CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella resa dal Tribunale della stessa città per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione all'attribuzione all'imputato dello stupefacente sequestrato; nonché vizio di legge e di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di cui al comrna 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso è inammissibile perché sviluppato tutto sul piano del fatto, oltre ad essere manifestamente infondato e generico. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto dli impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (corredate dalla compiuta ricostruzione del fatto, pp. 2-5) , il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il confronto è qui del tutto mancante, avendo il prevenuto, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito nel pieno rispetto degli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 apri