CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 12938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28732-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1199/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28732/2020 Numero sezionale 3800/2022 [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 12938/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Con atto di citazione notificato il 24.8.2017 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al precetto notificatogli, ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della sentenza n. 12/2007, resa dal Tribunale di Benevento, sezione distaccatata di Airola, e confermata in appello. A fondamento dell’opposizione, il Cillo deduceva, inter alia, la mancata notificazione del titolo in forma esecutiva. Con la sentenza impugnata, n. 1199/2020, il Tribunale di Benevento rigettava l’opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Benevento ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, n. 12/2007, oggetto di correzione in data 5.2.2008, affermando in particolare che il titolo, unitamente al provvedimento di correzione suindicato, era stato notificato al debitore opponente in data 10.4.2017; circostanza, questa, risultante dalla precedente sentenza del medesimo ufficio giudiziario n. 1880/2019, non impugnata e quindi passata in giudicato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cillo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28732/2020 Numero sezionale 3800/2022 Francesco, affidandosi a due motivi di ricorso, con i quali lamenta, Numero di raccolta generale 12938/2022Data pubblicazione 22/04/2022 rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 288, 475 e 480 c.p.c. (primo motivo), perché il Tribunale non avrebbe rilevato la mancanza, nel precetto opposto, dell’indicazione circa l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza n. 12/2007 con la pedissequa ordinanza di correzione del 5.2.2008; e la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. (secondo motivo), perché il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della decisione del Tribunale di Benevento n. 1880/2019, contenente la statuizione relativa all’intervenuta notificazione al debitore, in forma esecutiva, del titolo esecutivo di cui si discute (sentenza n. 12/2007) e della relativa ordinanza di correzione. Il ricorso è astrattamente ammissibile in virtù della disposizione di cui all’art. 618, terzo comma, c.p.c., poiché l’opponente contesta la regolarità formale del titolo esecutivo azionato in concreto dal creditore.ù I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono tuttavia inammissibili in quanto il Tribunale ha chiaramente riportato, a pag. 3 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione n. 1880/2019, il cui passaggio in giudicato –pure accertato dal giudice di merito– non è contestato dal ricorrente, contenente l’attestazione del fatto che la sentenza n. 12/2007, sulla base della quale il Tangredi aveva notificato il precetto oggi opposto dal Cillo, era stata notificata, unitamente all’ordinanza di correzione, in forma esecutiva. Tale accertamento non è adeguatamente attinto dal secondo motivo di ricorso, con il quale a ben vedere il Cillo si limita a riproporre la tesi che aveva proposto nella causa definita con la predetta sentenza n. 1880/2019, ovverosia che egli avesse ricevuto soltanto la copia esecutiva dell’ordinanza di correzione. Su tale profilo, tuttavia, appare esaustivo il passaggio della decisione n. 1880/2019 riportato a pag. 3 della sentenza impugnata, secondo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28732/2020 cui “Alla luce della documentazione versata in atti deve, in realtà, Numero sezionale 3800/2022Numero di raccolta generale 12938/2022 ritenersi dimostrata la notifica anche della sentenza”. Data pubblicazione 22/04/2022 Una volta rigettata la seconda censura, concernente appunto l’interpretazione del giudicato derivante dalla già richiamata decisione n. 1880/2019 del Tribunale di Benevento, anche il primo motivo va dichiarato inammissibile, posto che l’omessa indicazione, nel precetto, della data di notificazione del titolo esecutivo costituisce circostanza comunque superata, alla luce della verifica condotta dal giudice di merito circa l’effettivo adempimento, a cura del creditore, dell’onere di preventiva notificazione del titolo esecutivo in concreto azionato”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 08 aprile 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P