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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08488/2026

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ersona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1090 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 876/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/04/2023 R.G.N. 2171/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17135/2023Numero di raccolta generale 8488/2026- Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte d’Appello di NapoDlait a pubblicazione 06/04/2026confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino erigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:PERSONA] perla Campania e dell’Ufficio VI ambito territoriale di Avellino,avente ad oggetto: la declaratoria di illegittimità delprovvedimento di depennamento dalle graduatorie provinciali dicui al D.M. n. 75/2001, qualificato provvedimento disciplinare,assunto dall’Amministrazione in difetto di contestazione e diavvio del relativo procedimento; il riconoscimento del servizioprestato ai fini dell’inserimento nella graduatoria ATA di cui alD.M. n. 75/2001 per il profilo collaboratore scolastico; ilripristino del punteggio nella graduatoria predetta; ilriconoscimento degli effetti giuridici con corresponsione dellespettanze maturate e non percepite.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, nel merito, non venire nella specie in rilievo un’azionedisciplinare dell’Amministrazione, derivando il depennamentodalla mancanza di una condizione di legge necessaria perl’instaurazione del rapporto alle sue dipendenze, essendo statoaccertato che l’istante non era originariamente inserita nellagraduatoria ad esaurimento di cui al D.M. n. 75/2001 e chel’inserimento era avvenuto successivamente, soltanto nel 2017,avendo la Oliviero utilizzato l’identificativo di altro aspirantedepennato dalla medesima graduatoria per raggiunti limiti dietà, circostanze valutate come non smentite per carenza diprova dei fatti costitutivi del diritto all’inserimento nellagraduatoria a partire dalla presentazione della relativadomanda.

Il giudice d’appello ha ritenuto, inoltre, infondata lacensura avanzata dall’istante in ordine alla statuizione del primoNumero registro generale 17135/2023giudice circa la condanna della stessa al pagamento delle speseN umero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026di lite in favore del Ministero per quanto difeso dai propDrait a pubblicazione 06/04/2026funzionari, stante l’applicabilità nella specie dell’art. 152 bisdisp. att. c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 4, comma 42, l. n.183/2011, che prevede la liquidazione delle spese in favore dellepubbliche amministrazioni in misura pari al compenso spettanteagli avvocati ridotto del venti per cento.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Oliviero, affidandol’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, ilMinistero dell’Istruzione e del Merito, e gli altri originariconvenuti.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione dei principi di cui al D.M. n. 75/2001 nonchédegli artt. 1, 1 bis, 5, 7 e 8 l. n. 241/1990 e 97 Cost., imputaalla Corte territoriale la mancata considerazione del possessodel requisito legittimante l’accesso alle graduatorie ai sensi delD.M. n. 75/2001, dato dalla circostanza, non smentita, dellaprestazione del servizio per almeno 30 giorni anche noncontinuativo nel medesimo profilo professionale, da cui assumediscenda l’esclusione del carattere fraudolento dell’inserimentoin graduatoria, del resto mai contestato per lungo tempo, cosìda ingenerare l’affidamento della ricorrente, la cui mancataconsiderazione integrerebbe la violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente lamentala non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corteterritoriale in ordine all’accollo all’odierna ricorrente delle spesedi lite relative al primo grado, non trattandosi di controversiaprevidenziale.- Il primo motivo si rivela inammissibile, non misurandosi Ncuomner o irle gistro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026decisum dell’impugnata sentenza, da un lato, limitandNousmie roa ddi r accolta generale 8488/2026affermare la ricorrenza del requisito “innovativo” di cui all’arDta.t a pubblicazione 06/04/20261, comma 2, D.M. n. 75/2001 del pregresso svolgimento delservizio per giorni 30 legittimante l’inserimento nellegraduatorie permanenti per le supplenze del personale ATA,omettendo tuttavia di specificare quando tale requisito sarebbematurato, senza minimamente confutare quanto accertato dallaCorte territoriale in ordine alla modalità sostanzialmentefraudolenta mediante la quale la ricorrente era riuscita adottenere l’inserimento nelle graduatorie; dall’altro, insistendosulla censura relativa all’illegittimità dei provvedimentiimpugnati per mancata comunicazione dell’avvio delprocedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 senza nulla replicarerelativamente al pronunciamento della Corte territoriale circal’inammissibilità della doglianza perché non tempestivamentededotta.- Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso,rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024,Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007,Cass.

S.U. n. 14385/2007)- Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, avendo laCorte territoriale applicato, non, come sostenuto dallaricorrente, l’art. 152 disp. att. c.p.c., bensì l’art. 152 bis, cheprevede l’applicazione delle tariffe vigenti per gli avvocati con lariduzione del venti per cento nell’ipotesi in cui le pubblicheNumero registro generale 17135/2023amministrazioni siano assistite da propri dipendenti ai sensNi umero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026dell’art. 417 bis c.p.c. e correttamente, trattandosi dDait a pubblicazione 06/04/2026controversia instaurata nel 2021 e perciò successivamenteall’entrata in vigore della novella di cui all’art. 4, comma 42, l.n. 183/2011.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida euro 5.000,00 per compensi oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026Data pubblicazione 06/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona delMinistro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1090 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 876/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 03/04/2023 R.G.N. 2171/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17135/2023Numero di raccolta generale 8488/2026- Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte d’Appello di NapoDlait a pubblicazione 06/04/2026confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino erigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:PERSONA] perla Campania e dell’Ufficio VI ambito territoriale di Avellino,avente ad oggetto: la declaratoria di illegittimità delprovvedimento di depennamento dalle graduatorie provinciali dicui al D.M. n. 75/2001, qualificato provvedimento disciplinare,assunto dall’Amministrazione in difetto di contestazione e diavvio del relativo procedimento; il riconoscimento del servizioprestato ai fini dell’inserimento nella graduatoria ATA di cui alD.M. n. 75/2001 per il profilo collaboratore scolastico; ilripristino del punteggio nella graduatoria predetta; ilriconoscimento degli effetti giuridici con corresponsione dellespettanze maturate e non percepite.- La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questaritenuto, nel merito, non venire nella specie in rilievo un’azionedisciplinare dell’Amministrazione, derivando il depennamentodalla mancanza di una condizione di legge necessaria perl’instaurazione del rapporto alle sue dipendenze, essendo statoaccertato che l’istante non era originariamente inserita nellagraduatoria ad esaurimento di cui al D.M. n. 75/2001 e chel’inserimento era avvenuto successivamente, soltanto nel 2017,avendo la Oliviero utilizzato l’identificativo di altro aspirantedepennato dalla medesima graduatoria per raggiunti limiti dietà, circostanze valutate come non smentite per carenza diprova dei fatti costitutivi del diritto all’inserimento nellagraduatoria a partire dalla presentazione della relativadomanda. Il giudice d’appello ha ritenuto, inoltre, infondata lacensura avanzata dall’istante in ordine alla statuizione del primoNumero registro generale 17135/2023giudice circa la condanna della stessa al pagamento delle speseN umero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026di lite in favore del Ministero per quanto difeso dai propDrait a pubblicazione 06/04/2026funzionari, stante l’applicabilità nella specie dell’art. 152 bisdisp. att. c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 4, comma 42, l. n.183/2011, che prevede la liquidazione delle spese in favore dellepubbliche amministrazioni in misura pari al compenso spettanteagli avvocati ridotto del venti per cento.- Per la cassazione di tale decisione ricorre la Oliviero, affidandol’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, ilMinistero dell’Istruzione e del Merito, e gli altri originariconvenuti.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazionee falsa applicazione dei principi di cui al D.M. n. 75/2001 nonchédegli artt. 1, 1 bis, 5, 7 e 8 l. n. 241/1990 e 97 Cost., imputaalla Corte territoriale la mancata considerazione del possessodel requisito legittimante l’accesso alle graduatorie ai sensi delD.M. n. 75/2001, dato dalla circostanza, non smentita, dellaprestazione del servizio per almeno 30 giorni anche noncontinuativo nel medesimo profilo professionale, da cui assumediscenda l’esclusione del carattere fraudolento dell’inserimentoin graduatoria, del resto mai contestato per lungo tempo, cosìda ingenerare l’affidamento della ricorrente, la cui mancataconsiderazione integrerebbe la violazione degli obblighi dicorrettezza e buona fede.- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsaapplicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente lamentala non conformità a diritto della statuizione resa dalla Corteterritoriale in ordine all’accollo all’odierna ricorrente delle spesedi lite relative al primo grado, non trattandosi di controversiaprevidenziale.- Il primo motivo si rivela inammissibile, non misurandosi Ncuomner o irle gistro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026decisum dell’impugnata sentenza, da un lato, limitandNousmie roa ddi r accolta generale 8488/2026affermare la ricorrenza del requisito “innovativo” di cui all’arDta.t a pubblicazione 06/04/20261, comma 2, D.M. n. 75/2001 del pregresso svolgimento delservizio per giorni 30 legittimante l’inserimento nellegraduatorie permanenti per le supplenze del personale ATA,omettendo tuttavia di specificare quando tale requisito sarebbematurato, senza minimamente confutare quanto accertato dallaCorte territoriale in ordine alla modalità sostanzialmentefraudolenta mediante la quale la ricorrente era riuscita adottenere l’inserimento nelle graduatorie; dall’altro, insistendosulla censura relativa all’illegittimità dei provvedimentiimpugnati per mancata comunicazione dell’avvio delprocedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 senza nulla replicarerelativamente al pronunciamento della Corte territoriale circal’inammissibilità della doglianza perché non tempestivamentededotta.- Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devonoavere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alladecisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive dispecifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancataenunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc.civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso,rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024,Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007,Cass. S.U. n. 14385/2007)- Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, avendo laCorte territoriale applicato, non, come sostenuto dallaricorrente, l’art. 152 disp. att. c.p.c., bensì l’art. 152 bis, cheprevede l’applicazione delle tariffe vigenti per gli avvocati con lariduzione del venti per cento nell’ipotesi in cui le pubblicheNumero registro generale 17135/2023amministrazioni siano assistite da propri dipendenti ai sensNi umero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026dell’art. 417 bis c.p.c. e correttamente, trattandosi dDait a pubblicazione 06/04/2026controversia instaurata nel 2021 e perciò successivamenteall’entrata in vigore della novella di cui all’art. 4, comma 42, l.n. 183/2011.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida euro 5.000,00 per compensi oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026Data pubblicazione 06/04/2026Numero registro generale 17135/2023Numero sezionale 1090/2026Numero di raccolta generale 8488/2026Data pubblicazione 06/04/2026
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