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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 29528/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 32373/18 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 luglio 2018 n. 5204; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso daparte della scuola stessa; Oggetto:medici specializzandi -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza dellatardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 18692 del 2011 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 26.7.2018 n. 5204 la Corte d’appello diRoma ha escluso che un eventuale diritto al risarcimento fosse prescritto, ed accolto la domanda.

4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio, fondato su un motivo ed illustrato da memoria.

Le controparti hanno resistito con controricorso.

5. Con ordinanza interlocutoria 14.9.2021 n. 24712 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sul presupposto che rispetto ai motivi di impugnazione fosse pregiudiziale l’esito della questione di pregiudizialità comunitaria sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea dalle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza 29.10.2020 n. 23901.

La trattazione del ricorso è stata fissata nuovamente ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Prima della adunanza camerale odierna l’amministrazione ricorrente ha depositato una seconda memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio, deducendola violazione di sette diverse norme del codice civile, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea e della Direttiva 1982/76/CEE, prospetta una censura così riassumibile: -) ambedue gli attori si iscrissero alla scuola di specializzazione (radiodiagnostica) nell’anno accademico 1981-1982; -) il diritto alla adeguata remunerazione, previsto dall’Allegato alla Direttiva 1982/76, spetta solo a coloro che si sono iscritti ad una scuola di specializzazione “a partire dal 1982”; -) gli attori pertanto non avevano diritto ad alcun risarcimento, perché nel momento in cui iscrissero alla scuola di specializzazione non avevano diritto ad alcun compenso.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio.

La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causaC-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima.

Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”.

Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983.

In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione.

3. La sentenza impugnata ha accolto la domanda attorea, liquidando agli attori il risarcimento solo per tre dei quattro anni di duratadella scuola di specializzazione, escludendo l’anno accademico 1981-1982.

La decisione è quindi conforme ai princìpi sopra riassunti.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della obiettiva incertezza della questione, risolta solo con l’intervento della Corte di Lussemburgo.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 32373/18 proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura delloStato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 luglio 2018 n. 5204; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso daparte della scuola stessa; Oggetto:medici specializzandi -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza dellatardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 18692 del 2011 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 26.7.2018 n. 5204 la Corte d’appello diRoma ha escluso che un eventuale diritto al risarcimento fosse prescritto, ed accolto la domanda. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio, fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Le controparti hanno resistito con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria 14.9.2021 n. 24712 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, sul presupposto che rispetto ai motivi di impugnazione fosse pregiudiziale l’esito della questione di pregiudizialità comunitaria sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea dalle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza 29.10.2020 n. 23901. La trattazione del ricorso è stata fissata nuovamente ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Prima della adunanza camerale odierna l’amministrazione ricorrente ha depositato una seconda memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio, deducendola violazione di sette diverse norme del codice civile, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea e della Direttiva 1982/76/CEE, prospetta una censura così riassumibile: -) ambedue gli attori si iscrissero alla scuola di specializzazione (radiodiagnostica) nell’anno accademico 1981-1982; -) il diritto alla adeguata remunerazione, previsto dall’Allegato alla Direttiva 1982/76, spetta solo a coloro che si sono iscritti ad una scuola di specializzazione “a partire dal 1982”; -) gli attori pertanto non avevano diritto ad alcun risarcimento, perché nel momento in cui iscrissero alla scuola di specializzazione non avevano diritto ad alcun compenso. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di giustizia la medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio. La Corte di giustizia dell’unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causaC-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 3. La sentenza impugnata ha accolto la domanda attorea, liquidando agli attori il risarcimento solo per tre dei quattro anni di duratadella scuola di specializzazione, escludendo l’anno accademico 1981-1982. La decisione è quindi conforme ai princìpi sopra riassunti. 4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della obiettiva incertezza della questione, risolta solo con l’intervento della Corte di Lussemburgo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in
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