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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 17250/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -2- REGIONE VENETO, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 DOLOMITI, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 3 SERENISSIMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 5 POLESANA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 EUGANEA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 PADOVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9 SCALIGERA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 BERICA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 PEDEMONTANA, ORAS - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] L'IGIENE E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 967/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile i ricorsi (principale ed incidentale). [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA]., impugna la sentenza del Consiglio di Stato, n. 967 del 2021, resa sui ricorsi riuniti, proposti dalla medesima società e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la revocazione della sentenza n.4361 del 2020 del Consiglio di Stato nella parte in cui ha declinato la giurisdizione dichiarando inammissibile il motivo rescindente svolto dalla società medesima e ha rigettato, implicitamente, l'eccezione di nullità della citata Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -3- sentenza n.4361/2020, e del relativo giudizio, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

2. Con la sentenza n. 4361/2020, la Sezione terza del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto n. 1289/2019, aveva respinto i ricorsi di primo grado proposti contro l'aggiudicazione, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], della gara, indetta per la Regione Veneto da [OSCURATO:PERSONA], per l'affidamento, per cinque anni (prorogabili a sette), del servizio di lavanolo biancheria, materasseria, capi di vestiario, per soddisfare il fabbisogno delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Veneto, dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Motta di Livenza e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle Venezie.

3. Con due distinti ricorsi per revocazione la sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (esclusa dal lotto n. 3, classificata al secondo posto nei lotti nn. 1,2,4,5) e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:PERSONA] S.r.1), esclusa da tutti e cinque i lotti della gara.

4. Si sono costituiti nei giudizi riuniti, per resistere ai rispettivi ricorsi, la Regione Veneto, la stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA] e l'aggiudicataria [OSCURATO:SOCIETA].

5. La preliminare delibazione sulla deduzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di un errore di fatto revocatorio del giudice del gravame nella qualificazione del fatto, errore dimostrato, per un profilo, dal richiamo a precedenti scrutinati e asseritamente inconferenti, anche in ordine all'esito finale dello scrutinio, e, per altro profilo, dall'erroneo richiamo al contenuto di documenti che non legittimerebbe l'affermazione contenuta in sentenza in merito alla motivazione della suddivisione in lotti della gara, conduceva il Consiglio di Stato ad escludere l'errore di fatto inerendo la censura all'interpretazione data dal giudice di Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -4- appello di precedenti sentenze e di documenti di gara in relazione alla fattispecie dedotta.

6. Riteneva il Consiglio di Stato indimostrato che il richiamo a precedenti giurisprudenziali asseritamente erronei poggiasse su un'inesatta percezione del fatto e l'inconferenza del rinvio per relationem a precedenti con esito finale diverso, per essere invece rilevante l'applicazione del principio di diritto al fatto dedotto; altrettanto era a dirsi quanto all'adeguata motivazione, secondo il giudice del gravame, del contenuto della determina e alla suddivisione in lotti, inerendo le censure all'interpretazione della motivazione del provvedimento.

7. Quanto al mezzo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la società lamentava il vulnus all'integrità del contraddittorio in appello, per la mancata notifica, alla Lavanderia medesima e ad altre dieci società parti processuali in primo grado, del gravame avente ad oggetto la sentenza che aveva annullato l'aggiudicazione, e assumeva la titolarità di un interesse strumentale alla ripetizione della gara, tanto da essere stata evocata nel giudizio di primo grado e, in quanto tale avrebbe dovuto essere evocata in sede di gravame per la suscettibilità, del giudizio di appello, di concludersi con una pronuncia che avrebbe potuto condurre all'annullamento della procedura e alla sua ripetizione (donde la rilevanza dell'interesse anche di un'impresa esclusa) - il Consiglio di Stato riteneva anche tale mezzo inammissibile in ragione dell'inidoneità del vizio dedotto a configurare errore revocatorio.

8. Soggiungeva il Consiglio di Stato che la [OSCURATO:PERSONA] non era direttamente interessata dall'impugnazione dell'aggiudicazione, essendo stata esclusa dalla gara e che comunque, richiamando per relationem il tenore della memoria di [OSCURATO:PERSONA], l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato alla detta [OSCURATO:PERSONA] che, per tale tramite, era Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -5- venuta a conoscenza della proposizione e della pendenza del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], decidendo però di non parteciparvi.

9. Osservava, ancora, il Consiglio di Stato che la sentenza d'appello non aveva ritenuto (implicitamente) la [OSCURATO:PERSONA] parte necessaria e, per questo, non aveva ritenuto (implicitamente) di integrare il contraddittorio, il che dunque non autorizzava l'affermazione della ricorrente in revocazione che il giudice del gravame non si sarebbe avveduto di una parte necessaria.

10. Riteneva dirimente, infine, che il vizio di citazione di una delle parti del giudizio di appello non configurasse un errore di fatto ma un errore di valutazione, come tale inammissibile, fondato, peraltro, sul presupposto indimostrato che il Collegio non si fosse avveduto dell'esistenza di una parte necessaria.

11. Anche il secondo mezzo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], di contenuto identico al primo svolto da [OSCURATO:PERSONA], era ritenuto inammissibile per le ragioni già esposte.

12. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale adesivo avverso il quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso principale con controricorso.

13. Sono rimasti intimati la Regione Veneto e le [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe indicate.

14. L'Ufficio del Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che si dichiari l'inammissibilità dei ricorsi (principale e incidentale).

15. Le parti hanno depositato memorie.

16. La causa è stata avviata alla trattazione in Adunanza camerale.

Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -6- [OSCURATO:PERSONA]

17. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 360 e 362, primo comma, cod. proc. civ. e 110 cod. proc.amm.; eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato nella applicazione (denegata) della funzione giurisdizionale di cui all'art. 95 cod.proc.amm., relativo all'istituto dell'integrazione del contraddittorio, e degli artt. 106 cod.proc.amm. e 395, n.4,cod.proc.civ. relativi all'istituto della revocazione delle sentenze del G.A. per errore di fatto, in maniera incompatibile con i principi posti a garanzia del diritto di difesa (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e del contraddittorio, immanenti alla stessa garanzia costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. (che opera non solo nella fase di instaurazione del processo ma ne permea l'intero svolgimento, ponendosi detto principio come garanzia di partecipazione effettiva di tutte le parti al processo, ossia come riconoscimento del loro diritto d'influire concretamente sullo svolgimento del processo e d'interloquire sull'oggetto del giudizio, sicché le stesse devono essere poste in grado di prendere posizione in ordine a qualsiasi questione, di fatto o di diritto, preliminare o pregiudiziale di rito o di merito, la cui risoluzione sia influente ai fini della decisione); quindi (anche per tale via) in maniera incompatibile con i principi di cui agli artt. 1,2 e 95, commi 1,2,3,4 e 5 cod.proc.amm.; art. 111, comma 1, Cost.; artt.24, 103 e 113 Cost.; artt. 1 e 7, comma 7, cod.proc.amm.; art. 6, par.

I, della CEDU con conseguente violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, siccome codificato in materia anche nell'articolo 1, par.

I, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1989, n. 665 (cfr. anche articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12) ed art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come statuito in precedenti specifici delle Sezioni Unite (sentenze 6 febbraio 2015, no 2242 e 29 dicembre 2017, n, 31226).

Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -7-

18. In sintesi, la parte ricorrente principale assume che mai era emerso, nel dibattito endoprocessuale, che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse notificato l'appello principale a undici parti e che il Collegio decidente non aveva provveduto, d'ufficio, ad integrare il contradittorio con tutte le parti processuali del giudizio di primo grado in ciò integrandosi la denegata giurisdizione e la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione nel diniego di accesso alla revocazione.

19. In particolare, con il primo motivo del ricorso principale, si deduce che il Consiglio di Stato avrebbe malamente negato il carattere di errore revocatorio nei vizi dedotti laddove l'errore «si sarebbe appalesato in modo evidente e macroscopico», malamente negando «l'accesso alla revocazione» ed erroneamente utilizzando la categoria della motivazione implicita.

20. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 362, primo comma, cod. proc. civ. e 110 cod. proc, amm., per avere il Consiglio di Stato negato ad un soggetto escluso dalla gara (in tal senso interpretata la nozione di parte non necessaria utilizzata dal Consiglio di Stato nella gravata sentenza) la legittimazione e l'interesse a difendere, in grado di appello, la statuizione contenuta nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto n. 1289/2019 (nel cui giudizio era stata evocata) a tutela dell'interesse alla riedizione delle gara (anche con appello incidentale), con consequenziale violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale codificato, in materia, nell'articolo 1 par.

I, terzo comma, art. 2, secondo e terzo considerando della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1989, n. 665, dell'articolo 18 (recante «Principi di aggiudicazione degli appalti») della direttiva 24/2014/UE, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 1 («Effettività») del codice del processo amministrativo, dell'art. 2 cod. proc. amm. («Giusto processo»); e diniego di accesso alla tutela stessa, censurabile con ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -8- Unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. (anche articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12) come statuito in precedenti specifici delle Sezioni Unite della Corte (sentenze 6 febbraio 2015, n.2242 e 29 dicembre 2017, n. 31226).

21. Il secondo motivo ulteriormente censura la valutazione con cui è stato escluso il denunciato errore revocatorio.

22. Con l'unico motivo del ricorso incidentale adesivo, svolto dalla S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], si ripropongono le censure svolte con il primo mezzo del ricorso principale e si contesta il capo della sentenza n.967 del 2021 del Consiglio di Stato per non essere stata esaminata, nel procedimento di revocazione, l'eccezione ne' sollevata, d'ufficio, la questione della nullità della sentenza n.4361/2020, oggetto del ricorso per revocazione, in virtù dell'errore in tema di integrazione del contraddittorio mai oggetto di valutazione, come evidenziato, del resto, nel ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato.

23. Il ricorso principale è stato proposto (come quello incidentale) avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 967, che ha deciso l'istanza di revocazione della sentenza n. 4361 del 2020, per cui la tempestività va accertata con riferimento alla prima di dette sentenze e, di certo, sussiste poiché il ricorso ora all'esame è stato notificato 111 febbraio 2021.

24. Non è, infatti, applicabile, nella specie, il principio enunciato dalle ordinanze di queste Sezioni Unite, con le sentenze n. 32114 del 2019 e n. 3363 del 2022, concernente il computo del termine del ricorso, ai sensi degli artt. 111, ult.co., Cost., 360, n. 1, 362 cod.proc.civ. e 110 cod.proc.amm., avverso la sentenza revocanda, qualora la parte abbia impugnato detta pronuncia anche con ricorso per revocazione, la cui notificazione fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la stessa.

Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -9-

25. Il ricorso all'esame è stato, invece, proposto avverso la sentenza che ha deciso l'istanza di revocazione (sentenza n. 967 del 2021) e, quindi, risulta proposto nei termini, da accertare con esclusivo riferimento a quest'ultima.

26. La deduzione della controricorrente svolta a sostegno dell'intempestività, sorretta dal rilievo secondo cui il ricorso sarebbe, in realtà, diretto a censurare la pronuncia di appello, prospetta questione rilevante e dirimente, come di seguito si dirà, ai fini dell'ammissibilità del ricorso ma non sotto il profilo della tardività.

27. La parte ricorrente censura, invero, la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, all'esito della fase rescindente del giudizio di revocazione, lamentando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione che specifica nei diversi profili della denegata giustizia, per essere stato precluso, con la declaratoria di inammissibilità, l'accesso alla giurisdizione e alla impugnazione per revocazione.

28. L'osservanza, da parte del Consiglio di Stato, dell'ambito dei poteri ad esso spettanti in sede di verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell'istanza di revocazione e, segnatamente, della sussistenza dell'errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa il cui riscontro, costituendo l'unico oggetto della pronuncia d'inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni della propria giurisdizione nell'ambito della fase rescindente del giudizio di revocazione.

