ricorrente, che si è limitata a lamentare un'insondata preferibilità del parere del proprio consulente, non ha dedotto il travisamento nei termini indicati e neppure ha fatto cenno all'indispensabile efficacia demolitiva (in motivazione, sez. 5 n.26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA]) che l'eventuale fondatezza della deduzione produrrebbe sulla complessiva ragionevolezza delle proposizioni dell'ordinanza impugnata. Quanto, infine, all'addotto, mancato esame di una memoria difensiva, mette conto ribadire l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione di misure cautelari personali, in virtù del quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (ex multis, sez. 5, n. 11579 del 20/02/2022, Adiletta, Rv. 282972); ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta potenzialità disgregante della tenuta logica del provvedimento (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). Le generiche note di dissenso agitate dal motivo di ricorso nulla puntualizzano in tale direzione e nemmeno consentono di cogliere l'assunta lacuna del corredo motivazionale dell'ordinanza, che ha replicato, correttamente sotto un profilo tecnico-giuridico, alle confutazioni mosse con l'elaborato dell'esperto di parte ovvero indirizzate a fornire un'interpretazione alternativa dei dialoghi captati. 3.Deve essere accolto, invece, il ricorso per cassazione del pubblico ministero. 3.1.0ccorre premettere che il collegio intende dare continuità al principio di diritto, recentemente convalidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di impugnazioni cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e disposto il mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risultava adottata (sez.5, n. 4748 del 11/12/2024, P., Rv.287525, a cui è d'uopo rinviare per l'articolata motivazione; nello stesso senso, sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Petito, Rv. 284775; sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073; sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123). E ciò tanto più nella materia in esame, laddove opera la doppia presunzione, sia pure relativa, di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. - di pericolosità e, dunque, di sussistenza delle esigenze cautelari e, una volta esclusa l'acquisizione di elementi "dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", di adeguatezza della misura carceraria; ed ove la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez. U n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186; sez. U n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv.250195); sicchè il giudice, in presenza della citata presunzione, ha l'obbligo di confrontarsi soltanto con la prospettazione di elementi indicativi di una seria riduzione di pericolosità e della idoneità in concreto di misure meno afflittive, di regola sulla scorta dell'allegazione difensiva di elementi di segno contrario (cfr. sez.2, n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469; sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112; sez. 3, n. 33501 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barra, Rv. 268664; sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634; in termini sez. 4, n. 32212 del 27/10/2020, Mugnolo; sez. 2, n. 29369 del 22/7/2020, [OSCURATO:PERSONA] + altri). 3.2. L'ordinanza impugnata, a riguardo della ritenuta insussistenza del compendio gravemente indiziario illustrato dal primo giudice della cautela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, presenta profili di contraddittorietà intrinseca e, in ogni caso, è affetta da significative aporìe di ordine logico che ne impongono l'annullamento con rinvio. 3.3. I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità (sez.5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404).Orbene, sul punto pare illuminante e decisiva la trama espositiva, invero circostanziata, dell'ordinanza coercitiva genetica, lì dove ripercorre e fa propri gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza di primo grado del procedimento n. 4301 del 2023 r.g.n.r., a conforto degli indizi integrativi del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti come una delle strategiche articolazioni del clan mafioso di [OSCURATO:PERSONA] e dell'acquisizione di indicatori convergenti, di esauriente valenza nella prospettiva funzionale allo scrutinio incidentale, per la declinazione del ruolo apicale assunto dal prevenuto. Si legge, invero, come riportato dall'Ufficio impugnante, che "il sodalizio mafioso operante nel mandamento di [OSCURATO:PERSONA] ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico che ha permesso, tramite l'operato di fidati uomini demandati alla gestione delle piazze di spaccio, il controllo capillare dei diversi mercati presenti nel territorio dove viene esercitato il commercio di stupefacenti. Anche nel presente procedimento, senza soluzione di continuità, le indagini hanno dimostrato che le partite di droga venivano acquisite tramite gli esclusivi canali autorizzati dal sodalizio e poi ceduti per lo smercio a diversi soggetti operanti sulle diverse piazze, anche questi individuati e autorizzati dall'associazione mafiosa. Come anticipato e come più diffusamente illustrato nel decreto di fermo del p.m., si registra una sovrapposizione tra le associazioni criminali per cui è corretto affermare che il sodalizio mafioso operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico". 