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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 dicembre 2015

Cassazione n. 29914/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 12478-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/12/2015 R.G.N. 35/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘`.

R.g. n. 12478/2015 RILEVATO che: con sentenza pubblicata il primo dicembre 2015, la Corte d'appello di Trento ha accolto l' appello proposto dall'INPS contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto di accoglimento dell' opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di addebito con cui gli era stato intimato, in quaiità di socio ed amministratore di una società in nome collettivo (ia [OSCURATO:SOCIETA]. ) il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti ; la Corte territoriale ha riformato il giudizio del primo giudice ritenendo che, pur coocudo onere deirInps forriire la prova dei presupposti per ii orgere dell'ohhligo contributivo era rimaqto comunque provato che l'appellato; era socio della suddetta società che nell'atto costitutivo conteneva, quale oggetto sociale, l'attività immobiliare comprendente la locazione a terzi di beni immobili o altre realità; la gestione d'attività sportive e turistiche ricettive e di qualunque tipo e forma in o su immobili di sua proprietà o altrui; la costruzione anche con attività diretta d'impresa in proprio e per conto terzi di immobili di carattere rnmmPrriAlP, rPcirlPn7iAlP e industriale, sia privati che pubblici; tali attività rappresentavano oggetto tipico dell'esercizio dell'impresa commerciale per cui doveva necessariamente presupporsi che si trattava di attività imprenditoriale e non di mero godimento di immobili; neppure rilevava la eventuale parziale esecuzione dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo, posto che la società partecipava nella misura del 98 % ad altra società a responsabilità limitata omonima e che il Tombolini quale socio della s.n.c. si era occupato direttamente della gestione dell'attività sociale; contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da successiva menoria, al quale resiste l'Inps con controricorso; CONSIDERATO che:R.g. n. 12478/2015 con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione Uell cll i.

COM in 202, 203 e 208 della legge n. (362 del 1996 in relazione all'Art. -RAn r in sintesi, assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha presunto lo svolgimento di un'attività LUI I II I le! Lidie ddlid forma Id SULietclf id prescelta, put occonrIn rimasto provato che l'affluita dona società ora limitata alla ricrnccinno dei canoni di locazione di beni immobili, e in mancanza di un qualsivoglia accertamento sulla prevalenza e abitualità dell'attività svolta dai singoli soci; a tal fine non poteva valere il fatto che il Tombolini fosse socio della s.n.c., posto che l'amministrazione della stessa era affidata ai tre soci , che la s.n.c. aveva ceduto la propria azienda alla A&C Automazioni s.r.i., della quale era diventata soda, mentre l'Arrnenini non faceva parte della s.r.!.; il motivo è fondato; la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 61:3 del 1966 sussiste pci i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero UC: dipendenti, siano organizzate Ull [OSCURATO:PERSONA] eVeliCiliCil 'di LUI id VVI Lì proprio P dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; 11- • 1..:14,.` -I -III: U) dUUldi IU id I [OSCURATO:PERSONA] 1111p1 [OSCURATO:PERSONA] I lidi [OSCURATO:PERSONA] gli Lmel eu i rigrhi rPlAtivi [OSCURATO:PERSONA] gPCtirlOP (ArlrOrrni=' tAIP rPCInigitn nnn 1 2 rirniPCtn pg,r familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);R.g. n. 12478/2015 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli; tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome "I!!°ttiV ° SOCi adcdmnridntari di sociotà in ncdrn>ndit> cmnhjr risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass.

S.U. n. 3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere i'eiemento In prenditoriale del iavore, autonomo, ma pilittosto accomunare cc)mmercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa; nel caso di specie, la Corte ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base della forma societaria scelta per lo svolgimento dell'attività nonchè sulla natura strumentale dei beni rispetto ad un'attività i cui utili saranno ripartiti tra gli aventi diritto, mentre con riguardo alla prevalenza e abitualità dell'attività svolta dai singoli soci ha dato unico rilievo alla < scelta dei contraenti e tutte quelle derisioni di natura organizzativa P direttiva non solo PCPri itivA materiale, ma anche intellettuale, che sono il necessario presupposto dell'attività meramente operativa ed esecutiva che può anche essere delegata e svolta da un dipendente>;R.g. n. 12478/2015 con riguardo al primo aspetto deve precisarsi che questa Corte ha già CHIC' I idlO pi iiiLipio SCLOI Eli ficii dell'iscrizione nella gestione commercianti, !'attività mera ricrnccinnp dei canoni di i in immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre, reventuaie impiego dea) schema societario per attività di 111Cr0 godimento, in imrliiFr contracto ron i! rlictOrIStr riceart. 994g 13 nrm pie) trovare ..nn sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v.

