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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 40829/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] - GUP nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEcon l'ordinanza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Millitg le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] GUERRALAdAL r— / te, declorf ;

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen.

Napoli, con provvedimento del 7 febbraio 2022 ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. 1.1.

La denuncia dell'imputato evidenzia che vi sarebbe l'incompetenza del Tribunale di Bolzano, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria di Trieste.

Si segnala, infatti, che pende procedimento civile, dinanzi alla Corte d'appello di Trieste, avente ad oggetto la questione della trasferibilità delle quote della società di persone Azienda agricola Maia, azionato dallo stesso Savio quale legale rappresentante della s.r.l.s.

Immoiniziative.

Risulta dall'esame degli atti trasmessi che il Tribunale di Udine aveva rigettato la domanda proposta dalla società di cui Savio è legale rappresentante, Immoniziative s.r.l.s., con conseguente proposizione di appello nei confronti di più soggetti (Azienda agricola Maia società semplice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: cfr. atto di citazione in appello allegato).

2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha prospettato la insussistenza del conflitto e dunque, la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Bolzano. 3.Va rilevata l'inammissibilità del conflitto, poiché non si è evidenziata nemmeno da parte dell'autorità che ha trasmesso gli atti, l'esistenza di una situazione in cui vi siano contemporaneamente due giudici che prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. 3.1.Si richiama il costante indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, richiamato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo il quale (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; sicché, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3.2.

Ciò posta si osserva che, nel caso al vaglio, l'Autorità giudiziaria di Bolzano che ha trasmesso gli atti non ha adottato alcuna decisione, né affermativa né declinatoria della propria competenza, limitandosi a trasmettere la richiesta della parte a questa Corte di cassazione.

In ossequio, invece, all'indirizzo interpretativo fissato con il precedente indicato, si deve rilevare che l'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, ma che la norma deve essere correlata al principio secondo il quale intanto sussiste un conflitto di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

3.3. Necessita, pertanto, una valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente, presupposti che non ricorrono nel caso in esame, con conseguente insussistenza del denunciato conflitto.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano.

Così deciso il 28 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] - GUP nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEcon l'ordinanza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Millitg le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] GUERRALAdAL r— / te, declorf ; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano, su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. Napoli, con provvedimento del 7 febbraio 2022 ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. 1.1. La denuncia dell'imputato evidenzia che vi sarebbe l'incompetenza del Tribunale di Bolzano, rispetto a quella dell'autorità giudiziaria di Trieste. Si segnala, infatti, che pende procedimento civile, dinanzi alla Corte d'appello di Trieste, avente ad oggetto la questione della trasferibilità delle quote della società di persone Azienda agricola Maia, azionato dallo stesso Savio quale legale rappresentante della s.r.l.s. Immoiniziative. Risulta dall'esame degli atti trasmessi che il Tribunale di Udine aveva rigettato la domanda proposta dalla società di cui Savio è legale rappresentante, Immoniziative s.r.l.s., con conseguente proposizione di appello nei confronti di più soggetti (Azienda agricola Maia società semplice, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: cfr. atto di citazione in appello allegato). 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha prospettato la insussistenza del conflitto e dunque, la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari di Bolzano. 3.Va rilevata l'inammissibilità del conflitto, poiché non si è evidenziata nemmeno da parte dell'autorità che ha trasmesso gli atti, l'esistenza di una situazione in cui vi siano contemporaneamente due giudici che prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. 3.1.Si richiama il costante indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, richiamato anche nella requisitoria scritta del Procuratore generale, secondo il quale (Sez. 1, n. 31660 del 01/07/2021, Rv. 281760), in tema di conflitti di competenza, l'obbligo per il giudice di immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sussiste esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; sicché, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3.2. Ciò posta si osserva che, nel caso al vaglio, l'Autorità giudiziaria di Bolzano che ha trasmesso gli atti non ha adottato alcuna decisione, né affermativa né declinatoria della propria competenza, limitandosi a trasmettere la richiesta della parte a questa Corte di cassazione. In ossequio, invece, all'indirizzo interpretativo fissato con il precedente indicato, si deve rilevare che l'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia di conflitto, ma che la norma deve essere correlata al principio secondo il quale intanto sussiste un conflitto di competenza, in quanto più giudici contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 3.3. Necessita, pertanto, una valutazione, da parte dei giudici, che il fatto contestato davanti a ciascuno di loro sia il medesimo e una difforme valutazione sull'individuazione del giudice competente, presupposti che non ricorrono nel caso in esame, con conseguente insussistenza del denunciato conflitto. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano. Così deciso il 28 giugno 2022 Il
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