CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1990
Cassazione n. 32800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1990 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 2 marzo 2022, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Milano il 14 settembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di tentato furto in abitazione, fatto commesso il 10 maggio 2016, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, applicata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione. La ricorrente si affida a due motivi con cui lamenta violazione di legge (il primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi). Con il primo motivo censura l'an della responsabilità, essendo la motivazione al riguardo illogica e contr4dittoria, difettando in atti sicure prove di colpevolezza. Con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché vago, non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il