29. Conformemente al costante orientamento di queste Sezioni Unite, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione può insorgere questione di giurisdizione soltanto con riferimento al potere giurisdizionale esercitato mediante la statuizione adottata sulla revocazione stessa (cfr. Cass., Sez.

Un., 8 aprile 2008, n. 9150; Cass.,Sez.Un., 30 luglio 2008, n. 20660; Cass.,Sez.Un., 23 luglio Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -10- 2014, n. 16754; Cass.,Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass.,Sez.Un., 17 settembre 2019, n. 23101; Cass.,Sez.Un., 4 novembre 2021, n. 31559; Cass.,Sez.Un., 19 gennaio 2022, n. 1603).

30. Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, trova applicazione, in particolare, allorché, come nella specie, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo in tal caso escludersi, in linea di principio, l'ammissibilità del ricorso per cassazione giacché con esso non potrebbe venire in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez.

Un. 19 gennaio 2022, n. 1603 cit. ed ivi ulteriori precedenti).

31. Non bisogna, infatti, perdere di vista che qui non è impugnata una sentenza del Consiglio di Stato resa come giudice ultimo della giurisdizione amministrativa, pur sempre sindacabile seppur entro i ristretti limiti posti dall'art. 362 cod.proc.civ., ma una pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di impugnazione straordinaria per revocazione in cui, all'esito della preliminare fase rescindente, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

32. Quindi, vi è già stata la decisione del Consiglio di Stato, come giudice di ultima istanza della giurisdizione amministrativa, e vi è anche stata la decisione del Consiglio di Stato, come giudice della revocazione, che ha chiuso la fase rescindente con una valutazione preliminare di inammissibilità della impugnazione proposta. 33 In presenza di tale esito non vi è spazio, di regola, per il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato in limine inammissibile, considerato che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo è proponibile, sempre e soltanto, Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -11- per motivi attinenti alla giurisdizione, nell'attuale circoscritta interpretazione del sindacato sulla violazione dei limiti esterni della giurisdizione; in caso di sentenza resa in sede di revocazione, l'eccesso di potere giurisdizionale qui denunciabile potrebbe essersi verificato solo nell'ambito dell'esercizio di potere giurisdizionale esplicato con la statuizione avente ad oggetto la configurabilità o meno dell'ipotesi denunciata di revocazione e l'astratta decisività di essa.

34. Se, come nella specie, la decisione del Consiglio di Stato si sia fermata a valutare le condizioni di ammissibilità della istanza di revocazione (escludendole, a conclusione della fase rescindente), nel compiere questo giudizio non è neppure astrattamente prospettabile la possibilità che il giudice sia incorso nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, rispetto ai quali soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità, proprio per l'oggetto circoscritto del giudizio rescindente, nel corso del quale il giudice è tenuto a valutare, preliminarmente, se l'ipotesi revocatoria denunciata possa inscriversi nel paradigma delle ipotesi tassative descritte dall'art. 395 cod.proc.civ.: è quindi innanzi tutto un giudizio sul giudizio, in cui, anche ove fosse ipotizzabile una violazione di legge, essa ricadrebbe sull'applicazione di quella regola del processo, e quindi si collocherebbe comunque fuori dai limiti della censura attinente all'esercizio della giurisdizione.

35. La fase rescindente non consta, peraltro, soltanto di una valutazione processuale ma anche della connotazione di decisività del vizio denunciato, ove esistente.

36. La censura su questa delibazione si tradurrebbe comunque nella denuncia di un error in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione.

Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -12-

37. In effetti, non è l'eccesso di potere giurisdizionale consumato dal giudice del provvedimento impugnato che le parti ricorrenti denunciano con i ricorsi all'esame: i motivi di doglianza sono piuttosto volti ad illustrare gli errori in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo del provvedimento revocando, evocando errori in procedendo e in iudicando asseritamente verificatisi nell'ambito del giudizio di merito, entrambi non rientranti nello stretto perimetro della violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

38. In definitiva, con il ricorso avverso la statuizione sull'istanza di revocazione non può in alcun modo essere messo in discussione il potere giurisdizionale con riguardo alla precedente decisione di merito (tra le molte, più recenti, Cass.,Sez.Un., n. 3573 e n. 1503 del 2022 cit.; n. 27892, n. 27545 e n. 20688 del 2021; n. 28974 del 2020; n. 23101 e n. 28214 del 2019, anche per ulteriori richiami) e neppure può essere censurata la valutazione compiuta dal giudice speciale delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione (per tutte, Cass.,Sez.Un., n. 3573 e n. 1503 del 2022; n. 7829 del 2020; n. 23101 del 2019), che inerisce al modo di esercizio della giurisdizione.

39. In tale cornice si inseriscono le argomentazioni svolte nel ricorso principale, dirette per lo più a censurare non la sentenza che ha deciso l'istanza di revocazione sibbene la sentenza di appello pronunciata dal Consiglio di Stato, per una pretesa violazione del contraddittorio che vizierebbe la sentenza n. 4361/2020 (primo mezzo del ricorso principale) e con riferimento alla tutela del contraddittorio nei confronti della ricorrente nel giudizio di appello (secondo mezzo), censure riproposte con il ricorso incidentale, concernenti anche la pretesa violazione del contraddittorio nel giudizio di appello.

40. Riporre in discussione la sentenza che ha definito il giudizio di appello, e non quella resa sull'istanza di revocazione, è dunque scrutinio inammissibilmente richiesto.

Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -13-

41. Anche le censure correttamente indirizzate avverso la sentenza n. 967 del 2021, fra le doglianze del ricorso principale e incidentale con le quali è denunciato un preteso diniego di giurisdizione, sono inammissibili.

42. Dalla lettura della sentenza ora impugnata si evince che il Consiglio di Stato, premessa la nozione di errore revocatorio, ha valutato le condizioni di ammissibilità delle istanze di revocazione, esplicitando l'assunto per cui non si fosse in presenza di un errore di fatto sibbene di una censura sull'interpretazione data dal giudice di appello e argomentando in ordine all'inidoneità, del vizio dedotto, a configurare un errore di fatto revocatorio, risultando dunque ipotizzabile, al più, un irrilevante rifiuto in concreto della tutela richiesta.

