CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CUNEOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBIERTA' di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2022 il Tribunale per il riesame di Cuneo ha annullato i decreti emessi dalla locale Procura della Repubblica in data 5 marzo 2022, di convalida dei sequestri operati di urgenza dalla P.G. di beni - rispettivamente: sostanza stupefacente, un telefono cellulare, un bilancino e degli appunti manoscritti; una somma di denaro pari a 250,00 euro - rinvenuti nel possesso di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'effetto disponendo il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], con scheda SIM del gestore Wind, del bilancino di precisione, del foglio manoscritto e della suddetta somma di denaro. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ac:colto la doglianza difensiva osservando che il telefono cellulare sarebbe stato sequestrato all'istante in un momento antecedente rispetto alla perquisizione domiciliare, nonché all'effettuazione della telefonata operata dalla P.G. all'avv. [OSCURATO:PERSONA], su indicazione del Ristallo, con conseguente lesione dei diritti defensionali dell'indagato, che, pur formalmente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, non aveva potuto effettivamente contattare quest'ultimo, in quanto a ciò impedito, di fatto, dalla condotta della P.G., che gli aveva sequestrato il cellulare, con palese violazione della norma dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, deducendo due motivi di censura. Con il primo ha eccepito violazione e falsa applicazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia come alle ore 14.10 del 4 marzo 2022, allorquando il Ristallo era stato sottoposto a controllo a bordo della sua autovettura, non fosse ancora un soggetto indagato, trattandosi di un mero controllo di iniziativa di P.G. svolto ai sensi dell'art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto al quale non necessitava la ricorrenza di una notizia di reato già gravante a carico del perquisito. Né tale status era stato, poi, modificato a seguito dell'avvenuta consegna da parte del Ristallo di grammi 1,28 di cocaina, trattandosi di un possesso inidoneo a configurare una condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente.Sempre nella condizione di soggetto non indagato, quindi, il Ristallo aveva consegnato agli inquirenti, una volta pervenuti presso la sua abitazione, il proprio telefono cellulare, nell'immediatezza sottoposto a sequestro. Solo successivamente, alle ore 14.28, all'esito dell'avvenuta spontanea consegna di grammi 120,05 di cocaina, il Ristallo aveva formalmente acquisito la veste di indagato, essendo l'indicato quantitativo di droga all'evidenza incompatibile con un uso solo personale, cui aveva fatto seguito l'avviso al Ristallo della facoltà di farsi assistere da un difensore. In ragione degli indicati aspetti, allora, il sequestro del cellulare del Ristallo sarebbe avvenuto del tutto legittimamente, ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 309 del 1990, e non su delega dell'A.G. in un preesistente procedimento penale, per cui sarebbero del tutto impropri i riferimenti effettuati in ordinanza alle norme degli art. 114 disp. att. cod. proc. pen., 180 e 182 cod. proc. pen. Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione e falsa applicazione degli artt. 104 cod. proc. pen. e .36 disp. att. cod. proc. pen., oltre a difetto di motivazione. Lamenta il P.M. ricorrente che nel nostro ordinamento i colloqui tra indagato e difensore sono regolati dalle norme degli artt. 104, comma 2, cod. proc. pen. e 36 disp. att. cod. proc. pen., per cui l'arrestato o il fermato ha diritto di conferire nell'immediatezza con il proprio difensore, a patto, tuttavia, che quest'ultimo acceda ai luoghi in cui la persona arrestata o fermata si trovi effettivamente custodita. Nel caso di specie ciò non sarebbe avvenuto per esclusiva volontà del difensore, che, sia pur regolarmente avvisato, per ben due volte aveva rinunciato a presenziare alle operazioni, e, dunque, a confrontarsi in modo diretto con il proprio assistito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene non sufficientemente motivata l'impugnata ordinanza, conseguentemente imponendone il relativo annullamento, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del riesame.2. Nella parte motivazionale della impugnata pronuncia, infatti, il Tribunale per il riesame ha concentrato la propria attenzione unicamente sul fatto che gli operanti avessero avvertito il Ristallo della facoltà di farsi assistere da un difensore, per poi contattare, su indicazione dell'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva espresso la volontà di non presenziare all'attività di P.G. Tale ultima, quindi, per come in precedenza osservato, aveva condotto al rinvenimento e al sequestro di sostanza stupefacente e di materiale variamente riferibile all'espletamento di attività inedita, tra cui del telefono [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], con scheda SIM del gestore Wind, spontaneamente consegnato da parte dell'indagato. Per il Tribunale del riesame, il così effettuato sequestro del cellulare avrebbe, di fatto, comportato il mancato esercizio del diritto del Ristallo di farsi assistere dal difensore, sul presupposto che costui sarebbe stato privato del possesso del bene ancor prima di poter conferire con il proprio legale. Orbene, tale conclusione non risulta al Collegio immediatamente intelligibile, in ragione di una ravvisata carenza di un'adeguata e puntuale rappresentazione della vicenda fattuale. Il Tribunale del riesame, cioè, ha omesso di operare una dettagliata ricostruzione cronologica delle singole operazioni svolte, idonea a consentire di comprendere l'esatto iter logico seguito dal decidente, eviricendone, in modo puntuale, la valutazione giuridica effettuata. Non risulta chiaro, in particolare, quale sia stato l'esatto momento in cui il telefono del Ristallo era stato acquisito da parte degli operanti, nonché quello in cui tale bene era stato sottoposto a sequestro, apparendo, prima facie, le due condotte caratterizzate da una differente scansione temporale. Non sono state neppure precisate, poi, le ragioni per cui non si sarebbe proceduto immediatamente al sequestro del telefono, già nell'istanl:e dell'acquisizione effettuane da parte degli inquirenti, né se vi fossero motivi di natura giuridica che impedissero di sottoporre, sin da subito, il bene a vincolo reale. Parimenti, non risulta precisato, in modo inequivoco, quali attività fossero già state svolte da parte della P.G. prima del compimento degli indicati atti, e cioè del rinvenimento e del sequestro del telefono cellulare. 3. Trattasi di aporie interpretative che necessariamente impongono una nuova approfondita disamina della vicenda fattuale da parte del Tribunale del riesame, il che, conseguentemente, induce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del riesame. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del riesame. Cos