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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 06784/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO depositata il 15/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 27/2/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento penale svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’opposizione, che verteva solo sulla congruità della liquidazione.

Il Tribunale reputava che il compenso era stato liquidato in conformità dei parametri di cui al DM n. 55/2014, che pone solo un limite massimo al riconoscimento dell’onorario, essendo la tabella utilizzata dal giudice nel provvedimento opposto conforme ai criteri citati ed alla previsione di cui all’art. 106 bis del DPR n. 115/2002.

In particolare, doveva evidenziarsi che il procedimento si era concentrato in una sola udienza nella quale il difensore aveva chiesto il proscioglimento del proprio assistito e che la vicenda non si presentava come complessa.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 12 Ric. 2020 n. 3526 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e dall’art. 2 co. 2 della legge n. 248/2006.

Si deduce che nella richiesta la ricorrente aveva già calcolato i compensi sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per l’attività giudiziale in sede penale, ed in relazione alla difesa svoltasi dinanzi al GUP, essendosi poi provveduto alla riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, in relazione ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L’ammontare così determinato era pari quindi ad € 1.290,00 (essendosi decurtato di un terzo il valore minimo pari ad € 1.935,00).

Il Tribunale ha invece ritenuto che anche tale importo minimo, all’esito della decurtazione, fosse ancora suscettibile di riduzione, essendosi fatto riferimento alla possibilità di un’ulteriore riduzione del 20%.

La soluzione però non tiene conto del fatto che alla vicenda trova applicazione l’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 che non consente la riduzione dei valori medi dei parametri in misura eccedente il 50%.

La soluzione impugnata, che ha liquidato i compensi in misura pari ad € 912,00, ha quindi violato il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari.

Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo nonché dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, assumendo che la decurtazione di un terzo posta da tale ultima previsione non può che operare sui compensi già Ric. 2020 n. 3526 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 ridotti in misura non eccedente il 50%, come previsto dall’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014 nella versione applicabile alla fattispecie.

Rilevato che i motivi pongono la questione relativa alla derogabilità dei minimi tabellari previsti dal D.M. 37/2018, per i quali è stata già rimessa altra controversia ala pubblica udienza con ordinanza di questa Corte n. 9564/2020sollevato in ricorso e nella memoria illustrativa, la causa debba essere rimessa alla pubblica e che debba quindi rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione.

PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 9564/2020.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 3526 sez.

M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3526-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO depositata il 15/12/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ex art. 170 del DPR n. 115 del 2002, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data 27/2/2019 in favore dell’opponente, ed in relazione ai compensi maturati per la difesa prestata in un procedimento penale svoltosi dinanzi allo stesso Tribunale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’opposizione, che verteva solo sulla congruità della liquidazione. Il Tribunale reputava che il compenso era stato liquidato in conformità dei parametri di cui al DM n. 55/2014, che pone solo un limite massimo al riconoscimento dell’onorario, essendo la tabella utilizzata dal giudice nel provvedimento opposto conforme ai criteri citati ed alla previsione di cui all’art. 106 bis del DPR n. 115/2002. In particolare, doveva evidenziarsi che il procedimento si era concentrato in una sola udienza nella quale il difensore aveva chiesto il proscioglimento del proprio assistito e che la vicenda non si presentava come complessa. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 12 Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 e dall’art. 2 co. 2 della legge n. 248/2006. Si deduce che nella richiesta la ricorrente aveva già calcolato i compensi sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per l’attività giudiziale in sede penale, ed in relazione alla difesa svoltasi dinanzi al GUP, essendosi poi provveduto alla riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, in relazione ai compensi spettanti al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L’ammontare così determinato era pari quindi ad € 1.290,00 (essendosi decurtato di un terzo il valore minimo pari ad € 1.935,00). Il Tribunale ha invece ritenuto che anche tale importo minimo, all’esito della decurtazione, fosse ancora suscettibile di riduzione, essendosi fatto riferimento alla possibilità di un’ulteriore riduzione del 20%. La soluzione però non tiene conto del fatto che alla vicenda trova applicazione l’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 37/2018 che non consente la riduzione dei valori medi dei parametri in misura eccedente il 50%. La soluzione impugnata, che ha liquidato i compensi in misura pari ad € 912,00, ha quindi violato il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari. Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme di cui al primo motivo nonché dell’art. 106 bis del DPR n. 115/2002, assumendo che la decurtazione di un terzo posta da tale ultima previsione non può che operare sui compensi già Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3526/2020 Numero sezionale 1615/2022 Numero di raccolta generale 6784/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 ridotti in misura non eccedente il 50%, come previsto dall’art. 12 co. 1 del DM n. 55/2014 nella versione applicabile alla fattispecie. Rilevato che i motivi pongono la questione relativa alla derogabilità dei minimi tabellari previsti dal D.M. 37/2018, per i quali è stata già rimessa altra controversia ala pubblica udienza con ordinanza di questa Corte n. 9564/2020sollevato in ricorso e nella memoria illustrativa, la causa debba essere rimessa alla pubblica e che debba quindi rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione di cui all’ordinanza interlocutoria n. 9564/2020. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 3526 sez. M2 - ud. 11-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R
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