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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32030/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24172/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ALOMBO A LFONSO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69T23 C858 R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 23 dicembre 1969, P ALOMBO L UIGI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55H12 A296 V), nato ad Anagni il 12 giugno 1955, P ALOMBO G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65A23 C858 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 23 gennaio 1965 e P ALOMBO P ERINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62P66 C858 Y), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 26 settembre 1969. - INTIMATI – ART .67 D .P.R. per la cassazione della sentenza n. 1022/13/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 17 novembre 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con avviso n. 2009/OR/000000626/0/02 - 03 - 04 - 05 l’Agenzia delle Entrate provvide a liquidare la somma di 17.069,75 € a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al trasferimento di immobili disposto dal Tribunale con ordinanza n.694/2017 a seguito del giudizio di divisione di un compendio immobiliare in proprietà indivisa;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Lazio estingueva, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 4900/11/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, sul rilievo dell’intervenuto «provvedimento di sgravio totale del carico iscritto a ruolo, con conseguente implicita rinuncia dell’Ufficio alla pretesa fiscale»(così nella sentenza impugnata);

3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di censura;

4. Alfonso, Luigi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e ss. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 329 cod. proc. civ., premettendo che nelle more del giudizio di secondo grado la Direzione provinciale III, decidendo sul ricorso-reclamo presentato dalle parti appellate contro la cartella di pagamento n. 097/2019/0243258082001, emessa per il recupero delle somme di cui all'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, aveva accolto il suddetto reclamo in ragione dell’intervenuta sentenza della commissione tributaria provinciale, provvisoriamente esecutiva, favorevole ai contribuenti;

1.2. l'Agenzia ha, quindi, sostenuto che il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto che lo sgravio della cartella di pagamento costituisse acquiescenza da parte dell'ufficio alla sentenza di primo grado resa sull'avviso di liquidazione posto a base di detta cartella, assumendo, al contrario, l’istante che detto provvedimento amministrativo costituiva atto dovuto, stante la natura esecutiva della sentenza n. 4900/11/2019 di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione in rassegna ed oggetto della sentenza appellata, come risulta dai contenuti (interamente riportati nel ricorso) del provvedimento di sgravio;

1.2. la ricorrente ha, quindi, dedotto che nessuna acquiescenza dell'amministrazione finanziaria soccombente poteva essere ravvisata nel provvedimento di sgravio emesso in forza della predetta sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, avendo costituito tale provvedimento adempimento dell'obbligo prescritto dall’art. 67 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e che poteva risultare fondato anche in ragione della mera volontà di evitare eventuali ulteriori conseguenze pregiudizievoli, come chiarito dalla giurisprudenza della cassazione;

1.3. l’istante ha altresì osservato che ostava alla ritenuta acquiescenza ed alla cessazione della materia del contendere l’assenza di una manifestazione espressa di volontà da parte dell’amministrazione, aggiungendo che «lo sgravio di una cartella di pagamento di mera riscossione qual è quell'oggetto del provvedimento di sgravio non può mai incidere sulla pretesa sostanziale portata dall'atto impositivo: sarebbe come pretendere che la rinuncia a un precetto farebbe venire meno il titolo esecutivo» (v. pagina n. 7 del ricorso);

2. il ricorso va accolto;

3. questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, ha chiarito che: - « l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita.

In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione»; - «Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49»; -«La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel contenzioso tributario lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato (Cass., sent. n. 6334 del 2016)»; -«Tale orientamento muove dalla considerazione della irrilevanza sugli atti prodromici dello sgravio del ruolo e della cartella dopo la sentenza di primo grado (favorevole al contribuente), riconducibile non al riconoscimento delle avverse ragioni, e dunque alla acquiescenza alla pronuncia, ma più semplicemente alla opportunità di evitare le ulteriori conseguenze di una fase esecutiva (così Cass., sent. n. 24064 del 2012, che afferma l'irrilevanza dello sgravio rispetto all'avviso di liquidazione, atto prodromico non annullato in autotutela; Cass., sent. n. 21590 del 2015, che nega l'effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l'impugnazione dell'atto presupposto, per l'ipotesi dello sgravio della cartella di pagamento in provvisoria ottemperanza alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente e persino per l'ipotesi della mancata impugnazione della sentenza che abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere)»; - «Pertanto, la decisione impugnata che, in assenza di espressa rinuncia e di atti precisi ed univoci, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per il fatto che l'Ufficio aveva disposto lo sgravio di quanto iscritto a ruolo, senza farsi carico delle ragioni ed omettendo di considerare che, nel caso era intervenuta decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso delle contribuenti, sembra abbia fatto malgoverno dei sopraindicati principi»; - « il Giudice regionale avrebbe dovuto, quindi, stabilire se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio, e cioè se l’atto impugnato avesse posto o meno a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dai contribuenti» (così, Cass., Sez.

T, 29 maggio 2020, n. 10243 e, nello stesso senso, Cass. Sez.

V, 5 giugno 2020, n. 10712; Cass., Sez.

V, 16 luglio 2020, n. 15182);

3.1. allo stesso modo, da ultimo, è stato ribadito che l’annullamento della cartella a seguito di provvedimento di sgravio, operato dall’Ufficio per dare esecuzione ad una sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto del contribuente non significa certo che l’Agenzia delle entrate avessero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, nel mentre lo sgravio effettuato appare coerente con il disposto dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trattandosi, peraltro, di annullamento in autotutela, né lo sgravio della cartella di pagamento può considerarsi effettuato perché l’Agenzia ha rinunciato al credito, ovvero ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, ma unicamente per ottemperanza ad una disposizione di legge, con la conseguenza di dover riconoscere che tale sgravio, disposto in via provvisoria, non produce alcun effetto sull’accertamento del maggior reddito, permanendo l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate proprio in ordine a tale accertamento, e quindi al pagamento della maggiori imposte richieste (cfr. Cass., Sez.

T., 3 aprile 2023, n. 9151; con arg. a contrarioCass. 3 marzo 2023, n. 6533 );

4. alla stregua dei principi sopra ricapitolati, il Giudice dell’appello non poteva dichiarare cassata la materia del contendere, né considerare l’Agenzia acquiescente in ragione del mero provvedimento di sgravio della citata cartella di pagamento, effettuata in attuazione alla previsione dell’art. 67 d.lgs. citato;

5. consegue a tanto che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda a decidere i motivi di ricorso in appello, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24172/2021 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO P ALOMBO A LFONSO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69T23 C858 R), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 23 dicembre 1969, P ALOMBO L UIGI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 55H12 A296 V), nato ad Anagni il 12 giugno 1955, P ALOMBO G IUSEPPE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 65A23 C858 B), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 23 gennaio 1965 e P ALOMBO P ERINA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62P66 C858 Y), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 26 settembre 1969. - INTIMATI – ART .67 D .P.R. per la cassazione della sentenza n. 1022/13/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 17 novembre 2021, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 6 luglio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso n. 2009/OR/000000626/0/02 - 03 - 04 - 05 l’Agenzia delle Entrate provvide a liquidare la somma di 17.069,75 € a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione al trasferimento di immobili disposto dal Tribunale con ordinanza n.694/2017 a seguito del giudizio di divisione di un compendio immobiliare in proprietà indivisa; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale del Lazio estingueva, per cessazione della materia del contendere, il giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 4900/11/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, sul rilievo dell’intervenuto «provvedimento di sgravio totale del carico iscritto a ruolo, con conseguente implicita rinuncia dell’Ufficio alla pretesa fiscale»(così nella sentenza impugnata); 3. con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando un unico motivo di censura; 4. Alfonso, Luigi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] restati intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. prov. civ.,la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e ss. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 329 cod. proc. civ., premettendo che nelle more del giudizio di secondo grado la Direzione provinciale III, decidendo sul ricorso-reclamo presentato dalle parti appellate contro la cartella di pagamento n. 097/2019/0243258082001, emessa per il recupero delle somme di cui all'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, aveva accolto il suddetto reclamo in ragione dell’intervenuta sentenza della commissione tributaria provinciale, provvisoriamente esecutiva, favorevole ai contribuenti; 1.2. l'Agenzia ha, quindi, sostenuto che il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto che lo sgravio della cartella di pagamento costituisse acquiescenza da parte dell'ufficio alla sentenza di primo grado resa sull'avviso di liquidazione posto a base di detta cartella, assumendo, al contrario, l’istante che detto provvedimento amministrativo costituiva atto dovuto, stante la natura esecutiva della sentenza n. 4900/11/2019 di primo grado, che aveva annullato l’avviso di liquidazione in rassegna ed oggetto della sentenza appellata, come risulta dai contenuti (interamente riportati nel ricorso) del provvedimento di sgravio; 1.2. la ricorrente ha, quindi, dedotto che nessuna acquiescenza dell'amministrazione finanziaria soccombente poteva essere ravvisata nel provvedimento di sgravio emesso in forza della predetta sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti, avendo costituito tale provvedimento adempimento dell'obbligo prescritto dall’art. 67 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e che poteva risultare fondato anche in ragione della mera volontà di evitare eventuali ulteriori conseguenze pregiudizievoli, come chiarito dalla giurisprudenza della cassazione; 1.3. l’istante ha altresì osservato che ostava alla ritenuta acquiescenza ed alla cessazione della materia del contendere l’assenza di una manifestazione espressa di volontà da parte dell’amministrazione, aggiungendo che «lo sgravio di una cartella di pagamento di mera riscossione qual è quell'oggetto del provvedimento di sgravio non può mai incidere sulla pretesa sostanziale portata dall'atto impositivo: sarebbe come pretendere che la rinuncia a un precetto farebbe venire meno il titolo esecutivo» (v. pagina n. 7 del ricorso); 2. il ricorso va accolto; 3. questa Corte, in fattispecie del tutto analoga, ha chiarito che: - « l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita. In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione»; - «Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A., anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 329 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49»; -«La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel contenzioso tributario lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell'impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato (Cass., sent. n. 6334 del 2016)»; -«Tale orientamento muove dalla considerazione della irrilevanza sugli atti prodromici dello sgravio del ruolo e della cartella dopo la sentenza di primo grado (favorevole al contribuente), riconducibile non al riconoscimento delle avverse ragioni, e dunque alla acquiescenza alla pronuncia, ma più semplicemente alla opportunità di evitare le ulteriori conseguenze di una fase esecutiva (così Cass., sent. n. 24064 del 2012, che afferma l'irrilevanza dello sgravio rispetto all'avviso di liquidazione, atto prodromico non annullato in autotutela; Cass., sent. n. 21590 del 2015, che nega l'effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l'impugnazione dell'atto presupposto, per l'ipotesi dello sgravio della cartella di pagamento in provvisoria ottemperanza alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente e persino per l'ipotesi della mancata impugnazione della sentenza che abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere)»; - «Pertanto, la decisione impugnata che, in assenza di espressa rinuncia e di atti precisi ed univoci, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per il fatto che l'Ufficio aveva disposto lo sgravio di quanto iscritto a ruolo, senza farsi carico delle ragioni ed omettendo di considerare che, nel caso era intervenuta decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso delle contribuenti, sembra abbia fatto malgoverno dei sopraindicati principi»; - « il Giudice regionale avrebbe dovuto, quindi, stabilire se gli elementi di fatto indicati dal contribuente fossero stati o meno disattesi dall'Ufficio, e cioè se l’atto impugnato avesse posto o meno a base della rideterminazione catastale diversi elementi di fatto rispetto a quelli prospettati dai contribuenti» (così, Cass., Sez. T, 29 maggio 2020, n. 10243 e, nello stesso senso, Cass. Sez. V, 5 giugno 2020, n. 10712; Cass., Sez. V, 16 luglio 2020, n. 15182); 3.1. allo stesso modo, da ultimo, è stato ribadito che l’annullamento della cartella a seguito di provvedimento di sgravio, operato dall’Ufficio per dare esecuzione ad una sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto del contribuente non significa certo che l’Agenzia delle entrate avessero prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, nel mentre lo sgravio effettuato appare coerente con il disposto dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trattandosi, peraltro, di annullamento in autotutela, né lo sgravio della cartella di pagamento può considerarsi effettuato perché l’Agenzia ha rinunciato al credito, ovvero ha prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, ma unicamente per ottemperanza ad una disposizione di legge, con la conseguenza di dover riconoscere che tale sgravio, disposto in via provvisoria, non produce alcun effetto sull’accertamento del maggior reddito, permanendo l’interesse ad agire dell’Agenzia delle entrate proprio in ordine a tale accertamento, e quindi al pagamento della maggiori imposte richieste (cfr. Cass., Sez. T., 3 aprile 2023, n. 9151; con arg. a contrarioCass. 3 marzo 2023, n. 6533 ); 4. alla stregua dei principi sopra ricapitolati, il Giudice dell’appello non poteva dichiarare cassata la materia del contendere, né considerare l’Agenzia acquiescente in ragione del mero provvedimento di sgravio della citata cartella di pagamento, effettuata in attuazione alla previsione dell’art. 67 d.lgs. citato; 5. consegue a tanto che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché provveda a decidere i motivi di ricorso in appello, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la s
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