CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Valter ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 187, comma 7, codice strada, per essersi rifiutato, a richiesta della PG procedente che aveva ritenuto esistente una sintomatologia legittimante il controllo, di sottoporsi agli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica (in Cesate il 25/12/2019); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici territoriali hanno motivatamente escluso l'obbligo dell'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen nell'ipotesi in cui non si proceda all'accertamento opponendovi un rifiuto l'interessato, interpretazione invero coerente con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, secondo cui tale obbligo, infatti, è finalizzato a consentire la presenza del difensore, funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (sez. 4, n. 4896 del 16/1/2020, Lachhab, Rv. 278579-01; n. 29275 del 12/6/2019, Chatoubi, Rv. 278547-01; n. 40275 del 19/7/2019, Jaha, Rv. 278548-03; n. 29939 del 23/9/2020, Merlino, Rv. 280028-01; n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01; n. 16816 del 14/1/2021, Pizio, Rv. 281072-01; n. 33594 del 10/2/2021, Brune/li, Rv. 281745-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] rranti D E POSITA