43. Gli errori denunciati non integrano un motivo inerente alla giurisdizione, nei termini premessi, ma all'evidenza prospettano vizi, sul piano dello scrutinio preliminare di ammissibilità della revocazione, che ineriscono alla modalità di esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e, appunto per questo, non denunciabili in questa sede.

44. Tanto esclude, in radice, la stessa possibilità di controllare e di attardarsi a verificare la correttezza dell'operazione ermeneutica effettuata dalla pronuncia che ridonderebbe in un inammissibile esercizio della funzione nomofilattica al di fuori dei casi in cui questa è esperibile da parte di questa Corte regolatrice.

45. Le censure con cui il ricorso principale denuncia un'asserita violazione del diritto dell'UE e l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di Stato sulle istanze di rinvio pregiudiziale sono anch'esse inammissibili.

46. Mero error iuris e rifiuto, in concreto, della giurisdizione vi è, invero, anche quando questo sia stato determinato dalla violazione delle norme del diritto dell'Unione e, quindi, non è denunciabile con il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., come ha ricordato Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -14- l'ordinanza n. 19598 del 2020, di queste Sezioni Unite, la quale proprio su tale premessa ha proposto rinvio pregiudiziale.

47. Dirimente in tal senso è la considerazione che la Corte di giustizia, con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, nello scrutinio dei quesiti sollevati, ha affermato che le norme eurounitarie «non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli [. . .] non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro», principio peraltro già applicato da questa Sezioni Unite (v.

Cass.,Sez.Un., nn. 8588, 5121, 2879, 1996, 1454 e 14255 del 2022).

48. Eventuali errori, da parte del giudice amministrativo, nell'applicazione delle norme dell'UE non sono, dunque, riconducibili ai motivi inerenti alla giurisdizione e restano sottratti al controllo della Corte regolatrice.

49. La violazione dell'obbligo dell'art. 267, terzo comma, TFUE da parte del giudice di ultima istanza (del plesso di riferimento) - di provvedere allo stesso d'ufficio (in presenza, ovviamente, dei presupposti che lo integrano), ovvero su istanza della parte (nel quale il giudice è onerato della motivazione in ordine alle ragioni del rigetto) - integra, del pari, una violazione di una norma dell'Unione e, appunto perché tale, non è riconducibile ai motivi inerenti alla giurisdizione, una volta che la sentenza Randstad ha ritenuto non in contrasto con l'ordinamento eurounitario il sistema italiano (con specifico riguardo a detta ipotesi, Cass.,Sez.Un., nn. 1996, 11547 e 11549 del 2022).

50. In contrario, non giova obiettare che detta pronuncia ha dichiarato inammissibile, per irrilevanza, il quesito con cui queste Sezioni Unite avevano interrogato la Corte di Lussemburgo in ordine alla Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -15- compatibilità, con il diritto dell'Unione, della disciplina italiana in virtù della quale la parte non può contestare che il Consiglio di Stato (quale organo giurisdizionale di ultima istanza) abbia immotivatamente omesso di adire la Corte di giustizia, in presenza di incertezze nella corretta interpretazione del diritto dell'Unione.

51. La decisione in detti termini del secondo quesito appare infatti esito imposto dalla pregiudizialità logico-giuridica del profilo di irrilevanza rispetto alla valutazione del merito dello stesso.

52. Rileva quindi che dal complesso della motivazione della sentenza e dall'affermato principio di autonomia procedurale o processuale degli Stati membri risulta con chiarezza che ogni, e qualsiasi, violazione del diritto dell'Unione non è riconducibile ai motivi qui denunciabili, esito questo non in contrasto con l'ordinamento sovranazionale.

53. La violazione dell'obbligo di rinvio configura, infatti, una violazione di legge, qualificabile come error in procedendo, che può dare luogo esclusivamente ad un irrilevante (in questa sede) rifiuto di giurisdizione in concreto, come accade in tutti i casi di mancato esame di una questione (così, già prima di Corte cost. n. 6 del 2018, Cass.,Sez.Un.,n.23395 del 2016) e di omessa pronuncia (Cass.,Sez.Un., n. 27546 e n. 26841 del 2021), censurabili soltanto quando siano stati giustificati con l'asserita estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo (Cass.,Sez.Un., n. 5121 del 2022), una volta che la sentenza Randstad ha affermato che nessun principio di diritto europeo impone al legislatore nazionale di contemplare nel diritto processuale interno la possibilità di proporre ricorso per cassazione in detta ipotesi.

54. La richiesta di rinvio pregiudiziale (come formulata alle pagine 34-38 del ricorso principale) è inammissibile per irrilevanza, non concernendo motivi inerenti alla giurisdizione, e comunque infondata, proprio alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dianzi richiamata, che ha deciso i quesiti posti dall'ordinanza n. 19598 Ric. 2021 n. 04873 sez.

SU - ud. 10-05-2022 -16- del 2020 espressamente evocata dalla parte ricorrente a conforto dell'istanza.

55. Manifestamente irrilevante è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente principale in quanto non ha ad oggetto norme relative alla giurisdizione, bensì la disciplina applicabile nel processo dinanzi al Consiglio di Stato, come tali non destinate a trovare applicazione nel presente giudizio e, quindi, estranee ali' ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione e al sindacato esercitabile dalle Sezioni Unite (Cass.,Sez.Un., n. 8572 del 2021, n. 7762 del 2020, n. 9042 del 2019).

56. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo sono inammissibili.

57. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

58. Non si provvede alla regolazione delle spese per le parti che non hanno svolto attività difensiva.

59. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi, principale e incidentale, ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo; condanna le parti ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese liquidate, in favore di ciascuna parte, in euro 15.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4873-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- REGIONE VENETO, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 DOLOMITI, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 3 SERENISSIMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 5 POLESANA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 EUGANEA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 PADOVA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9 SCALIGERA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 BERICA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 PEDEMONTANA, ORAS - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] L'IGIENE E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza n. 967/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile i ricorsi (principale ed incidentale). [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA]., impugna la sentenza del Consiglio di Stato, n. 967 del 2021, resa sui ricorsi riuniti, proposti dalla medesima società e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per la revocazione della sentenza n.4361 del 2020 del Consiglio di Stato nella parte in cui ha declinato la giurisdizione dichiarando inammissibile il motivo rescindente svolto dalla società medesima e ha rigettato, implicitamente, l'eccezione di nullità della citata Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- sentenza n.4361/2020, e del relativo giudizio, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 2. Con la sentenza n. 4361/2020, la Sezione terza del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riforma della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto n. 1289/2019, aveva respinto i ricorsi di primo grado proposti contro l'aggiudicazione, in favore della società [OSCURATO:PERSONA], della gara, indetta per la Regione Veneto da [OSCURATO:PERSONA], per l'affidamento, per cinque anni (prorogabili a sette), del servizio di lavanolo biancheria, materasseria, capi di vestiario, per soddisfare il fabbisogno delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Veneto, dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Motta di Livenza e dell'[OSCURATO:PERSONA] delle Venezie. 3. Con due distinti ricorsi per revocazione la sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (esclusa dal lotto n. 3, classificata al secondo posto nei lotti nn. 1,2,4,5) e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quest'ultima in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:PERSONA] S.r.1), esclusa da tutti e cinque i lotti della gara. 4. Si sono costituiti nei giudizi riuniti, per resistere ai rispettivi ricorsi, la Regione Veneto, la stazione appaltante [OSCURATO:PERSONA] e l'aggiudicataria [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La preliminare delibazione sulla deduzione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di un errore di fatto revocatorio del giudice del gravame nella qualificazione del fatto, errore dimostrato, per un profilo, dal richiamo a precedenti scrutinati e asseritamente inconferenti, anche in ordine all'esito finale dello scrutinio, e, per altro profilo, dall'erroneo richiamo al contenuto di documenti che non legittimerebbe l'affermazione contenuta in sentenza in merito alla motivazione della suddivisione in lotti della gara, conduceva il Consiglio di Stato ad escludere l'errore di fatto inerendo la censura all'interpretazione data dal giudice di Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -4- appello di precedenti sentenze e di documenti di gara in relazione alla fattispecie dedotta. 6. Riteneva il Consiglio di Stato indimostrato che il richiamo a precedenti giurisprudenziali asseritamente erronei poggiasse su un'inesatta percezione del fatto e l'inconferenza del rinvio per relationem a precedenti con esito finale diverso, per essere invece rilevante l'applicazione del principio di diritto al fatto dedotto; altrettanto era a dirsi quanto all'adeguata motivazione, secondo il giudice del gravame, del contenuto della determina e alla suddivisione in lotti, inerendo le censure all'interpretazione della motivazione del provvedimento. 7. Quanto al mezzo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] - con il quale la società lamentava il vulnus all'integrità del contraddittorio in appello, per la mancata notifica, alla Lavanderia medesima e ad altre dieci società parti processuali in primo grado, del gravame avente ad oggetto la sentenza che aveva annullato l'aggiudicazione, e assumeva la titolarità di un interesse strumentale alla ripetizione della gara, tanto da essere stata evocata nel giudizio di primo grado e, in quanto tale avrebbe dovuto essere evocata in sede di gravame per la suscettibilità, del giudizio di appello, di concludersi con una pronuncia che avrebbe potuto condurre all'annullamento della procedura e alla sua ripetizione (donde la rilevanza dell'interesse anche di un'impresa esclusa) - il Consiglio di Stato riteneva anche tale mezzo inammissibile in ragione dell'inidoneità del vizio dedotto a configurare errore revocatorio. 8. Soggiungeva il Consiglio di Stato che la [OSCURATO:PERSONA] non era direttamente interessata dall'impugnazione dell'aggiudicazione, essendo stata esclusa dalla gara e che comunque, richiamando per relationem il tenore della memoria di [OSCURATO:PERSONA], l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato alla detta [OSCURATO:PERSONA] che, per tale tramite, era Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -5- venuta a conoscenza della proposizione e della pendenza del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], decidendo però di non parteciparvi. 9. Osservava, ancora, il Consiglio di Stato che la sentenza d'appello non aveva ritenuto (implicitamente) la [OSCURATO:PERSONA] parte necessaria e, per questo, non aveva ritenuto (implicitamente) di integrare il contraddittorio, il che dunque non autorizzava l'affermazione della ricorrente in revocazione che il giudice del gravame non si sarebbe avveduto di una parte necessaria. 10. Riteneva dirimente, infine, che il vizio di citazione di una delle parti del giudizio di appello non configurasse un errore di fatto ma un errore di valutazione, come tale inammissibile, fondato, peraltro, sul presupposto indimostrato che il Collegio non si fosse avveduto dell'esistenza di una parte necessaria. 11. Anche il secondo mezzo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], di contenuto identico al primo svolto da [OSCURATO:PERSONA], era ritenuto inammissibile per le ragioni già esposte. 12. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. con [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale adesivo avverso il quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso principale con controricorso. 13. Sono rimasti intimati la Regione Veneto e le [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe indicate. 14. L'Ufficio del Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali chiede che si dichiari l'inammissibilità dei ricorsi (principale e incidentale). 15. Le parti hanno depositato memorie. 16. La causa è stata avviata alla trattazione in Adunanza camerale. Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -6- [OSCURATO:PERSONA] 17. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli articoli 360 e 362, primo comma, cod. proc. civ. e 110 cod. proc.amm.; eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato nella applicazione (denegata) della funzione giurisdizionale di cui all'art. 95 cod.proc.amm., relativo all'istituto dell'integrazione del contraddittorio, e degli artt. 106 cod.proc.amm. e 395, n.4,cod.proc.civ. relativi all'istituto della revocazione delle sentenze del G.A. per errore di fatto, in maniera incompatibile con i principi posti a garanzia del diritto di difesa (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e del contraddittorio, immanenti alla stessa garanzia costituzionale del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. (che opera non solo nella fase di instaurazione del processo ma ne permea l'intero svolgimento, ponendosi detto principio come garanzia di partecipazione effettiva di tutte le parti al processo, ossia come riconoscimento del loro diritto d'influire concretamente sullo svolgimento del processo e d'interloquire sull'oggetto del giudizio, sicché le stesse devono essere poste in grado di prendere posizione in ordine a qualsiasi questione, di fatto o di diritto, preliminare o pregiudiziale di rito o di merito, la cui risoluzione sia influente ai fini della decisione); quindi (anche per tale via) in maniera incompatibile con i principi di cui agli artt. 1,2 e 95, commi 1,2,3,4 e 5 cod.proc.amm.; art. 111, comma 1, Cost.; artt.24, 103 e 113 Cost.; artt. 1 e 7, comma 7, cod.proc.amm.; art. 6, par. I, della CEDU con conseguente violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, siccome codificato in materia anche nell'articolo 1, par. I, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1989, n. 665 (cfr. anche articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12) ed art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, come statuito in precedenti specifici delle Sezioni Unite (sentenze 6 febbraio 2015, no 2242 e 29 dicembre 2017, n, 31226). Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -7- 18. In sintesi, la parte ricorrente principale assume che mai era emerso, nel dibattito endoprocessuale, che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse notificato l'appello principale a undici parti e che il Collegio decidente non aveva provveduto, d'ufficio, ad integrare il contradittorio con tutte le parti processuali del giudizio di primo grado in ciò integrandosi la denegata giurisdizione e la violazione dei limiti esterni alla giurisdizione nel diniego di accesso alla revocazione. 19. In particolare, con il primo motivo del ricorso principale, si deduce che il Consiglio di Stato avrebbe malamente negato il carattere di errore revocatorio nei vizi dedotti laddove l'errore «si sarebbe appalesato in modo evidente e macroscopico», malamente negando «l'accesso alla revocazione» ed erroneamente utilizzando la categoria della motivazione implicita. 20. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 362, primo comma, cod. proc. civ. e 110 cod. proc, amm., per avere il Consiglio di Stato negato ad un soggetto escluso dalla gara (in tal senso interpretata la nozione di parte non necessaria utilizzata dal Consiglio di Stato nella gravata sentenza) la legittimazione e l'interesse a difendere, in grado di appello, la statuizione contenuta nella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto n. 1289/2019 (nel cui giudizio era stata evocata) a tutela dell'interesse alla riedizione delle gara (anche con appello incidentale), con consequenziale violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale codificato, in materia, nell'articolo 1 par. I, terzo comma, art. 2, secondo e terzo considerando della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1989, n. 665, dell'articolo 18 (recante «Principi di aggiudicazione degli appalti») della direttiva 24/2014/UE, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 1 («Effettività») del codice del processo amministrativo, dell'art. 2 cod. proc. amm. («Giusto processo»); e diniego di accesso alla tutela stessa, censurabile con ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -8- Unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. (anche articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12) come statuito in precedenti specifici delle Sezioni Unite della Corte (sentenze 6 febbraio 2015, n.2242 e 29 dicembre 2017, n. 31226). 21. Il secondo motivo ulteriormente censura la valutazione con cui è stato escluso il denunciato errore revocatorio. 22. Con l'unico motivo del ricorso incidentale adesivo, svolto dalla S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], si ripropongono le censure svolte con il primo mezzo del ricorso principale e si contesta il capo della sentenza n.967 del 2021 del Consiglio di Stato per non essere stata esaminata, nel procedimento di revocazione, l'eccezione ne' sollevata, d'ufficio, la questione della nullità della sentenza n.4361/2020, oggetto del ricorso per revocazione, in virtù dell'errore in tema di integrazione del contraddittorio mai oggetto di valutazione, come evidenziato, del resto, nel ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato. 23. Il ricorso principale è stato proposto (come quello incidentale) avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2021, n. 967, che ha deciso l'istanza di revocazione della sentenza n. 4361 del 2020, per cui la tempestività va accertata con riferimento alla prima di dette sentenze e, di certo, sussiste poiché il ricorso ora all'esame è stato notificato 111 febbraio 2021. 24. Non è, infatti, applicabile, nella specie, il principio enunciato dalle ordinanze di queste Sezioni Unite, con le sentenze n. 32114 del 2019 e n. 3363 del 2022, concernente il computo del termine del ricorso, ai sensi degli artt. 111, ult.co., Cost., 360, n. 1, 362 cod.proc.civ. e 110 cod.proc.amm., avverso la sentenza revocanda, qualora la parte abbia impugnato detta pronuncia anche con ricorso per revocazione, la cui notificazione fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la stessa. Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -9- 25. Il ricorso all'esame è stato, invece, proposto avverso la sentenza che ha deciso l'istanza di revocazione (sentenza n. 967 del 2021) e, quindi, risulta proposto nei termini, da accertare con esclusivo riferimento a quest'ultima. 26. La deduzione della controricorrente svolta a sostegno dell'intempestività, sorretta dal rilievo secondo cui il ricorso sarebbe, in realtà, diretto a censurare la pronuncia di appello, prospetta questione rilevante e dirimente, come di seguito si dirà, ai fini dell'ammissibilità del ricorso ma non sotto il profilo della tardività. 