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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 14115/2025

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25248/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTOn.194/2024 depositata il 30/05/2024, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ. senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Dato atto che il ricorrente ha depositato un atto denominato “memoria integrativa” solo in data 20-5-2025, a fronte di comunicazione della proposta ricevuta il 24-3-2025 e perciò tardivamente, allorché già era sussistente il presupposto per la dichiarazione di estinzione del ricorso, che perciòpermane; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, in quanto il controricorrente ha proposto ricorso incidentale solo condizionato; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25248/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.TARANTOn.194/2024 depositata il 30/05/2024, Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta posto dall’art. 380 - bis cod. proc. civ. senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Dato atto che il ricorrente ha depositato un atto denominato “memoria integrativa” solo in data 20-5-2025, a fronte di comunicazione della proposta ricevuta il 24-3-2025 e perciò tardivamente, allorché già era sussistente il presupposto per la dichiarazione di estinzione del ricorso, che perciòpermane; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio, in quanto il controricorrente ha proposto ricorso incidentale solo condizionato; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso
Decreto Cassazione n. 14115/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris