CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze. Visti gli atti del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]] ADMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, in data 9 gennaio 2023, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]] e per l'effetto annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 26 settembre 2022. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cd. «contestazione a catena». Il Tribunale non avrebbe argomentato in ordine all'affermata sussistenza di un nesso teleologico tra il reato di detenzione e porto di arma commesso a Pisa ed il reato associativo commesso a Livorno in relazione al quale è stata emessa la misura cautelare dichiarata inefficace. A giudizio del ricorrente i giudici dell'appello avrebbero confuso il programma criminoso dell'ipotizzata associazione a delinquere con «il rapporto funzionale che deve legare due reati connessi teleologicamente nel senso richiesto dall'art. 297 c.p.p.» (pag. 2 del ricorso). Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, le armi rinvenute a Pisa non sarebbero state acquistate dal [OSCURATO:PERSONA]] per costituire o mantenere attiva l'associazione né quest'ultima sarebbe stata costituita per acquistare armi con conseguente insussistenza di un nesso teleologico rilevante ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. 2. Il Tribunale, con percorso argomentativo privo di errori di diritto, coerente con le risultanze indiziarie ed ineccepibile in punto di logica, ha ritenuto sussistente una connessione qualificata tra il reato di porto di arma da sparo commesso a Pisa che ha portato all'arresto del [OSCURATO:PERSONA]] e l'associazione a delinquere operativa a Livorno e zone limitrofe da agosto 2018 a maggio 2019. Secondo i giudici dell'appello, infatti, l'arresto del 28 febbraio 2019 «non avrebbe potuto effettuarsi se non vi fossero state le intercettazioni in corso per i reati di cui agli artt. 416 e 629 c.p., reati di cui erano già emersi elementi di prova che consentivano una valutazione in termini di gravità indiziaria» (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). La motivazione appare adeguata e priva di illogicità manifeste laddove i giudici di appello affermano che il MAURATAJ ha acquistato le armi sequestrategli per fronteggiare di un gruppo di connazionali con i quali il ricorrente aveva avuto una violenta discussione in una discoteca per vendicarsi dell'affronto subito. Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta sussistente la connessione teleologica in considerazione del fatto che «la finalità dell'organizzazione è quella di impiegare i sodali come addetti alla sicurezza dei locali notturni di cui intendono acquisire l'esclusiva, essendo ciò finalizzata la commissione di una serie di reati, tra cui l'utilizzo di armi» (pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza (vedi Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132 - 01; Sez. 1, n. 47399 del 15/07/2022, Mazzotta, non massimata). 3. In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione oggetto di ricorso contenga una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta l'attribuzione di significato dimostrativo agli elementi indiziari valorizzati nell'ambito del percorso argomentativo seguito dai giudici dell'appello. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de