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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06095/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 27 maggio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 26 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che, l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale in merito alla ricorrenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, si appalesa come manifest-mente infondato attesa la riconosciuta consapevolezza da parte del reo dell'origine delittuosa ene, almeno in termini di rappresentazione, da parte sua iclella concreta possibilità della sua provenienza illecita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 27 maggio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 26 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che, l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale in merito alla ricorrenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, si appalesa come manifest-mente infondato attesa la riconosciuta consapevolezza da parte del reo dell'origine delittuosa ene, almeno in termini di rappresentazione, da parte sua iclella concreta possibilità della sua provenienza illecita; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris