CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 23131/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale,propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale diSorveglianza di Catanzaro in data 9 febbraio 2026 ha rigettato il ricorso propostodal medesimo avverso i provvedimenti con cui il Magistrato di sorveglianza diCosenza ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio aspese dello Stato in data 16.10.2025 e 23.10.2025.Con un unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 d.p.r n.115 del 2002 con la conseguente manifesta illogicità, mancanza econtraddittorietà della decisione.Rileva che nel caso in esame la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza éstata determinata dalla mancata indicazione del numero del procedimento disorveglianza con conseguente violazione di legge, atteso che tale indicazione éprevista solo se l’istanza é collegata ad un processo già pendente e non invece,come nella specie, ove l’istanza é collegata ad una richiesta di detenzionedomiciliare.2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Va premesso che il ricorso per cassazione, in subiecta materia, è consentitosoltanto per violazione di legge (ex artt. 99 e 113 d.p.r. n. 115 del 2002). LeSezioni Unite hanno chiarito, con formulazione di portata generale, che nelconcetto di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e lamera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlateall'inosservanza di precise norme processuali.Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, vaesclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibiledenunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta laviolazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo dellamotivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 25080 del 28-5-2003,Rv. 224611). Questo vizio è ravvisabile allorché la motivazione siacompletamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendereoscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. La carenza assoluta diun riconoscibile apparato argomentativo, anche in ordine a singoli momentiesplicativi, essendo qualificabile come inosservanza della specifica normaprocessuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione deiprovvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza delvizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici dellamotivazione.2. Il ricorso, ammissibile nei limiti in cui deduce violazioni di legge ex art. 99d.P.R. n. 115 del 2002, è fondato.3. L'art. 79 del d.P.R. n.115 del 2002, nel disciplinare il contenuto della richiesta,prevede, tra gli altri requisiti, che: «L'istanza è redatta in carta semplice e, apena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio el'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente ...».Come chiarito da Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 270796, conprincipio che si intende confermare, la pretesa della specifica indicazione delprocesso a cui fa riferimento l'istanza, è voluta dalla disposizione normativa solonel caso in cui il processo sia «già pendente». Sicché, quando la richiesta èallegata a un'istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, quindi aun processo che non è pendente, l'ammissione al gratuito patrocinio va imputataalla procedura che viene iniziata con la domanda proposta al Tribunale disorveglianza.Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta allegata all'istanza didetenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199 del 2010 presentata al magistrato disorveglianza di Cosenza.4. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza contrasmissione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rinvia, per l’ulteriore corso alPresidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.Così deciso il 18 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]