CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09278/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente, reca la dicitura "è vera e autentica", con firma del difensore, in calce alla firma del [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso per cassazione, «a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) considerato anche che, in ogni caso, i motivi di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'art. dell'art. 648 cod. pen., sono inammissibili, in quanto aspecifici, non confrontandosi, il ricorrente, con la congrua e non manifestamente illogica motivazione, con cui sono stati adeguatamente individuati gli elementi costitutivi del reato ascritto e correttamente applicati al caso di specie i consolidati principi giurisprudenziali sul tema (v., ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01: ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre