CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Pompili ripropone le medesime censure già esposte nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni, nient'affatto illogiche, della sentenza impugnata che ha escluso la credibilità della ricostruzione alternativa, proposta dall'imputato in sede di esame, per l'insanabile contrasto con le evidenze probatorie. In particolare, nulla di concreto oppone all'osservazione della Corte di appello secondo cui, all'epoca di consumazione dei reati, la società che avrebbe dovuto assumere i lavoratori extracomunitari era inattiva, mentre l'immobile dove questi ultimi avrebbero dovuto effettuare le loro prestazioni stagionali non era più nella diretta disponibilità società amministrata dalla figlia di Pompili a seguito dell'intimazione di sfratto per morosità. 2. Pasquini ripropone il tema relativo all'erronea valutazione della sua attività professionale e dell'assenza di consapevolezza circa l'illeceità delle domande inviate telematicamente per ottenere l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, sollecitando un diverso apprezzamento delle evidenze probatorie da sovrapporre a quello non illogico dei giudici del merito, che hanno fondato il giudizio di colpevolezza sulle ammissioni del stesso imputato e sul carattere decisivo del suo contributo causale alla consumazione del reato. La condotta illecita è stata infatti commessa proprio grazie alla trasmissione telematica, personalmente curata da Pasquini, delle domande all'Ufficio immigrazione. 3. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il