CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1880 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 73/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 47/2019;Numero registro generale 26147/2022Numero sezionale 1880/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 12949/2026Data pubblicazione 06/05/202616/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 26147/22Rilevato che:Con sentenza del giorno 27.4.2022 n. 73, la Corte d’appello diCagliari – sezione distaccata di Sassari - accoglieva il gravameproposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Sassari,che aveva accolto l’opposizione avverso l’avviso di addebito conil quale veniva richiesta la somma di € 15.824,87 a titolo dicontributi e accessori, per il periodo dal 1/2006 al 12/2008.Il tribunale ha accolto l’opposizione, atteso che ha ritenutoindimostrata l’interruzione della prescrizione effettuata con ilsollecito di pagamento del 5.4.11, attesa la mancata tempestivaproduzione della relata di notifica della relativa raccomandata,non ovviabile con la tardiva sua produzione, stante le preclusionidel processo del lavoro.La Corte d’appello, da parte sua, ha accolto il gravame dell’Inps,ritenendo che l’eccezione di interruzione della prescrizione,quale eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficiodal giudice, ancorché sulla base di allegazioni e proveritualmente acquisite al processo nonché, nel processo dellavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabilidal giudice che è tenuto, ai sensi dell’art. 421 c.p.c.,all’accertamento della verità dei fatti rilevanti, ai fini delladecisione. Nel merito riteneva provata la pretesa impositiva,sulla base di tutta una serie di elementi presuntivi (cfr. pp. 6-7della sentenza impugnata).Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazionesulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre Inpsnon ha spiegato difese scritte.Numero registro generale 26147/2022Numero sezionale 1880/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessantaN umgeiroo rdni rai ccolta generale 12949/2026Data pubblicazione 06/05/2026dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di nullità della sentenza, per violazione del principio delcontraddittorio e in particolare, per violazione degli artt. 416comma 3 c.p.c., 437 commi 2 e 4 e 101 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, laCorte d’appello aveva acquisito agli atti del processo, nonconsiderandola prova nuova, come invece aveva deciso iltribunale, la cartolina di ricevimento della raccomandatacontenente l’invito al pagamento delle somme di cui all’avvisodi addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2943 comma4° c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte d’appello aveva attribuito al documentodenominato “RAR 2011” (cioè, la cartolina di ricevimentodell’avviso di addebito) efficacia interruttiva dei termini diprescrizione, perché non conteneva alcuna intimazione, nétermine per adempiere alcuna obbligazione, che non eraneppure quantificata, in quanto rimandava a una successivacomunicazione per lee modalità di versamento delle sommedovute.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 1, comma 203,della legge n. 662/96 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corteterritoriale aveva considerato fondata la pretesa contributiva acarico della ricorrente, benché l’Istituto previdenziale nonavesse dimostrato i presupposti per l’iscrizione della stessa allaNumero registro generale 26147/2022Numero sezionale 1880/2026Gestione commercianti, in spregio alle normeNu meroc hdi era ccolta generale 12949/2026Data pubblicazione 06/05/2026regolamentano l’onere della prova, che era a carico dell’Inps,Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 203della legge n. 662/96 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché i punti fondamentalidella decisione della Corte territoriale non erano fondati suprove (che non erano state fornite e neppure dedotte dall’Inps,che ne era onerato), ma erano il risultato di un ragionamentopresuntivo.Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Nel rito del lavoro,pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizionecome eccezione in senso lato e non in senso stretto, che puòessere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame,non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appelloi documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualcheprova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo nonsia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso diacquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbiresiduati dalle risultanze di primo grado; ne consegue che leprove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devonoritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., soloove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e dellafinalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussifra le parti in prime cure»(Cass. n. 9226/18, 14755/18,25434/19).Inoltre, deve osservarsi che, come statuito dalle Sezioni Unitedi questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cuihanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), ilNumero registro generale 26147/2022Numero sezionale 1880/2026deposito tardivo di atti non è elemento di per sé ostatNivumoe roa dlli ara ccolta generale 12949/2026Data pubblicazione 06/05/2026relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggettocircostanze decisive e allegate negli atti introduttivi (cfr. Cass.n. 4481/26, in motivazione, punto 11.1, vedi anche Cass. n.22907/24).Nella specie, come accertato dalla Corte d’appello (cfr. p. 2 dellasentenza impugnata) tale documento (id est, la cartolina diricevimento dell’avviso di addebito del 5.4.11) eraindispensabile ai fini del decidere (in quanto idoneo adinterrompere il termine di prescrizione dei contributi richiestidall’Istituto previdenziale) e finalizzato alla dimostrazione di unfatto che l’Inps aveva già dedotto in primo grado, allegando larelativa busta della raccomandata di sollecito di pagamento: sitrattava, quindi, di una mera precisazione finalizzata alla ricercadella verità materiale relativa alla vicenda oggetto dicontroversia.Il secondo motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenzadi questa Corte, si deve escludere che l’atto interruttivo debbanecessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento ol’intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la merarichiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel casoin esame (cfr. p. 10 del ricorso), dall’individuazione del debitore(Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006). Si è anzi affermatoche, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente lacomunicazione del fatto costitutivo della pretesa ,non essendosoggetta a formule sacramentali e che assolva allo scopo diportare a conoscenza del debitore la volontà del creditore,chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass.24054/2015, in proposito, vedi anche Cass. n. 7835/22).Il terzo e quarto motivo, che possono essere oggetto di unesame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, perchéNumero registro generale 26147/2022contestano ovvero non si confrontano con l’accertamento dNi umero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 12949/2026fatto, espresso dalla Corte d’appello, secondo cui vi eranoData pubblicazione 06/05/2026elementi sufficienti che la ricorrente fornisse la propriapartecipazione personale al lavoro aziendale con carattere diabitualità e prevalenza (cfr. p. 7 della sentenza impugnata); taleaccertamento è di competenza esclusiva del giudice del merito,così come la valutazione delle risultanze istruttorie, così daapparire evidente come la ricorrente sollecita, in effetti, unanuova ed inammissibile ricostruzione dei fatti di causa. Lecensure, infine, non illustrano effettive violazioni del processoinferenziale, proprio del ragionamento presuntivo esternatodalla Corte territoriale.La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps,esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Gabriella MarcheseNumero registro generale 26147/2022Numero sezionale 1880/2026Numero di raccolta generale 12949/2026Data pubblicazione 06/05/2026