27. La parte ricorrente censura, invero, la sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, all'esito della fase rescindente del giudizio di revocazione, lamentando la violazione dei limiti esterni della giurisdizione che specifica nei diversi profili della denegata giustizia, per essere stato precluso, con la declaratoria di inammissibilità, l'accesso alla giurisdizione e alla impugnazione per revocazione. 28. L'osservanza, da parte del Consiglio di Stato, dell'ambito dei poteri ad esso spettanti in sede di verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell'istanza di revocazione e, segnatamente, della sussistenza dell'errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa il cui riscontro, costituendo l'unico oggetto della pronuncia d'inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni della propria giurisdizione nell'ambito della fase rescindente del giudizio di revocazione. 29. Conformemente al costante orientamento di queste Sezioni Unite, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione può insorgere questione di giurisdizione soltanto con riferimento al potere giurisdizionale esercitato mediante la statuizione adottata sulla revocazione stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9150; Cass.,Sez.Un., 30 luglio 2008, n. 20660; Cass.,Sez.Un., 23 luglio Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -10- 2014, n. 16754; Cass.,Sez.Un., 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass.,Sez.Un., 17 settembre 2019, n. 23101; Cass.,Sez.Un., 4 novembre 2021, n. 31559; Cass.,Sez.Un., 19 gennaio 2022, n. 1603). 30. Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, trova applicazione, in particolare, allorché, come nella specie, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo in tal caso escludersi, in linea di principio, l'ammissibilità del ricorso per cassazione giacché con esso non potrebbe venire in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2022, n. 1603 cit. ed ivi ulteriori precedenti). 31. Non bisogna, infatti, perdere di vista che qui non è impugnata una sentenza del Consiglio di Stato resa come giudice ultimo della giurisdizione amministrativa, pur sempre sindacabile seppur entro i ristretti limiti posti dall'art. 362 cod.proc.civ., ma una pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di impugnazione straordinaria per revocazione in cui, all'esito della preliminare fase rescindente, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. 32. Quindi, vi è già stata la decisione del Consiglio di Stato, come giudice di ultima istanza della giurisdizione amministrativa, e vi è anche stata la decisione del Consiglio di Stato, come giudice della revocazione, che ha chiuso la fase rescindente con una valutazione preliminare di inammissibilità della impugnazione proposta. 33 In presenza di tale esito non vi è spazio, di regola, per il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato in limine inammissibile, considerato che il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo è proponibile, sempre e soltanto, Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -11- per motivi attinenti alla giurisdizione, nell'attuale circoscritta interpretazione del sindacato sulla violazione dei limiti esterni della giurisdizione; in caso di sentenza resa in sede di revocazione, l'eccesso di potere giurisdizionale qui denunciabile potrebbe essersi verificato solo nell'ambito dell'esercizio di potere giurisdizionale esplicato con la statuizione avente ad oggetto la configurabilità o meno dell'ipotesi denunciata di revocazione e l'astratta decisività di essa. 34. Se, come nella specie, la decisione del Consiglio di Stato si sia fermata a valutare le condizioni di ammissibilità della istanza di revocazione (escludendole, a conclusione della fase rescindente), nel compiere questo giudizio non è neppure astrattamente prospettabile la possibilità che il giudice sia incorso nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, rispetto ai quali soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità, proprio per l'oggetto circoscritto del giudizio rescindente, nel corso del quale il giudice è tenuto a valutare, preliminarmente, se l'ipotesi revocatoria denunciata possa inscriversi nel paradigma delle ipotesi tassative descritte dall'art. 395 cod.proc.civ.: è quindi innanzi tutto un giudizio sul giudizio, in cui, anche ove fosse ipotizzabile una violazione di legge, essa ricadrebbe sull'applicazione di quella regola del processo, e quindi si collocherebbe comunque fuori dai limiti della censura attinente all'esercizio della giurisdizione. 35. La fase rescindente non consta, peraltro, soltanto di una valutazione processuale ma anche della connotazione di decisività del vizio denunciato, ove esistente. 36. La censura su questa delibazione si tradurrebbe comunque nella denuncia di un error in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione. Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -12- 37. In effetti, non è l'eccesso di potere giurisdizionale consumato dal giudice del provvedimento impugnato che le parti ricorrenti denunciano con i ricorsi all'esame: i motivi di doglianza sono piuttosto volti ad illustrare gli errori in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo del provvedimento revocando, evocando errori in procedendo e in iudicando asseritamente verificatisi nell'ambito del giudizio di merito, entrambi non rientranti nello stretto perimetro della violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 38. In definitiva, con il ricorso avverso la statuizione sull'istanza di revocazione non può in alcun modo essere messo in discussione il potere giurisdizionale con riguardo alla precedente decisione di merito (tra le molte, più recenti, Cass.,Sez.Un., n. 3573 e n. 1503 del 2022 cit.; n. 27892, n. 27545 e n. 20688 del 2021; n. 28974 del 2020; n. 23101 e n. 28214 del 2019, anche per ulteriori richiami) e neppure può essere censurata la valutazione compiuta dal giudice speciale delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione (per tutte, Cass.,Sez.Un., n. 3573 e n. 1503 del 2022; n. 7829 del 2020; n. 23101 del 2019), che inerisce al modo di esercizio della giurisdizione. 39. In tale cornice si inseriscono le argomentazioni svolte nel ricorso principale, dirette per lo più a censurare non la sentenza che ha deciso l'istanza di revocazione sibbene la sentenza di appello pronunciata dal Consiglio di Stato, per una pretesa violazione del contraddittorio che vizierebbe la sentenza n. 4361/2020 (primo mezzo del ricorso principale) e con riferimento alla tutela del contraddittorio nei confronti della ricorrente nel giudizio di appello (secondo mezzo), censure riproposte con il ricorso incidentale, concernenti anche la pretesa violazione del contraddittorio nel giudizio di appello. 40. Riporre in discussione la sentenza che ha definito il giudizio di appello, e non quella resa sull'istanza di revocazione, è dunque scrutinio inammissibilmente richiesto. Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -13- 41. Anche le censure correttamente indirizzate avverso la sentenza n. 967 del 2021, fra le doglianze del ricorso principale e incidentale con le quali è denunciato un preteso diniego di giurisdizione, sono inammissibili. 42. Dalla lettura della sentenza ora impugnata si evince che il Consiglio di Stato, premessa la nozione di errore revocatorio, ha valutato le condizioni di ammissibilità delle istanze di revocazione, esplicitando l'assunto per cui non si fosse in presenza di un errore di fatto sibbene di una censura sull'interpretazione data dal giudice di appello e argomentando in ordine all'inidoneità, del vizio dedotto, a configurare un errore di fatto revocatorio, risultando dunque ipotizzabile, al più, un irrilevante rifiuto in concreto della tutela richiesta. 43. Gli errori denunciati non integrano un motivo inerente alla giurisdizione, nei termini premessi, ma all'evidenza prospettano vizi, sul piano dello scrutinio preliminare di ammissibilità della revocazione, che ineriscono alla modalità di esercizio del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo e, appunto per questo, non denunciabili in questa sede. 44. Tanto esclude, in radice, la stessa possibilità di controllare e di attardarsi a verificare la correttezza dell'operazione ermeneutica effettuata dalla pronuncia che ridonderebbe in un inammissibile esercizio della funzione nomofilattica al di fuori dei casi in cui questa è esperibile da parte di questa Corte regolatrice. 45. Le censure con cui il ricorso principale denuncia un'asserita violazione del diritto dell'UE e l'omessa pronuncia da parte del Consiglio di Stato sulle istanze di rinvio pregiudiziale sono anch'esse inammissibili. 46. Mero error iuris e rifiuto, in concreto, della giurisdizione vi è, invero, anche quando questo sia stato determinato dalla violazione delle norme del diritto dell'Unione e, quindi, non è denunciabile con il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., come ha ricordato Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -14- l'ordinanza n. 19598 del 2020, di queste Sezioni Unite, la quale proprio su tale premessa ha proposto rinvio pregiudiziale. 47. Dirimente in tal senso è la considerazione che la Corte di giustizia, con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, nello scrutinio dei quesiti sollevati, ha affermato che le norme eurounitarie «non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli [. . .] non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro», principio peraltro già applicato da questa Sezioni Unite (v. Cass.,Sez.Un., nn. 8588, 5121, 2879, 1996, 1454 e 14255 del 2022). 48. Eventuali errori, da parte del giudice amministrativo, nell'applicazione delle norme dell'UE non sono, dunque, riconducibili ai motivi inerenti alla giurisdizione e restano sottratti al controllo della Corte regolatrice. 49. La violazione dell'obbligo dell'art. 267, terzo comma, TFUE da parte del giudice di ultima istanza (del plesso di riferimento) - di provvedere allo stesso d'ufficio (in presenza, ovviamente, dei presupposti che lo integrano), ovvero su istanza della parte (nel quale il giudice è onerato della motivazione in ordine alle ragioni del rigetto) - integra, del pari, una violazione di una norma dell'Unione e, appunto perché tale, non è riconducibile ai motivi inerenti alla giurisdizione, una volta che la sentenza Randstad ha ritenuto non in contrasto con l'ordinamento eurounitario il sistema italiano (con specifico riguardo a detta ipotesi, Cass.,Sez.Un., nn. 1996, 11547 e 11549 del 2022). 50. In contrario, non giova obiettare che detta pronuncia ha dichiarato inammissibile, per irrilevanza, il quesito con cui queste Sezioni Unite avevano interrogato la Corte di Lussemburgo in ordine alla Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -15- compatibilità, con il diritto dell'Unione, della disciplina italiana in virtù della quale la parte non può contestare che il Consiglio di Stato (quale organo giurisdizionale di ultima istanza) abbia immotivatamente omesso di adire la Corte di giustizia, in presenza di incertezze nella corretta interpretazione del diritto dell'Unione. 51. La decisione in detti termini del secondo quesito appare infatti esito imposto dalla pregiudizialità logico-giuridica del profilo di irrilevanza rispetto alla valutazione del merito dello stesso. 52. Rileva quindi che dal complesso della motivazione della sentenza e dall'affermato principio di autonomia procedurale o processuale degli Stati membri risulta con chiarezza che ogni, e qualsiasi, violazione del diritto dell'Unione non è riconducibile ai motivi qui denunciabili, esito questo non in contrasto con l'ordinamento sovranazionale. 53. La violazione dell'obbligo di rinvio configura, infatti, una violazione di legge, qualificabile come error in procedendo, che può dare luogo esclusivamente ad un irrilevante (in questa sede) rifiuto di giurisdizione in concreto, come accade in tutti i casi di mancato esame di una questione (così, già prima di Corte cost. n. 6 del 2018, Cass.,Sez.Un.,n.23395 del 2016) e di omessa pronuncia (Cass.,Sez.Un., n. 27546 e n. 26841 del 2021), censurabili soltanto quando siano stati giustificati con l'asserita estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo (Cass.,Sez.Un., n. 5121 del 2022), una volta che la sentenza Randstad ha affermato che nessun principio di diritto europeo impone al legislatore nazionale di contemplare nel diritto processuale interno la possibilità di proporre ricorso per cassazione in detta ipotesi. 54. La richiesta di rinvio pregiudiziale (come formulata alle pagine 34-38 del ricorso principale) è inammissibile per irrilevanza, non concernendo motivi inerenti alla giurisdizione, e comunque infondata, proprio alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dianzi richiamata, che ha deciso i quesiti posti dall'ordinanza n. 19598 Ric. 2021 n. 04873 sez. SU - ud. 10-05-2022 -16- del 2020 espressamente evocata dalla parte ricorrente a conforto dell'istanza. 55. Manifestamente irrilevante è, infine, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente principale in quanto non ha ad oggetto norme relative alla giurisdizione, bensì la disciplina applicabile nel processo dinanzi al Consiglio di Stato, come tali non destinate a trovare applicazione nel presente giudizio e, quindi, estranee ali' ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione e al sindacato esercitabile dalle Sezioni Unite (Cass.,Sez.Un., n. 8572 del 2021, n. 7762 del 2020, n. 9042 del 2019). 56. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo sono inammissibili. 57. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. 58. Non si provvede alla regolazione delle spese per le parti che non hanno svolto attività difensiva. 59. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi, principale e incidentale, ex art.13,co. 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo; condanna le parti ricorrenti, principale e incidentale, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese liquidate, in favore di ciascuna parte, in euro 15.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte