Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10396/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; P1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28/02/2025 con cui la Corte d'appello di Perugia ha assolto l'appellante dall'imputazione sub a) ed ha rideterminato la pena inflitta relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), riqualificato il primo addebito ai sensi dell'art. 697 cod. pen. ed assorbito il secondo nel medesimo capo c), in mesi quattro di arresto, pena sospesa; Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto (violazione dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale come riqualificata), i reati di cui ai capi c) e d) (il primo come riqualificato nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., la seconda assorbita in quella del capo c), non risultano prescritti, essendo state commesse in data 11/12/2019, sicché per entrambe va computato, tra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. legge Orlando), applicabile ai fatti giustappunto commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 (e fino al 31 dicembre 2019), dovendosi ribadire i principi di diritto autorevolmente affermati da Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Rv. 288175-01); «La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Rv. 288175-02), con la conseguenza che, alla data di emissione dell'impugnata sentenza di appello (28/02/2025), non era ancora decorso il termine di prescrizione; Osservato che, le restanti censure del secondo motivo di ricorso in relazione all'art. 697 cod. pen. e all'art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 527 del 1992, sono del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello (cfr. pag. terza), ha posto a sostegno in punto di responsabilità dell'imputato in relazione alla detenzione dei soli proiettili, essendo i proiettili "sempre equiparabili alle munizioni quando, come nel caso di specie, contengano polvere da sparo, con la conseguenza che la loro detenzione senza licenza integra l'illecito penale sanzionato dalla richiamata norma" (pag. quinta);Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno In radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), con riguardo ad entrambi i motivi, va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; P1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28/02/2025 con cui la Corte d'appello di Perugia ha assolto l'appellante dall'imputazione sub a) ed ha rideterminato la pena inflitta relativamente ai reati di cui ai capi c) e d), riqualificato il primo addebito ai sensi dell'art. 697 cod. pen. ed assorbito il secondo nel medesimo capo c), in mesi quattro di arresto, pena sospesa; Considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, contrariamente a quanto dedotto (violazione dell'art. 606, lett. b, cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale come riqualificata), i reati di cui ai capi c) e d) (il primo come riqualificato nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen., la seconda assorbita in quella del capo c), non risultano prescritti, essendo state commesse in data 11/12/2019, sicché per entrambe va computato, tra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (cd. legge Orlando), applicabile ai fatti giustappunto commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 (e fino al 31 dicembre 2019), dovendosi ribadire i principi di diritto autorevolmente affermati da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, deo. 2025, Polichetti: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dalli gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Rv. 288175-01); «La concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso» (Rv. 288175-02), con la conseguenza che, alla data di emissione dell'impugnata sentenza di appello (28/02/2025), non era ancora decorso il termine di prescrizione; Osservato che, le restanti censure del secondo motivo di ricorso in relazione all'art. 697 cod. pen. e all'art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 527 del 1992, sono del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello (cfr. pag. terza), ha posto a sostegno in punto di responsabilità dell'imputato in relazione alla detenzione dei soli proiettili, essendo i proiettili "sempre equiparabili alle munizioni quando, come nel caso di specie, contengano polvere da sparo, con la conseguenza che la loro detenzione senza licenza integra l'illecito penale sanzionato dalla richiamata norma" (pag. quinta);Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno In radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), con riguardo ad entrambi i motivi, va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 10396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris