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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 14859/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13566/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011 e cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014, causa scioglimento, elettivamente domiciliati in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, con studio in Minervino di Lecce, via Galilei n. 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Cristina ROTA, con sede in Otranto (LE) [OSCURATO:PERSONA] DI Paola n. 30, — intimata — avverso la sentenza n. 4783/2016, emessa e depositata il 10.11.2016, non notificata, dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica nel procedimento avente n. 6058/2015; rilevato che sono decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 384, comma 3, c.p.c. alle parti; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR° ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 4783/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lecce.

2. In particolare e per quanto rileva in questa sede, i ricorrenti presentarono ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sulla fattura n. 1/12 e sulle relative scritture contabili, ed ottennero l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna intimata per euro 3.630,00 oltre interessi moratori e spese della procedura Instaurato il giudizio di opposizione, il Giudice di Pace, sulla scorta dell'istruttoria espletata, delle prove testimoniali e delle scritture contabili di entrambe le società, accolse l'opposizione con sentenza n. 53/2015, non notificata, e condannò la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite.

Il successivo giudizio di appello, introdotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, si concluse con sentenza n. 4783/2016 con la quale il Tribunale di Lecce confermò la decisione di primo grado in forza del mancato raggiungimento della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'odierno ricorrente.

3. Come premesso, avverso la sentenza di secondo innanzi indicata ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quaiità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALORO la contribuente con 3 motivi mentre la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

4. All'adunanza, fissata il 14 dicembre 2021, il Collegio, dopo rilevato d'ufficio la questione relativa alla legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR° di proporre l'appello, nonostante fosse già estinta, ha concesso alla parte ricorrente ed al P.G. il termine di cui agli artt. 384, comma 3, e 101, cpv, c.p.c.

Scaduto il termine, in assenza di deposito di osservazioni da parte dei ricorrenti e del P.G., il ricorso è stato deciso in camera di consiglio il 14 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.S1 rileva preliminarmente che il giudizio non poteva essere proseguito e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. 2.Risulta, infatti, dagli atti che [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011, fosse stata cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014 e che la stessa società avesse proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecce n. 53/2015, quando cioè la stessa era già estinta. 2.1.Emerge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito nel presente giudizio nella qualità di soci amministratori e legali I( rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALORO, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011 e cancellata dal predetto registro registro in data 21/10/2014. 2.2.Deve al riguardo rammentarsi che "la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in ct.fl si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità"(Cass., n. 24853/2018). 2.3.Invero, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Certe "...a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate".

Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass.

S.U. n. 6070/2013) - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418/01; Cass. n. 20874/04; Cass. n. 23765/08)".Qualora, dunque, come nella fattispecie, l'appello sia stato proposto dalla società estinta e non dai soci, "si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo.

Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove" (Cfr. Cass. n. 25275/2014).

2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba, quindi, essere cassata senza rinvio atteso che il giudizio non poteva essere validamente proseguito, essendo stato interposto appello da società oramai estinta.

Deve, infine, confermarsi la liquidazione delle spese così come determinata nel giudizio di merito mentre il giudizio di legittimità nulla deve disporsi in merito essendo rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] senza rinvio la sentenza impugnata.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità non essendosi costituita [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado nella misura di euro 1.053,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13566/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011 e cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014, causa scioglimento, elettivamente domiciliati in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, con studio in Minervino di Lecce, via Galilei n. 20; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Cristina ROTA, con sede in Otranto (LE) [OSCURATO:PERSONA] DI Paola n. 30, — intimata — avverso la sentenza n. 4783/2016, emessa e depositata il 10.11.2016, non notificata, dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica nel procedimento avente n. 6058/2015; rilevato che sono decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 384, comma 3, c.p.c. alle parti; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR° ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 4783/2016, emessa dal Giudice di Pace di Lecce. 2. In particolare e per quanto rileva in questa sede, i ricorrenti presentarono ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sulla fattura n. 1/12 e sulle relative scritture contabili, ed ottennero l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti dell'odierna intimata per euro 3.630,00 oltre interessi moratori e spese della procedura Instaurato il giudizio di opposizione, il Giudice di Pace, sulla scorta dell'istruttoria espletata, delle prove testimoniali e delle scritture contabili di entrambe le società, accolse l'opposizione con sentenza n. 53/2015, non notificata, e condannò la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite. Il successivo giudizio di appello, introdotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, si concluse con sentenza n. 4783/2016 con la quale il Tribunale di Lecce confermò la decisione di primo grado in forza del mancato raggiungimento della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria dell'odierno ricorrente. 3. Come premesso, avverso la sentenza di secondo innanzi indicata ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quaiità di soci amministratori e legali rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALORO la contribuente con 3 motivi mentre la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 4. All'adunanza, fissata il 14 dicembre 2021, il Collegio, dopo rilevato d'ufficio la questione relativa alla legittimazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR° di proporre l'appello, nonostante fosse già estinta, ha concesso alla parte ricorrente ed al P.G. il termine di cui agli artt. 384, comma 3, e 101, cpv, c.p.c. Scaduto il termine, in assenza di deposito di osservazioni da parte dei ricorrenti e del P.G., il ricorso è stato deciso in camera di consiglio il 14 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.S1 rileva preliminarmente che il giudizio non poteva essere proseguito e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. 2.Risulta, infatti, dagli atti che [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALOR°, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011, fosse stata cancellata dal predetto registro in data 21/10/2014 e che la stessa società avesse proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Lecce n. 53/2015, quando cioè la stessa era già estinta. 2.1.Emerge, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito nel presente giudizio nella qualità di soci amministratori e legali I( rappresentanti della società estinta [OSCURATO:SOCIETA]. di Fabio MICOLANI e [OSCURATO:PERSONA] CALORO, iscritta al Registro delle imprese (CCIAA di LECCE) in data 01.04.2011 e cancellata dal predetto registro registro in data 21/10/2014. 2.2.Deve al riguardo rammentarsi che "la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in ct.fl si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l'estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l'evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità"(Cass., n. 24853/2018). 2.3.Invero, come hanno statuito le Sezioni Unite di questa Certe "...a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ne discende che i soci, successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all'ente (Cass. S.U. n. 6070/2013) - la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 9418/01; Cass. n. 20874/04; Cass. n. 23765/08)".Qualora, dunque, come nella fattispecie, l'appello sia stato proposto dalla società estinta e non dai soci, "si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l'inammissibilità dell'atto che lo promuove" (Cfr. Cass. n. 25275/2014). 2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata debba, quindi, essere cassata senza rinvio atteso che il giudizio non poteva essere validamente proseguito, essendo stato interposto appello da società oramai estinta. Deve, infine, confermarsi la liquidazione delle spese così come determinata nel giudizio di merito mentre il giudizio di legittimità nulla deve disporsi in merito essendo rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio di legittimità non essendosi costituita [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado nella misura di euro 1.053,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori di