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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33834/2026

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toProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 19 dicembre 2025, la Corte di appello di Bolognaconfermava la decisione emessa il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Bologna, conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, allapena di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4,comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, a lui contestato perché, senza esseremunito di concessione e dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.,svolgeva un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere per via telematicao telefonica scommesse su eventi sportivi per conto della società Sogno di TolosaLtd; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto il 19 giugno 2018.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 49, 51, 52 e 56 delT.F.U.E. e 4 e 27 Cost., rilevando che, nel caso di specie, non risulta provato chevi è stata alcuna intermediazione da parte dell’imputato, essendo il contratto discommessa stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatoreitaliano, per cui, alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionalerichiamata nel ricorso, il reato contestato non poteva ritenersi configurabile.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 4 dellalegge n. 401 del 1989 e 88 del T.U.L.P.S., osservandosi che, a partire dal 2015,l’attività di [OSCURATO:PERSONA] era assentita da un apposito titolo abilitativo della Questura,ossia la comunicazione ex art. 1, comma 644 lett. e) della legge n. 190 del 2014.Con il terzo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, dovendosi tenere conto del fatto che la disciplina in materiadi giochi e scommesse risulta oggettivamente oscura, frammentaria e oscillante.Con il quarto motivo di ricorso, è stata di nuovo eccepita l’inosservanza degliart. 49, 51, 52 e 56 del T.F.U.E. e 4 e 27 Cost., in ragione della discriminazionesubita dal bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] 2012.Con il quinto motivo di ricorso, infine, la difesa sollecita la concessione dellasospensione condizionale della pena, avendo l’imputato cessato la sua attività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.1.

Iniziando dai primi quattro motivi, suscettibili di essere affrontatiunitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziareche l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine allafattispecie a lui ascritta non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.Occorre premettere in proposito che le due conformi sentenze di merito, nelrichiamare le fonti dimostrative acquisite (verbale di sequestro e deposizioni deglioperanti di P.G.

Ferrara e Viscusi), hanno accertato un dato fattuale rimasto privodi smentita, ovvero che presso l’esercizio commerciale “[OSCURATO:SOCIETA].”gestito dall’imputato, veniva svolta una vera e propria attività di intermediazionee raccolta diretta delle scommesse, senza che il titolare dell’esercizio commerciale,Orbene, alla luce di tale accertamento fattuale, il giudizio sulla sussistenza delreato per cui si procede resiste ampiamente alle obiezioni difensive, dovendosirichiamarsi al riguardo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n.53329 del 16/07/2018, Rv. 275179 e Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018,Rv. 271977), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco oscommessa, l’illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietatadall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, rende irrilevante il rapportointercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratorestraniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabileesclusivamente all’operatore italiano che raccoglie le scommesse, per cui, in talequadro, le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazionenella partecipazione a bandi per la concessione dell’esercizio dell'attività di raccoltadi scommesse in Italia non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal casol’attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuatadirettamente in capo all’operatore italiano.

Del resto, la stessa Corte di Giustiziaeuropea (a partire dalla sentenza “Placanica” del 6 marzo 2007) ha semprericonosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizisono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tuteladel consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controlloeffettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionaledell’intermediario che opera in Italia, per cui devono considerarsi illegittime le solerestrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione,mentre la previsione del T.U.L.P.S. che impone il preventivo rilascio della licenzain sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario.

In definitiva, chi operain Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di unregolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensatodall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del R.D.773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventualiinfiltrazioni criminali (cfr. Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), dovendosolo aggiungersi che l’autorizzazione di polizia ex art. 88 del R.D. 773/1931 non èequiparabile ad altri titoli, né alla comunicazione amministrativa di cui alla leggen. 190 del 2014 menzionata nel ricorso, ma invero senza alcuna allegazione.Orbene, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno operato buon governo deiprincipi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia, principi ormai daanni consolidati al punto da non dar luogo a situazioni di incertezza, fermorestando che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale (cfr. pagina 5della sentenza impugnata), ove fosse stato davvero in buona fede, Brambillaavrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l’attività di raccolta delle scommessein assenza dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 del R.D. 773/1931, o avrebbedovuto al più chiedere un intervento chiarificatore all’amministrazione preposta.Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, cheinvero si limitano a riproporre di nuovo temi già efficacemente disattesi nei duegradi di merito con argomentazioni pertinenti, con cui il ricorso non si confronta.2.

Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, con il quale la difesasollecita la concessione della sospensione condizionale della pena, dovendosirilevare, in proposito, che all’imputato, già in primo grado, sono stati concessi idoppi benefici di legge, tra cui appunto la sospensione condizionale della pena.3.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevatea fronte di un apparato motivazionale privo di profili di contraddittorietà e diincoerenza argomentativa, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deveessere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14.07.2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toProcuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19 dicembre 2025, la Corte di appello di Bolognaconfermava la decisione emessa il 29 giugno 2022 dal Tribunale di Bologna, conla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con i doppi benefici di legge, allapena di mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 4,comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, a lui contestato perché, senza esseremunito di concessione e dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S.,svolgeva un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere per via telematicao telefonica scommesse su eventi sportivi per conto della società Sogno di TolosaLtd; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] in Persiceto il 19 giugno 2018.2. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suodifensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza degli art. 49, 51, 52 e 56 delT.F.U.E. e 4 e 27 Cost., rilevando che, nel caso di specie, non risulta provato chevi è stata alcuna intermediazione da parte dell’imputato, essendo il contratto discommessa stipulato direttamente tra il bookmaker comunitario e il consumatoreitaliano, per cui, alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionalerichiamata nel ricorso, il reato contestato non poteva ritenersi configurabile.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 4 dellalegge n. 401 del 1989 e 88 del T.U.L.P.S., osservandosi che, a partire dal 2015,l’attività di [OSCURATO:PERSONA] era assentita da un apposito titolo abilitativo della Questura,ossia la comunicazione ex art. 1, comma 644 lett. e) della legge n. 190 del 2014.Con il terzo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, dovendosi tenere conto del fatto che la disciplina in materiadi giochi e scommesse risulta oggettivamente oscura, frammentaria e oscillante.Con il quarto motivo di ricorso, è stata di nuovo eccepita l’inosservanza degliart. 49, 51, 52 e 56 del T.F.U.E. e 4 e 27 Cost., in ragione della discriminazionesubita dal bookmaker Sogno di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] 2012.Con il quinto motivo di ricorso, infine, la difesa sollecita la concessione dellasospensione condizionale della pena, avendo l’imputato cessato la sua attività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.1. Iniziando dai primi quattro motivi, suscettibili di essere affrontatiunitariamente, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziareche l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine allafattispecie a lui ascritta non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.Occorre premettere in proposito che le due conformi sentenze di merito, nelrichiamare le fonti dimostrative acquisite (verbale di sequestro e deposizioni deglioperanti di P.G. Ferrara e Viscusi), hanno accertato un dato fattuale rimasto privodi smentita, ovvero che presso l’esercizio commerciale “[OSCURATO:SOCIETA].”gestito dall’imputato, veniva svolta una vera e propria attività di intermediazionee raccolta diretta delle scommesse, senza che il titolare dell’esercizio commerciale,Orbene, alla luce di tale accertamento fattuale, il giudizio sulla sussistenza delreato per cui si procede resiste ampiamente alle obiezioni difensive, dovendosirichiamarsi al riguardo la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n.53329 del 16/07/2018, Rv. 275179 e Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018,Rv. 271977), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco oscommessa, l’illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietatadall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401 del 1989, rende irrilevante il rapportointercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratorestraniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabileesclusivamente all’operatore italiano che raccoglie le scommesse, per cui, in talequadro, le vicende del bookmaker straniero e la sua eventuale discriminazionenella partecipazione a bandi per la concessione dell’esercizio dell'attività di raccoltadi scommesse in Italia non assumono alcun rilievo, nel senso che in tal casol’attività e la conseguente necessità di titolo autorizzativo deve essere individuatadirettamente in capo all’operatore italiano. Del resto, la stessa Corte di Giustiziaeuropea (a partire dalla sentenza “Placanica” del 6 marzo 2007) ha semprericonosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizisono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tuteladel consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controlloeffettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionaledell’intermediario che opera in Italia, per cui devono considerarsi illegittime le solerestrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione,mentre la previsione del T.U.L.P.S. che impone il preventivo rilascio della licenzain sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario. In definitiva, chi operain Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di unregolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensatodall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del R.D.773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventualiinfiltrazioni criminali (cfr. Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), dovendosolo aggiungersi che l’autorizzazione di polizia ex art. 88 del R.D. 773/1931 non èequiparabile ad altri titoli, né alla comunicazione amministrativa di cui alla leggen. 190 del 2014 menzionata nel ricorso, ma invero senza alcuna allegazione.Orbene, sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno operato buon governo deiprincipi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia, principi ormai daanni consolidati al punto da non dar luogo a situazioni di incertezza, fermorestando che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale (cfr. pagina 5della sentenza impugnata), ove fosse stato davvero in buona fede, Brambillaavrebbe dovuto astenersi dal porre in essere l’attività di raccolta delle scommessein assenza dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 del R.D. 773/1931, o avrebbedovuto al più chiedere un intervento chiarificatore all’amministrazione preposta.Di qui la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, cheinvero si limitano a riproporre di nuovo temi già efficacemente disattesi nei duegradi di merito con argomentazioni pertinenti, con cui il ricorso non si confronta.2. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo, con il quale la difesasollecita la concessione della sospensione condizionale della pena, dovendosirilevare, in proposito, che all’imputato, già in primo grado, sono stati concessi idoppi benefici di legge, tra cui appunto la sospensione condizionale della pena.3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevatea fronte di un apparato motivazionale privo di profili di contraddittorietà e diincoerenza argomentativa, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deveessere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14.07.2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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