CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42795/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d. P.R. n. 309/1990 (in Putignano il 22/2/2021); considerato che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 1 co. 54 I. 23 giugno 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017) che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che, pertanto, il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente