CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2021
Cassazione n. 19711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con epigrafe la Corte d'assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze presupposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Osservava che i fatti erano slegati gli uni dagli altri e che non sarebbe stato possibile riconoscere il regime della continuazione. L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] escludeva la Corte d'assise che fosse legato al clan Iovine 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riT ;-r-Ho a etto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, !nfa'J.i, '‹:3; .1. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono, in buona parte, neiia riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha spiegato le ragioni per le quali ha negato il vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze presupposte. Si : -at; ,- ,?- 'nvero, di fatti non collegati e l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] era ritneuto estraneo ai clan Ciò posto :-,corno non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'a7.t. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara ir -unn-Hssib.le il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a! V.r2Si-IME''''''D della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma i: 23 ottobre 2021. Il ConsigPere est:ensore Il Presidente ytonic p )o Casa , i