Cass. 30/12/2016, n. 27588); furi-r% ul ccu^nnrin urnesi-t-r, nr%en %/i /5 I r1no i1.V 1., 1 S.I.) I I “.11. v i 1.4 ir'nere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali puzzul ev zt.A0 SVOlgere una funzione probatoria a condizione Li IL gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass.18/2/2000 n. 1852; v.

Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass.27/372019, n. 8611); la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la causa rinviata ad altro giudice d'appello affinchè proceda a fare i dovuti accertamenti alla luce dei seguenti principi di diritto; "Piesuppustu impresLirldibiie per i iSLIIlUIIe alla gestione commercianti è, in cnnfnrrnit A gliAntn pr-Pviqtn riAHR I 7 diromhrp 104A n.

AA9, Art. rnmniA 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un'attività commerciale; va escluso che ricorra il presupposto R.g. n. 12478/2015 dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla ricrogcionp ripi relativi canoni, non firiAll77at alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione"; "Ai sensi della L. i ,. 662 dei 1996, ad. 1, 1.011111cl 203, che ha illudifiLato la L. n. 160 rle! 1975, art. 99 e riella L. n. 45 de! 1 986, art. 3, nelle società accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore"; il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.O.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio, alla Corte d'appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2021. onzionario , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12478-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2021 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 75/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/12/2015 R.G.N. 35/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘`. R.g. n. 12478/2015 RILEVATO che: con sentenza pubblicata il primo dicembre 2015, la Corte d'appello di Trento ha accolto l' appello proposto dall'INPS contro la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto di accoglimento dell' opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di addebito con cui gli era stato intimato, in quaiità di socio ed amministratore di una società in nome collettivo (ia [OSCURATO:SOCIETA]. ) il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti ; la Corte territoriale ha riformato il giudizio del primo giudice ritenendo che, pur coocudo onere deirInps forriire la prova dei presupposti per ii orgere dell'ohhligo contributivo era rimaqto comunque provato che l'appellato; era socio della suddetta società che nell'atto costitutivo conteneva, quale oggetto sociale, l'attività immobiliare comprendente la locazione a terzi di beni immobili o altre realità; la gestione d'attività sportive e turistiche ricettive e di qualunque tipo e forma in o su immobili di sua proprietà o altrui; la costruzione anche con attività diretta d'impresa in proprio e per conto terzi di immobili di carattere rnmmPrriAlP, rPcirlPn7iAlP e industriale, sia privati che pubblici; tali attività rappresentavano oggetto tipico dell'esercizio dell'impresa commerciale per cui doveva necessariamente presupporsi che si trattava di attività imprenditoriale e non di mero godimento di immobili; neppure rilevava la eventuale parziale esecuzione dello scopo sociale indicato nell'atto costitutivo, posto che la società partecipava nella misura del 98 % ad altra società a responsabilità limitata omonima e che il Tombolini quale socio della s.n.c. si era occupato direttamente della gestione dell'attività sociale; contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da successiva menoria, al quale resiste l'Inps con controricorso; CONSIDERATO che:R.g. n. 12478/2015 con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione Uell cll i. COM in 202, 203 e 208 della legge n. (362 del 1996 in relazione all'Art. -RAn r in sintesi, assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha presunto lo svolgimento di un'attività LUI I II I le! Lidie ddlid forma Id SULietclf id prescelta, put occonrIn rimasto provato che l'affluita dona società ora limitata alla ricrnccinno dei canoni di locazione di beni immobili, e in mancanza di un qualsivoglia accertamento sulla prevalenza e abitualità dell'attività svolta dai singoli soci; a tal fine non poteva valere il fatto che il Tombolini fosse socio della s.n.c., posto che l'amministrazione della stessa era affidata ai tre soci , che la s.n.c. aveva ceduto la propria azienda alla A&C Automazioni s.r.i., della quale era diventata soda, mentre l'Arrnenini non faceva parte della s.r.!.; il motivo è fondato; la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 61:3 del 1966 sussiste pci i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero UC: dipendenti, siano organizzate Ull [OSCURATO:PERSONA] eVeliCiliCil 'di LUI id VVI Lì proprio P dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; 11- • 1..:14,.` -I -III: U) dUUldi IU id I [OSCURATO:PERSONA] 1111p1 [OSCURATO:PERSONA] I lidi [OSCURATO:PERSONA] gli Lmel eu i rigrhi rPlAtivi [OSCURATO:PERSONA] gPCtirlOP (ArlrOrrni=' tAIP rPCInigitn nnn 1 2 rirniPCtn pg,r familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata);R.g. n. 12478/2015 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli; tenuto conto che la L. n. 1397 del 1960, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome "I!!°ttiV ° SOCi adcdmnridntari di sociotà in ncdrn>ndit> cmnhjr risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 dei 2010 l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere i'eiemento In prenditoriale del iavore, autonomo, ma pilittosto accomunare cc)mmercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa; nel caso di specie, la Corte ha fondato il suo giudizio esclusivamente sulla base della forma societaria scelta per lo svolgimento dell'attività nonchè sulla natura strumentale dei beni rispetto ad un'attività i cui utili saranno ripartiti tra gli aventi diritto, mentre con riguardo alla prevalenza e abitualità dell'attività svolta dai singoli soci ha dato unico rilievo alla < scelta dei contraenti e tutte quelle derisioni di natura organizzativa P direttiva non solo PCPri itivA materiale, ma anche intellettuale, che sono il necessario presupposto dell'attività meramente operativa ed esecutiva che può anche essere delegata e svolta da un dipendente>;R.g. n. 12478/2015 con riguardo al primo aspetto deve precisarsi che questa Corte ha già CHIC' I idlO pi iiiLipio SCLOI Eli ficii dell'iscrizione nella gestione commercianti, !'attività mera ricrnccinnp dei canoni di i in immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24/05/2018, n. 12981); e che, inoltre, reventuaie impiego dea) schema societario per attività di 111Cr0 godimento, in imrliiFr contracto ron i! rlictOrIStr riceart. 994g 13 nrm pie) trovare ..nn sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti (v. Cass. 30/12/2016, n. 27588); furi-r% ul ccu^nnrin urnesi-t-r, nr%en %/i /5 I r1no i1.V 1., 1 S.I.) I I “.11. v i 1.4 ir'nere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali puzzul ev zt.A0 SVOlgere una funzione probatoria a condizione Li IL gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass.18/2/2000 n. 1852; v. Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass.27/372019, n. 8611); la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la causa rinviata ad altro giudice d'appello affinchè proceda a fare i dovuti accertamenti alla luce dei seguenti principi di diritto; "Piesuppustu impresLirldibiie per i iSLIIlUIIe alla gestione commercianti è, in cnnfnrrnit A gliAntn pr-Pviqtn riAHR I 7 diromhrp 104A n. AA9, Art. rnmniA 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un'attività commerciale; va escluso che ricorra il presupposto R.g. n. 12478/2015 dello svolgimento di attività commerciale nel caso di una società di persone che eserciti un'attività limitata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla ricrogcionp ripi relativi canoni, non firiAll77at alla prestazione di servizi in favore di terzi nè ad atti di compravendita o di costruzione"; "Ai sensi della L. i ,. 662 dei 1996, ad. 1, 1.011111cl 203, che ha illudifiLato la L. n. 160 rle! 1975, art. 99 e riella L. n. 45 de! 1 986, art. 3, nelle società accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore"; il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.O.M. La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio, alla Corte d'appello di Trento. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 marzo 2021. onzionario , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29914/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris