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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29876/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/terrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della conforme richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/01/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 8/09/2021, irrevocabile il 25/10/2021.

Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale di cui a quest'ultima sentenza, trattandosi della terza sospensione condizionale di pena concessa dal Giudice di primo grado, ignorando che Taormina ne aveva già usufruito due volte, in quanto la pronuncia era resa in data 9/01/2019 e la sentenza che riconosceva per la seconda volta il beneficio diveniva irrevocabile successivamente ossia il 21 giugno 2019 (e pertanto non risultava dal certificato del casellario giudiziale in possesso del Tribunale).

Ha, inoltre, ribadito che non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto di valutazione implicita da parte del giudice di appello e che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva; e che, pertanto, essendosi verificato il presupposto ostativo di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. proc. pen., il beneficio va revocato.

2. Avverso detta ordinanza Taormina, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e in particolare rilevando che non si è tenuto conto che il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. di Palermo del 5 febbraio 2018, esecutivo in data 21 giugno 2019, fosse stato tardivamente registrato nel certificato del casellario giudiziale e che in ogni caso il reato per cui vi fu condanna con sospensione condizionale della pena è stato oggetto di depenalizzazione ex art. 18 d.

Igs. n. 27 del 2001.

Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del principio per cui è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432: in motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva).

Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura.

Invero, la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365).

2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/terrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, in accoglimento della conforme richiesta del Procuratore generale presso la stessa Corte, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di Palermo in data 9/01/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza in data 8/09/2021, irrevocabile il 25/10/2021. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale di cui a quest'ultima sentenza, trattandosi della terza sospensione condizionale di pena concessa dal Giudice di primo grado, ignorando che Taormina ne aveva già usufruito due volte, in quanto la pronuncia era resa in data 9/01/2019 e la sentenza che riconosceva per la seconda volta il beneficio diveniva irrevocabile successivamente ossia il 21 giugno 2019 (e pertanto non risultava dal certificato del casellario giudiziale in possesso del Tribunale). Ha, inoltre, ribadito che non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto di valutazione implicita da parte del giudice di appello e che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva; e che, pertanto, essendosi verificato il presupposto ostativo di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. proc. pen., il beneficio va revocato. 2. Avverso detta ordinanza Taormina, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e in particolare rilevando che non si è tenuto conto che il decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. di Palermo del 5 febbraio 2018, esecutivo in data 21 giugno 2019, fosse stato tardivamente registrato nel certificato del casellario giudiziale e che in ogni caso il reato per cui vi fu condanna con sospensione condizionale della pena è stato oggetto di depenalizzazione ex art. 18 d. Igs. n. 27 del 2001. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. La Corte di appello di Palermo ha fatto corretta applicazione del principio per cui è legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello di appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432: in motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva). Infondato è anche l'ulteriore profilo di censura. Invero, la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragotti, Rv. 282365). 2. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
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