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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 1975

Cassazione n. 38223/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque, mentre nella specie i giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sulla circostanza che la fittizietà veniva ritenuta a seguito di accertamenti complessi (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, che le doglianze afferenti la ritenuta recidiva risLItano inedite, perché non specificamente proposte con l'atto di appello (si veda lo stesso testo di tale atto come trascritto a pagg. 7 e 8 del ricorso), e comunque manifestamente infondate, perché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - Dl; n. 35738 del 2010 rv. 247838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/11/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque, mentre nella specie i giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sulla circostanza che la fittizietà veniva ritenuta a seguito di accertamenti complessi (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, che le doglianze afferenti la ritenuta recidiva risLItano inedite, perché non specificamente proposte con l'atto di appello (si veda lo stesso testo di tale atto come trascritto a pagg. 7 e 8 del ricorso), e comunque manifestamente infondate, perché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - Dl; n. 35738 del 2010 rv. 247838); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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