CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49581/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si rivolgono critiche alla qualificata condotta ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla disposta confisca, sono generici in quanto privi di concreta censura nei confronti dell'articolata sentenza di appello che si è pronunciata specificamente su entrambi i punti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che censura la parte della decisione che ha confermato la confisca della somma in contante, risulta declinato in fatto e asimmetrico rispetto alla generica doglianza attraverso cui, in sede di gravame al terzo paragrafo del secondo foglio dei motivi, si affermava (in sei righi) la riconducibilità del denaro al padre, la riconducibilità dello stupefacente in luogo diverso (nello scantinato condominiale) e la residenza in altro luogo rispetto a quello del padre di cui non possedevano le chiavi; che, infatti, l'articolato motivo rappresenta per la prima volta in sede di legittimità svariate evenienza mai sottoposte al vaglio delle sedi di merito che aveva, invece, espressamente escluso che la somma di denaro potesse essere del padre del ricorrente, che aveva rilevato che il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza fosse il medesimo in cui era stato trovato materiale certamente utilizzato per la predisposizione delle dosi trovate indosso agli indagati (pag. 4 sentenza del Tribunale) e comunque direttamente collegato alla sostanza sequestrata - questa sì - nello scantinato, che fosse assente ogni prova documentale che potesse ricondurre il denaro ad un prestito anche da parte di privati, che il reddito dei soggetti e le modalità di confezionamento (le banconote erano da tagli di 50, 20 e 10 euro e non, come affermato nel ricorso, da tagli di euro 50 e 20) costituivano elementi significativi tali da corroborare la riconducibilità del denaro in contante della somma di euro 14.900,00 ai ricorrenti che non emerge non fossero in possesso delle chiavi dell'appartamento (ciò in risposta al motivo di gravame, pag. 5 sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende