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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14928/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 15.11.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per due condotte in continuazione di falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in qualità di firmatario delle pratiche presentate al registro delle imprese di Firenze ed aventi ad oggetto la richiesta di iscrizione di due imprese individuali, clienti del suo studio.

Le false dichiarazioni hanno avuto ad oggetto l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione SCIA al comune di Firenze da parte di ciascuna impresa, in realtà mai avvenuta, funzionale affinchè tali imprese potessero svolgere legittimamente l'attività di commercio al dettaglio di auto nuove ed usate.

2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura.

2.1. Una prima eccezione attiene alla configurabilità del reato quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo: non è stato provato che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che le dichiarazioni SCIA delle due imprese non fossero mai state presentate al comune di Firenze, alla data in cui egli ha depositato le dichiarazioni sostitutive contestate come false; peraltro, si rappresenta che, nonostante il ricorrente fosse stato individuato come soggetto firmatario e incaricato delle pratiche da presentare per conto delle due imprese commerciali per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, non risulta accertato che egli fosse anche il soggetto incaricato di presentare le dichiarazioni SCIA presso il comune.

Al più la falsità in esame potrebbe essere attribuibile ad una leggerezza compilativa o ad una negligenza, atteggiamenti psicologici inidonei ad integrare il dolo generico, che costituisce l'elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere sussistente il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e che non può essere desunto dalla mera considerazione di fatto che le ditte coinvolte fossero clienti dell'imputato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., costituita dall'esame testimoniale dei titolari delle ditte in rappresentanza delle quali il ricorrente ha depositato le false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (si tratta dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari delle due imprese al centro della vicenda).

3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso.coe [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi proposti si caratterizzano per una diffusa genericità, intesa sia come deficit di specificità intrinseca nella formulazione dei motivi - il primo, sostanzialmente, ricalca l'analoga eccezione in appello e si limita a sostenere la tesi dell'inconsapevolezza della falsità delle dichiarazioni in autocertificazione contestate - sia come mancanza di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

I giudici d'appello hanno chiarito come l'imputato abbia sottoscritto due dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestando falsamente, in entrambe, che nella stessa data di presentazione delle dichiarazioni erano stati eseguiti anche gli adempimenti amministrativi consistenti nel deposito, presso lo sportello SUAP del comune di Firenze, della dichiarazione SCIA.

Si è affermato, altresì, nel provvedimento impugnato, che la giustificazione addotta dal ricorrente per sostenere, al più, una sua condotta colposa e superficiale, piuttosto che dolosa, stante l'inconsapevolezza della falsità dell'attestazione, riposa sulla circostanza, tautologica, che egli non sarebbe stato a conoscenza della omessa presentazione da parte delle ditte interessate della dichiarazione SCIA, ma confligge, sostanzialmente con il dato che entrambe le ditte, come precisato nella sentenza di primo grado, ed anche richiamato nel rìcorso, erano clienti del ricorrente e che, come evidenzia la Corte territoriale, le dichiarazioni sostitutive contenenti il dato falso erano state presentate nella stessa data in cui si attestava falsamente che fossero stati anche eseguiti gli adempimenti amministrativi relativi alla SCIA.

Decisiva è la constatazione che il ricorso si limita a sostenere apoditticamente la propria giustificazione, dal tenore identico a quella contenuta nell'atto di appello, ed a ricordare gli orientamenti di legittimità che configurano il reato di falso in dichiarazione sostitutiva come necessariamente doloso, non avendo ingresso, nel nostro ordinamento penale, la figura del falso "colposo" (cfr. Sez. 5, n, 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134), così prospettandosi generico quanto al primo motivo.

2.1. Quanto al secondo motivo di censura, esso appare intrinsecamente privo di quel carattere di necessaria specificità richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell'impugnazione, poiché si limita ad agitare una violazione del diritto di difesa seguita alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa costituita dall'esame dibattimentale dei due imprenditori titolari delle ditte coinvolte, senza evidenziare la compressione effettiva del diritto difensivo realizzatasi e, soprattutto, enunciando in modo approssimativo e insufficiente la circostanza su cui questi testi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni: si dice che essi avrebbero potuto far luce sull'elemento psicologico del reato, in modo del tutto vago, mentre inutile è la richiesta di riferire sulla presentazione delle SCIA che, documentalmente, risultavano non presentate al momento del rilascio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

3. Alla declaratoria d'inammissibílità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'Appello di Firenze impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze del 15.11.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per due condotte in continuazione di falso in dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in qualità di firmatario delle pratiche presentate al registro delle imprese di Firenze ed aventi ad oggetto la richiesta di iscrizione di due imprese individuali, clienti del suo studio. Le false dichiarazioni hanno avuto ad oggetto l'attestazione relativa alla presentazione della dichiarazione SCIA al comune di Firenze da parte di ciascuna impresa, in realtà mai avvenuta, funzionale affinchè tali imprese potessero svolgere legittimamente l'attività di commercio al dettaglio di auto nuove ed usate. 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di censura. 2.1. Una prima eccezione attiene alla configurabilità del reato quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo: non è stato provato che l'imputato fosse a conoscenza del fatto che le dichiarazioni SCIA delle due imprese non fossero mai state presentate al comune di Firenze, alla data in cui egli ha depositato le dichiarazioni sostitutive contestate come false; peraltro, si rappresenta che, nonostante il ricorrente fosse stato individuato come soggetto firmatario e incaricato delle pratiche da presentare per conto delle due imprese commerciali per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale, non risulta accertato che egli fosse anche il soggetto incaricato di presentare le dichiarazioni SCIA presso il comune. Al più la falsità in esame potrebbe essere attribuibile ad una leggerezza compilativa o ad una negligenza, atteggiamenti psicologici inidonei ad integrare il dolo generico, che costituisce l'elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per ritenere sussistente il reato di cui all'art. 483 cod. pen. e che non può essere desunto dalla mera considerazione di fatto che le ditte coinvolte fossero clienti dell'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta in appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., costituita dall'esame testimoniale dei titolari delle ditte in rappresentanza delle quali il ricorrente ha depositato le false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (si tratta dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari delle due imprese al centro della vicenda). 3. [OSCURATO:PERSONA] Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso.coe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi proposti si caratterizzano per una diffusa genericità, intesa sia come deficit di specificità intrinseca nella formulazione dei motivi - il primo, sostanzialmente, ricalca l'analoga eccezione in appello e si limita a sostenere la tesi dell'inconsapevolezza della falsità delle dichiarazioni in autocertificazione contestate - sia come mancanza di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici d'appello hanno chiarito come l'imputato abbia sottoscritto due dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestando falsamente, in entrambe, che nella stessa data di presentazione delle dichiarazioni erano stati eseguiti anche gli adempimenti amministrativi consistenti nel deposito, presso lo sportello SUAP del comune di Firenze, della dichiarazione SCIA. Si è affermato, altresì, nel provvedimento impugnato, che la giustificazione addotta dal ricorrente per sostenere, al più, una sua condotta colposa e superficiale, piuttosto che dolosa, stante l'inconsapevolezza della falsità dell'attestazione, riposa sulla circostanza, tautologica, che egli non sarebbe stato a conoscenza della omessa presentazione da parte delle ditte interessate della dichiarazione SCIA, ma confligge, sostanzialmente con il dato che entrambe le ditte, come precisato nella sentenza di primo grado, ed anche richiamato nel rìcorso, erano clienti del ricorrente e che, come evidenzia la Corte territoriale, le dichiarazioni sostitutive contenenti il dato falso erano state presentate nella stessa data in cui si attestava falsamente che fossero stati anche eseguiti gli adempimenti amministrativi relativi alla SCIA. Decisiva è la constatazione che il ricorso si limita a sostenere apoditticamente la propria giustificazione, dal tenore identico a quella contenuta nell'atto di appello, ed a ricordare gli orientamenti di legittimità che configurano il reato di falso in dichiarazione sostitutiva come necessariamente doloso, non avendo ingresso, nel nostro ordinamento penale, la figura del falso "colposo" (cfr. Sez. 5, n, 2496 del 19/12/2019, dep. 2020, Della Polla, Rv. 278134), così prospettandosi generico quanto al primo motivo. 2.1. Quanto al secondo motivo di censura, esso appare intrinsecamente privo di quel carattere di necessaria specificità richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità dell'impugnazione, poiché si limita ad agitare una violazione del diritto di difesa seguita alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa costituita dall'esame dibattimentale dei due imprenditori titolari delle ditte coinvolte, senza evidenziare la compressione effettiva del diritto difensivo realizzatasi e, soprattutto, enunciando in modo approssimativo e insufficiente la circostanza su cui questi testi avrebbero dovuto rendere dichiarazioni: si dice che essi avrebbero potuto far luce sull'elemento psicologico del reato, in modo del tutto vago, mentre inutile è la richiesta di riferire sulla presentazione delle SCIA che, documentalmente, risultavano non presentate al momento del rilascio delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 3. Alla declaratoria d'inammissibílità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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