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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2023

Cassazione n. 36045/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ,/ Ìvt- f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'i ottobre 2021 il Tribunale di Siracusa, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 1, commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, d.lgs. 15 giugno 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannando l'imputato alla pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 800.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processualii.

2. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Catania, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in quattro anni, sei mesi di reclusione e 760.000,00 euro di multa.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini sanzionatori che si sono richiamati, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti non identificati, ponendosi al comando di una barca a vela battente bandiera greca, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", trasportava dalle coste turche a quelle italiane cinquantacinque migranti di varie nazionalità asiatiche, che avevano pagato per il viaggio la somma di 8.000,00 euro ciascuno e che venivano fatti sbarcare ad Augusta.

I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da una parte dei migranti sbarcati sulle coste italiane — che venivano individuati dagli agenti della Questura di Siracusa, che operavano d'intesa con il personale della Capitaneria di Porto di Augusta —, che erano giunti sul luogo dello sbarco, ubicato nella località marittima di [OSCURATO:PERSONA], dove gli immigrati erano approdati a bordo dell'imbarcazione su cui avevano effettuato la traversata, che veniva sottoposta a sequestro.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive.

Con il primo e il quarto motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto dell'idoneità del compendio probatorio a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 1, commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, T.U. imm., che si riteneva espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.

Con il secondo e il terzo motivo, dei quali si impone una trattazione congiunta, si è denunciata la violazione e legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della configurazione del reato ascritto al ricorrente, che veniva censurata per l'esclusione dell'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen. e per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12-quinquies T.U, imm.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando presentato da un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il 2 maggio 2022 veniva revocato il mandato difensivo fiduciario conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che, in sua sostituzione, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta comunicazione ex art. 123 cod. proc. pen., pervenuta alla Corte di appello di Catania il 3 maggio 2022.

A sua volta, il 20 marzo 2023, veniva revocato il mandato difensivo fiduciario conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente, che, in sua sostituzione, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 10 ottobre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato alla sua proposizione, essendo sprovvisto del mandato difensivo fiduciario, che 'gli era stato revocato il 2 maggio 2022, quando veniva sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale sequenza procedimentale rendeva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sprovvisto di legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione in esame, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591„ comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Nel caso di specie, non può nemmeno farsi applicazione dell'art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che estende alla revoca la regola secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore — di fiducia o d'ufficio — e non sia decorso il termine eventualmente concesso ex art. 108 cod. proc. pen.

Tale regola, infatti, non può trovare applicazione nel nostro caso, in quanto alla revoca del mandato fiduciario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava la contestuale nomina di un altro difensore di o fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che l'atto revocatorio produceva effetti immediati, essendo il ricorrente assistito, senza soluzione di continuità, da un altro difensore fiduciario.

Ci si trova, pertanto, di fronte a un ricorso per cassazione proposto con il ministero di un professionista non legittimato al momento della presentazione dell'impugnazione, che deve ritenersi inammissibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281878 - 01).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ,/ Ìvt- f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'i ottobre 2021 il Tribunale di Siracusa, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 1, commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, d.lgs. 15 giugno 1998, n. 286 (T.U. imm.), condannando l'imputato alla pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e 800.000,00 euro di multa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processualii. 2. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Catania, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in quattro anni, sei mesi di reclusione e 760.000,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini sanzionatori che si sono richiamati, emergeva che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altri soggetti non identificati, ponendosi al comando di una barca a vela battente bandiera greca, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", trasportava dalle coste turche a quelle italiane cinquantacinque migranti di varie nazionalità asiatiche, che avevano pagato per il viaggio la somma di 8.000,00 euro ciascuno e che venivano fatti sbarcare ad Augusta. I fatti di reato venivano accertati grazie alle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da una parte dei migranti sbarcati sulle coste italiane — che venivano individuati dagli agenti della Questura di Siracusa, che operavano d'intesa con il personale della Capitaneria di Porto di Augusta —, che erano giunti sul luogo dello sbarco, ubicato nella località marittima di [OSCURATO:PERSONA], dove gli immigrati erano approdati a bordo dell'imbarcazione su cui avevano effettuato la traversata, che veniva sottoposta a sequestro. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo e il quarto motivo, di cui si impone una trattazione congiunta, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto dell'idoneità del compendio probatorio a consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 1, commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter, T.U. imm., che si riteneva espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. Con il secondo e il terzo motivo, dei quali si impone una trattazione congiunta, si è denunciata la violazione e legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di merito dato adeguato conto della configurazione del reato ascritto al ricorrente, che veniva censurata per l'esclusione dell'esimente prevista dall'art. 54 cod. pen. e per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 12-quinquies T.U, imm. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando presentato da un soggetto sprovvisto di legittimazione processuale. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il 2 maggio 2022 veniva revocato il mandato difensivo fiduciario conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che, in sua sostituzione, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta comunicazione ex art. 123 cod. proc. pen., pervenuta alla Corte di appello di Catania il 3 maggio 2022. A sua volta, il 20 marzo 2023, veniva revocato il mandato difensivo fiduciario conferito all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorrente, che, in sua sostituzione, nominava l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che, al momento della presentazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 10 ottobre 2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato alla sua proposizione, essendo sprovvisto del mandato difensivo fiduciario, che 'gli era stato revocato il 2 maggio 2022, quando veniva sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale sequenza procedimentale rendeva l'avv. [OSCURATO:PERSONA] sprovvisto di legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione in esame, con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591„ comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Nel caso di specie, non può nemmeno farsi applicazione dell'art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che estende alla revoca la regola secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore — di fiducia o d'ufficio — e non sia decorso il termine eventualmente concesso ex art. 108 cod. proc. pen. Tale regola, infatti, non può trovare applicazione nel nostro caso, in quanto alla revoca del mandato fiduciario dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si accompagnava la contestuale nomina di un altro difensore di o fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che l'atto revocatorio produceva effetti immediati, essendo il ricorrente assistito, senza soluzione di continuità, da un altro difensore fiduciario. Ci si trova, pertanto, di fronte a un ricorso per cassazione proposto con il ministero di un professionista non legittimato al momento della presentazione dell'impugnazione, che deve ritenersi inammissibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 3, n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281878 - 01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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