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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2016

Cassazione n. 12517/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24296 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Eurosanità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,e 3C s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24296/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a llegata all’atto di nomina depositato telematicamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla via Archimede n. 120; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

LAZIO – ROMA , n. 1441/4/16, depositatain data 18/3/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: - Con ricors o notificato in data 18/10/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1441/4/16 depositata in data 18/3/2016, affidato a due motivi; - Le società Eurosanità s.p.a e 3C s.p.a. hanno resistito con controricorso; -Con nota in data 20 maggio 2021, prot. 321611/2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che Eurosanità spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma sonoaddivenute ad un accordo quadro, allegato alla lettera prot. 321611/2021, di definizione delle controversie pendenti tra talisocietà e l’Agenzia delle Entrate, accordo che prevede anche l’adozione di provvedimenti di autotutela.

L’accordo prevede altresì la rinuncia ai ricorsi per Cassazione pendenti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta dal 2005 al2010. r.g. n. 24296/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Con istanza del 15 maggio 2023, depositata telematicamente, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere; Considerato che: -Nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 24296 / 20 1 6 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Eurosanità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,e 3C s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 24296/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a llegata all’atto di nomina depositato telematicamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla via Archimede n. 120; –controricorrenti – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LAZIO – ROMA , n. 1441/4/16, depositatain data 18/3/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 aprile 2024; Rilevato che: - Con ricors o notificato in data 18/10/2016 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1441/4/16 depositata in data 18/3/2016, affidato a due motivi; - Le società Eurosanità s.p.a e 3C s.p.a. hanno resistito con controricorso; -Con nota in data 20 maggio 2021, prot. 321611/2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che Eurosanità spa, [OSCURATO:PERSONA] spa, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e la [OSCURATO:PERSONA] I di Roma sonoaddivenute ad un accordo quadro, allegato alla lettera prot. 321611/2021, di definizione delle controversie pendenti tra talisocietà e l’Agenzia delle Entrate, accordo che prevede anche l’adozione di provvedimenti di autotutela. L’accordo prevede altresì la rinuncia ai ricorsi per Cassazione pendenti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta dal 2005 al2010. r.g. n. 24296/2016a.c.4/ 4 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Con istanza del 15 maggio 2023, depositata telematicamente, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere; Considerato che: -Nulla osta alla dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese; P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma,
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