CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]’;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARIO ANTONINI;- controricorrente-avverso la sentenza n. 100/2023 della Corte di Appello di Cagliari, pubblicata indata 19.08.2023, N.R.G. 32/2022;Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Cagliari, in parziale accoglimento del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che tra il medesimo e [OSCURATO:SOCIETA]. eraintercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2005 (divenuto atempo indeterminato dal 5 febbraio 2007) alla data della sentenza (27.1.2022),con inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] quale collaboratore fisso ex art. 2 del CCNLoperante; ha inoltre condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dellasomma di € 54.097,01 lordi per differenze retributive, nonchéall’accantonamento in favore del medesimo della somma di € 11.208,64 lordiper TFR, oltre accessori ed ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento oraleintimato al [OSCURATO:PERSONA] dalla suddetta società in data 15.3.2014, l’ha condannata areintegrarlo/riammetterlo nel posto di lavoro con la suddetta qualifica e acorrispondergli a titolo risarcitorio un’indennità pari all’ultima retribuzioneglobale di fatto calcolata dalla data del licenziamento a quella dell’effettivareintegrazione, dedotto quanto percepito per o svolgimento di altre attivitàlavorative, ed ha rigettato le restanti domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere prestato attività lavorativa alledipendenze esclusive de [OSCURATO:SOCIETA]. dal dicembre 2002 comeredattore in via continuativa quale giornalista pubblicista iscritto al relativo albodal 5.2.2007 ed aveva sostenuto che quanto meno dall’aprile 2003 tale rapportonon era corrispondente al modello legale delle collaborazioni a progetto e si eracomunque svolto con i caratteri propri della subordinazione; aveva chiestopertanto che [OSCURATO:SOCIETA]. venisse condannata al pagamento dellasomma di € 109.638,20 a titolo di differenze retributive, di € 5172,84 a titolo diindennità sostitutiva del preavviso, di € 15.775,67 a titolo di indennità sostitutivadelle ferie e di € 17.326,44 a titolo di TFR, oltre accessori con la ricostruzionedella posizione previdenziale ed assicurativa; aveva inoltre chiesto la condannadi Unione [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno per il mancato conseguimentodel titolo di giornalista professionista, nella misura di € 50.000,00.Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/20262. La Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato tale sentenza,dichiarando la permanenza del rapporto fino alla data della pronuncia ed hacondannato la società appellante al risarcimento del danno in misura pari alleretribuzioni maturate dalla data del 15.3.2014 oltre accessori, con detrazione diquanto percepito da altra fonte per lo svolgimento di attività lavorative.3. La Corte territoriale ha ritenuto il carattere subordinato del rapporto dilavoro intercorso tra le parti ed ha ritenuto corretto il procedimento logicoseguito dal Tribunale, che ai fini dell’inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] aveva riscontratola maggiore compatibilità con la figura del collaboratore fisso ex art. 2 CNLG,procedendo per esclusione rispetto alla figura del redattore, della qualemancavano diverse caratteristiche.4. Ha in particolare escluso che in un giudizio basato sulla maggiorecompatibilità costituisca elemento decisivo la presenza di tutti i requisiticontrattuali previsti per il collaboratore fisso; ha inoltre rilevato che la societàappellante non aveva nemmeno indicato quale ipotetica figura contrattuale siadattasse meglio al rapporto di lavoro dell’appellata.5. Ha inoltre escluso sia la sussistenza di una volontà espulsiva in capo allasocietà, sia l’inerzia del lavoratore ai fini di un’efficacia risolutiva del rapporto;ha ritenuto che la condotta della società dovesse essere interpretata comerifiuto della prestazione lavorativa, che integra altre ipotesi di inadempimentocontrattuale, diverse dalla risoluzione illegittima o inefficace.6. Ha pertanto ritenuto il rapporto ancora in essere ed ha riconosciuto ildiritto del [OSCURATO:PERSONA] alle differenze retributive, considerando direttamente devolutain appello l’accertamento della permanenza del rapporto e della sussistenza diuna causa di risoluzione, di provenienza datoriale o del lavoratore ed ha esclusoche nell’atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato alle differenze retributive,anche se fondate su un titolo diverso dal licenziamento, ma pur sempreemergente dagli atti e pur sempre consistente in un inadempimentocontrattuale.7. Ha infine ritenuto infondata l’eccezione di nullità del rapporto di lavorogiornalistico sollevata dalla società appellante, che in ragione della nullità delrapporto di lavoro giornalistico per mancata iscrizione del [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco deiNumero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026giornalisti professionisti aveva sostenuto l’infondatezza delle preteseeconomiche del [OSCURATO:PERSONA].8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2094, 2697 e 2729 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta la mancata disamina di tutte le censure proposte avverso lasentenza di primo grado, nonché l’omessa verifica degli indici dellasubordinazione.Evidenzia le pacifiche circostanze che il [OSCURATO:PERSONA] non curava tematichespecifiche ed era sempre stato pagato a pezzo.Deduce che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto i propri oneri probatori e addebita allaCorte territoriale di essersi avvalsa di presunzioni errate, di non avere valutatotutte le risultanze istruttorie in atti e di avere fatto risalire la decorrenza delrapporto al 2005 sulla base di documentazione dei soli anni 2013 e 2014.Richiamati principi espressi da Cass. S.U. n. 1785/2018 e da Cass. n.22846/2022, evidenzia che la Corte territoriale ai fini della qualificazione delrapporto ha valorizzato con ragionamento presuntivo fatti privi di carattereinferenziale rispetto alla subordinazione (la presenza costante del [OSCURATO:PERSONA] nei localidella redazione, l’elevatissimo numero di pezzi e la continuità della prestazione).Lamenta l’erronea qualificazione come fatto notorio delle elementari esigenzedi organizzazione, da cui ha desunto che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse rifiutare gliincarichi; evidenzia l’inidoneità di tale elemento ai fini della qualificazione delrapporto in termini di subordinazione.2. Il motivo è inammissibile.Nel lamentare la mancata disamina di tutte le censure proposte avverso lasentenza di primo grado, il motivo, peraltro proposto ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., non assolve agli oneri di cui agli artt. 366 eNumero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026369 cod. proc. civ., in quanto non indica le censure alla sentenza di primo gradoData pubblicazione 03/06/2026non esaminate, non trascrive integralmente la sentenza di primo grado, né l’attodi appello e non li localizza.Inoltre, nel sostenere che il [OSCURATO:PERSONA] era sempre stato pagato a pezzo, lacensura prospetta una circostanza che non risulta dalla sentenza impugnatasenza indicare gli atti in cui sarebbe stata dedotta.Questa Corte ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza degli elementidai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo daparte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di unospecifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteriidentificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentreè sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernentela scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici ocriteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Cass.Sez. L., 21/07/2022, n. 22846).Nel caso di specie la censura riguardante l’erroneità del giudizio inferenzialeè stata proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e fa leva su specificherisultanze istruttorie di cui sollecita la valutazione.Deve in proposito rammentarsi che nel giudizio di legittimità, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiinvece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2049 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Richiamati i principi riguardanti la subordinazione nel rapporto giornalistico,lamenta l’erronea valorizzazione di elementi neutri (la presenza del [OSCURATO:PERSONA] ed ilnumero dei pezzi) e di elementi irrilevanti (la continuità della prestazione el’impossibilità di rifiutare le richieste dei redattori) ai fini della subordinazione.Evidenzia il mancato riferimento della sentenza impugnata ad un inserimentostabile del [OSCURATO:PERSONA], a direttive cogenti ed alla sussistenza di un vincolo gerarchicoo disciplinare; si duole della mancata valutazione degli agli altri indici dellasubordinazione.Precisa che il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto ad essere presente nei locali dellaredazione, non poteva utilizzare gli strumenti di lavoro ivi presenti, non eratenuto al rispetto di un orario di lavoro, né ad essere reperibile, non ricevevadirettive sulle modalità di svolgimento della prestazione ed era pagato a pezzo.Aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] scriveva sui più svariati argomenti, che non eraresponsabile di aree tematiche o di rubriche, e che i pezzi erano proposti dallostesso [OSCURATO:PERSONA] e a volte dal medesimo richiesti, come risulta dalla sentenzaimpugnata.4. Il motivo è infondato.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, a fronte della creatività, dellaparticolare autonomia e del carattere prettamente intellettuale checontraddistinguono la prestazione giornalistica, la valutazione circa l’esistenza diun vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criterinon del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attivitàlavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici elementari esussidiari rispetto all’eterodirezione; ai fini dell’accertamento dellasubordinazione non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza cheil giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o allapermanenza sul luogo di lavoro, ma devono essere presi in considerazione altrie più appropriati elementi, quali: lo stabile inserimento della prestazione resadal giornalista nell’organizzazione aziendale, la soddisfazione di un’esigenzainformativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli suNumero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026specifici argomenti o rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa,la disponibilità del lavoratore alle esigenze e alle richieste del datore di lavoronell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass. n. 8068/2009; Cass. n.10332/2012; Cass. n. 19199/2013 e Cass. n. 22785/2013; Cass. n.24078/2021).Si è inoltre chiarito che non può escludersi la natura subordinata dellaprestazione per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singoleprestazioni (Cass. n. 24439/2022).Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto il carattere subordinato delrapporto di lavoro intercorso tra le parti in ragione del carattere continuativo delrapporto stesso, del contatto stretto del [OSCURATO:PERSONA] con gli altri cronisti del giornale,della sua costante presenza nei locali della redazione, dell’impossibilità del Lochedi rifiutare la redazione dei pezzi assegnati e della quantità della sua produzione,su cui la testata faceva conto.La sentenza impugnata è dunque conforme ai principi espressi da questaCorte, in quanto ha sostanzialmente riconosciuto lo stabile inserimentonell’organizzazione aziendale della prestazione resa dal [OSCURATO:PERSONA], che avevasoddisfatto un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematicacompilazione di articoli; l’impossibilità del [OSCURATO:PERSONA] di rifiutare la redazione deipezzi assegnati costituisce indice della sua costante disponibilità rispetto alleesigenze e alle richieste del datore di lavoro nell’intervallo tra una prestazione el’altra.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2049 cod. civ. edell’art. 2 CNLG, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto corretto l’inquadramento delLoche come collaboratore fisso.Evidenzia che ai fini dell’inquadramento come collaboratore fisso, devonocoesistere tutte le caratteristiche richieste dall’art. 2 CNLG, non essendo a talfine sufficiente la mancata individuazione di altra categoria professionale nelCNLG, dovendo in difetto disconoscersi il carattere subordinato del rapporto.6. Il motivo è infondato.Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la natura subordinata delrapporto di lavoro giornalistico non quotidiano del collaboratore fisso, acondizione che sussistano i requisiti di cui all’art. 2 del CCNL del 1959, consistentinella “continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un’attività nonoccasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative ed informative di unospecifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematicaredazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza,per effetto del quale l’impegno del collaboratore di porre la propria opera adisposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli tra unaprestazione e l’altra (v. Cass. S.U. n. 1867/2020 e la giurisprudenza ivirichiamata).Le Sezioni Unite hanno chiarito che tali caratteristiche del collaboratore fissosono quelle delineate dall’art. 2 CNLG (continuità di prestazione, vincolo didipendenza e responsabilità di un servizio), sono del tutto compatibili con quelledescritte dall’art. 1 legge n. 69/1963 (attività giornalistica non occasionale eretribuita, e non necessariamente esclusiva, potendo il pubblicista esercitareanche altre professioni o impieghi).Le Sezioni Unite hanno dunque legato alla continuità l’esigenza di assicurarele esigenze formative ed informative di uno specifico settore, e l’hanno declinatanella responsabilità di un servizio, precisando che implica la sistematicaredazione di articoli su specifici argomenti o rubriche.E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in base alcriterio della maggiore compatibilità ha riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’inquadramentocome collaboratore fisso ex art. 2 CNLG, dopo avere accertato la continuità dellaprestazione del medesimo, che aveva soddisfatto un’esigenza informativa delgiornale attraverso la sistematica compilazione di articoli sui più svariatiargomenti, era impossibilitato a rifiutare la redazione dei pezzi assegnati.7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4cod. proc. civ., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di ultrapetizione.Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026Addebita alla Corte territoriale di avere dichiarato la sussistenza del rapportodi lavoro tra le parti, nonostante l’assenza di una domanda delle parti, e di averedunque modificato sia la causa petendi che il petitum.Critica la sentenza impugnata per avere accertato un fatto diverso ed inantitesi con un licenziamento orale e per avere attribuito al lavoratore un benedella vita diverso da quello richiesto, dopo avere escluso un atto dispositivo deldatore di lavoro; evidenzia la diversità tra la domanda di reintegra rispetto aduna domanda di accertamento di un rapporto in essere, nonché tra la domandadi pagamento di differenze retributive conseguenti alla reintegra e la domandadi condanna per inadempimento contrattuale.Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di primo grado nulla aveva dedotto in ordineal comportamento delle parti dopo l’asserito licenziamento, né sulla propriaofferta della prestazione lavorativa.8. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degliartt. 112 e 427 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto delLoche alle retribuzioni dopo il 15.3.2014, ancorché il [OSCURATO:PERSONA] non avesse formulatoalcuna domanda in tal senso.Deduce che la società con note a verbale per l’udienza di discussione oraledel 5.7.2023 aveva eccepito la decadenza dalle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio di primo grado, nonché l’insussistenza dell’offerta della prestazionelavorativa e non riprese nel giudizio di appello; evidenzia che nella memoria dicostituzione in appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato tale assunto richiamando lalettera inviata in data 3.3.2014 e producendo mail inviate dopo il 14.3.2014, nonammesse dalla Co rte territoriale.Lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di appello, dellaproposizione della domanda relativa al pagamento delle retribuzioni dopo ilpreteso licenziamento nel ricorso introduttivo del giudizio; sostiene che taleverifica avrebbe dovuto essere effettuata prima di valutare se la questione erastata devoluta in appello.Evidenzia che la sentenza impugnata si è limitata a richiamare il contenutodella memoria di costituzione in appello, da cui non può dedursi la riproposizioneNumero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026di domande svolte in primo grado; rimarca che alcuna domanda formulata inprimo grado aveva riguardato un autonomo diritto al risarcimento danni perinadempimento e che erano dunque nuove le deduzioni riguardanti la messa adisposizione delle energie lavorative.Precisa che la lettera del 3.3.2014 era antecedente al preteso licenziamentoverbale e conferma la carenza di deduzioni ed argomentazioni in merito.Sostiene che la sentenza impugnata ha mutato sia il petitum che la causa petendidelle domande originariamente proposte.9. Il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragionedella loro connessione logica e giuridica, sono infondati.La stessa società appellante ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di primogrado aveva chiesto la reintegra/ripristino del rapporto a far datadall’allontanamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la condanna del datore di lavoro alpagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettivo ripristino del rapporto dilavoro.A fronte di tale richiesta di pagamento delle retribuzioni dall’allontanamentoal ripristino del rapporto, la Corte territoriale le ha riconosciute a titolorisarcitorio per un inadempimento diverso dal licenziamento.La Corte territoriale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello avesserinunciato alle domande di pagamento delle differenze retributiveprecedentemente proposte, ancorché fondate su un titolo diverso.Questa Corte ha in proposito chiarito che il potere-dovere del giudice diinquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione incontra solo il limite del rispetto del “petitum” e della “causapetendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltantoquando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum”o “causa petendi”) emetta un provvedimento diverso da quello richiesto(“petitum immediato”), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso daquello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle preteseo delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019, in linea conil consolidato orientamento di legittimità sul punto).Numero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nel caso di specie la Corte territoriale ha qualificato la domanda dipagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettivo ripristino del rapportoproposta dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di primo grado come domanda risarcitoria(analoga qualificazione era stata peraltro effettuata dal giudice di primo grado,che aveva peraltro condannato la società al pagamento dell’ultima retribuzioneglobale di fatto dalla data del licenziamento fino alla reintegra).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che avendoriconosciuto la permanenza del rapporto di lavoro a fronte dell’inadempimentodatoriale diverso dal licenziamento (costituito dal rifiuto della prestazionelavorativa), ha condannato la società appellante al risarcimento del danno inmisura pari alle retribuzioni maturate dal 15.3.2014, non ha alterato gli elementidi fatto introdotti in giudizio, che non ha attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un bene della vitadiverso da quello richiesto.10. Nessuna statuizione è dovuta sul sesto motivo il ricorso, che denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., “per mera completezza”, “laddove si facciadiscendere dall’albo dei pubblicisti la validità del rapporto di lavoro, nel caso didomanda avente ad oggetto la qualifica di redattore”.11. Il ricorso va pertanto rigettato.12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.13. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misuradel 15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della societàNumero registro generale 23431/2023Numero sezionale 1996/2026Numero di raccolta generale 17717/2026Data pubblicazione 03/06/2026ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]