3.4.11 tribunale del riesame non ha mosso censure al sostrato indiziario che ha consentito di individuare, in concreto, le due distinte fattispecie di reato, che sono del resto diverse sotto l'aspetto strutturale in quanto connotate da diversi elementi costitutivi; esse possiedono l'unico nucleo in comune che consiste nell'esistenza di un'associazione, ma i relativi caratteri intrinseci, come i delitti-scopo, si differenziano, senza porsi in rapporto di specificazione e di continenza l'una rispetto all'altra (cfr. per tutte Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris); ed è costante giurisprudenza di legittimità, infatti, che il delitto di associazione di stampo mafioso concorre con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583, che in motivazione ha significativamente puntualizzato che <non vi è alcuna preclusione di principio in ordine alla individuazione di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituita da membri di un'associazione mafiosa, anche quando quella sia ideata e viva quale articolazione del sodalizio mafioso>; sez.6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv.258163) ; cioè a dire, se una associazione di tipo mafioso sia costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 bis c.p. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'associazione mafiosa ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati (cfr. in motivazione, sez. U Magistris, cit., pag.26). Il Tribunale ha invece ravvisato una significativa carenza della prova, oggettiva e del necessario coefficiente psicologico, della condotta di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione dedita al narcotraffico, con un passaggio motivazionale da ritenersi, tuttavia, non appagante, perché contraddittorio, viziato dall'omessa valutazione dei dati indiziari cruciali, evidenziati dal giudice del provvedimento restrittivo e in definitiva errato in diritto. Per un verso, l'ordinanza in disamina ha richiamato, senza rilievi, gli elementi esaltati dal giudice per le indagini preliminari a sostegno dell'osmotico quadro indiziario che depone per l'attribuibilità all'indagato della duplice veste di sovra-ordinazione in ambito mafioso e nella branca deputata al commercio di droga, come cerchi concentrici riconducibili alla medesima regìa. Per altro verso, ha finanche ripercorso taluni segmenti operativi e storici, posti in risalto dalle investigazioni, che collegano l'autonomo settore del narcotraffico ai compiti direttivi a lui affidati dal sodalizio, utili a delinearne la posizione di prinnazia. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a pag.11, ove il giudice dell'impugnazione cautelare, nel commentare la rilevante interlocuzione tra Putano - quest'ultimo componente del sodalizio e raggiunto dalla medesima ordinanza - e Milano, menziona la "nuova gestione" del ramo di commercio di droga, ora in capo a [OSCURATO:PERSONA] e le sue unilaterali decisioni sulla destinazione dei profitti; a pag.15, ove la conversazione del 2 aprile 2024 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] una sgradita volontà espansionistica nel traffico di stupefacenti, in "deroga" alle regole vigenti sulla spartizione del territorio e dei quartieri di Palermo; a pag. 16, ove il Tribunale enfatizza il potere del [OSCURATO:PERSONA] "di intervenire per risolvere ogni contrasto insorto anche in ordine al traffico illecito di sostanze stupefacenti che coinvolgeva diversi mandamenti"; a pag. 18, ove l'ordinanza impugnata, sempre a riguardo della posizione di supremazia dell'indagato, ne sottolinea l'intervento strumentale alla definizione dell'"accordo in ordine all'ammontare del saldo" che un mafioso del mandamento di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto corrispondere ad un clan agrigentino quale corrispettivo della compravendita di sostanze stupefacenti; e infine, a pag. 20, ove il Tribunale "chiosa" la descrizione del prevenuto attribuendogli "un ruolo di vertice nel Mandamento di [OSCURATO:PERSONA]", acquisito "immediatamente dopo la sua scarcerazione" e consistito, tra l'altro, nell'assunzione del controllo del "traffico illecito di sostanze stupefacenti". In definitiva, il Tribunale del riesame ha scandagliato e predicato tutti gli elementi indiziari che consentono di affermare come, all'interno dell'associazione mafiosa del Mandamento di [OSCURATO:PERSONA] - strumentale alla commissione di vari reati, tra cui quelli di estorsione, di usura e più in generale proiettati sull'imposizione illecita di una sfera di dominio nel contesto territoriale - abbia operato una struttura di autonoma finalizzazione al narcotraffico, capeggiata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente impadronitosi della reggenza del clan una volta scontata la pena della precedente condanna; e, ciò nonostante, pretermesso se non negletto il compiuto, unitario e sinergico esame di tali elementi, in uno con quelli valorizzati dal giudice per le indagini preliminari, è pervenuto ad uno sbrigativo verdetto di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto della suddetta incolpazione provvisoria. 4.Ne consegue pertanto, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, l'annullamento con rinvio in parte qua dell'ordinanza impugnata, con riferimento all'addebito provvisorio sub 3); mentre il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento. 6.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di cui al capo 3) — artt. 74, commi 1,2,3 D.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen. - con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, sezion
Sentenza Cassazione n. 31766/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris