CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 35782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
y1351'B2 ORDINANZA sul ricorso 31148-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]11.ANNI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA N. 396/2019 e la SENTENZA N. 397/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con le sentenze in epigrafe, in accoglimento degli appelli della Regione [OSCURATO:PERSONA], ha respinto le opposizioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso le ordinanze con le quali, in data 12/10/2011 e 13/12/2011, la Regione [OSCURATO:PERSONA] gli aveva, rispettivamente, ingiunto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, il pagamento di C. 35.339,80, a titolo di restituzione delle somme erogate, e il pagamento di C. 21.424,80, a titolo di sanzione amministrativa, per aver indebitamente percepito, mediante esposizione dì dati e notizie falsi, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità 2005-2006 a carico del [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia e del [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, innanzitutto, che la sentenza adottata dal tribunale di Macerata, che aveva assolto l'opponente in mancanza di "elementi sufficienti a far ritenere che la residenza indicata nella richiesta fosse fittizia e che dunque la relativa dichiarazione fosse falsa", non poteva avere, nei giudizi in esame, l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione prevista dall'art. 654 c.p.p., la quale, al contrario, presuppone uno specifico accertamento da parte del giudice penale circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione allo stesso dell'imputato e non sussiste, invece, quando, come nel caso in esame, l'assoluzione sia stata determinata dall'insufficienza degli elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità dello stesso all'imputato. 1.3. La corte, poi, dopo aver premesso, in fatto, che i bandi di accesso ai contributi percepiti dall'opponente prevedevano, quali requisiti essenziali per poterne beneficiare, la residenza, la sede legale ed il domicilio in uno dei Comuni svantaggiati della Regione [OSCURATO:PERSONA] e che l'opponente aveva presentato una domanda di concessione dei contributi relativi alle annualità 2005-2006 dichiarando di risiedere nel territorio del Comune di Sant'Angelo in Pontano, ha ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese "in sede di sommarie informazioni testimoniali" da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile in cui l'opponente aveva dichiarato la sua residenza, (le quali "possono assumere rilievo probatorio nel presente giudizio e devono Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 essere poste a fondamento della presente pronuncia tanto più perché fatte oggetto della deposizione resa dall'ispettore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha confermato quanto svoltosi in sua presenza e risultante dal richiamato verbale"), e della "natura puramente formale della residenza fissata dall'...appellato nel territorio del Comune svantaggiato", quale emerge della predette dichiarazioni, che, in realtà, l'opponente [OSCURATO:PERSONA] non avesse in quel luogo, e quindi nel territorio del predetto Comune, la propria residenza effettiva, e cioè il luogo, pur se corrispondente ai dati anagrafici, della sua "dimora abituale", ovvero "il luogo della presenza di fatto costituente così il centro delle proprie relazioni familiari e sociali", non potendo, per contro, rilevare né le dichiarazioni rese dal responsabile amministrativo del Comune, che si era limitata a confermare la regolarità amministrativa del procedimento di concessione della residenza, né quelle della moglie dell'appellato, la quale si è limitata ad affermare che il marito, dall'estate del 2004 e fino all'autunno del 2008, aveva trasferito la propria residenza a Sant'Angelo in Pontano senza aggiungere nulla circa la sua dimora abituale in tale luogo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 23/10/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione delle sentenze, dichiaratamente non notificate. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto nei confronti di due sentenze. 2.3. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la mancata applicazione dell'art. 654 c.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che la sentenza n. 52/2013, passata in giudicato il 3/4/2013, con la quale il tribunale di Macerata lo aveva assolto per l'insussistenza del fatto dall'accusa di aver falsamente attestato la propria residenza nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, potesse avere, nei giudizi in esame, l'efficacia preclusiva prevista dall'art. 654 c.p.p., senza, tuttavia, considerare che, al contrario, in tali giudizi, si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale e, che, per tale motivo, la sentenza penale di assoluzione non poteva che avere negli stessi l'effetto di giudicato, avendo il giudice penale definitivamente accertato che l'opponente non aveva fatto alcuna falsa dichiarazione perché la sua residenza in Sant'Angelo in Pontano, essendo stata rilasciata previo accertamento da parte della polizia municipale circa l'effettiva presenza al domicilio indicato, era stata, tra il 19 luglio 2004 e il 10 ottobre 2008, effettiva. 3.2. Il motivo è inammissibile. Ed infatti, in virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione, come giustamente affermato dalla corte d'appello, è idoneo a produrre effetti preclusivi (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuire questo all'imputato: non anche quando (indipendentemente dalla formula utilizzata) l'assoluzione sia stata, in concreto, determinata (com'è accaduto, alla luce delle risultanze della sentenza di assoluzione riprodotte in ricorso e nella pronuncia impugnata, nel caso in Ric. 2019 n. 31148 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022 esame, e cioè la mancanza di "elementi sufficienti a far ritenere che la residenza indicata nella richiesta fosse fittizia e che dunque la relativa dichiarazione fosse falsa") dall'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato (cfr. Cass. n. 20325 del 2006; Cass. n. 22883 del 2007; Cass. n. 5676 del 2010; Cass. n. 4764 del 2016). 3.3. D'altra parte, premesso che l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio in sede di legittimità (Cass. SU n. 13916 del 2006; Cass.n. 16675 del 2011; Cass. n. 1534 del 2018; Cass. n. 12754 del 2022) e che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. SU n. 24664 del 2007), rileva il collegio che, come emerge dalla sentenza resa dal tribunale di Macerata in data 6/2/2013, che ha assolto l'imputato dall'accusa di aver falsamente attestato la propria residenza nel Comune di Sant'Angelo in Pontano, la Regione [OSCURATO:PERSONA] non si era costituita parte civile nel relativo giudizio. Ed è, invece, noto come questa Corte abbia da tempo sottolineato che l'art. 654 c.p.p. (diversamente dall'art. 652 c.p.c., relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno) esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione (Cass. n. 4961 del 2010; Cass.n. 30838 del 2018). L'efficacia di giudicato della sentenza penale Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, infatti, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. E poiché l'art. 654 c.p.p. limita, sotto l'aspetto soggettivo, gli effetti del giudicato penale che esso prevede ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale, un tale effetto non si può profilare a vantaggio dell'imputato e verso le altre parti del giudizio civile se queste non si siano, come nel caso in esame, costituite parti civili nel processo penale (Cass. n. 2975 del 2005, la quale, in un'azione di responsabilità nei confronti di amministratore di s.r.I., ha ritenuto che alla sentenza penale non potesse riconoscersi efficacia di giudicato in ordine all'accertamento negativo dei fatti materiali assunti ad oggetto della imputazione penale di bancarotta, non essendosi il fallimento della società ed uno dei soci costituiti parti civili nel processo penale). Ne consegue che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a ordinanza sanzionatoria di illecito amministrativo, il giudicato penale di assoluzione, nella specie del trasgressore per non aver commesso il fatto, non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, non intervenuti nel relativo processo (Cass. n. 11352 del 2014; Cass. n. 15344 del 2020, secondo la quale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, come quello di opposizione a cartella esattoriale, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, quale l'ente impositore, che non abbiano partecipato al relativo processo; Cass. n. 20325 del 2006, la quale, nel fare applicazione del suindicato principio in materia di responsabilità da circolazione stradale, con riferimento a giudizio Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 di risarcimento dei danni promosso - in conseguenza di sinistro determinato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale- dal danneggiato nei confronti della società concessionaria dell'appalto della relativa manutenzione, ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione formatosi nei confronti del legale rappresentante della società medesima, in quanto tratto a giudizio nella qualità di imputato senza che la stessa venisse anch'essa ivi citata, ai sensi dell'art.83 c.p.p., quale responsabile civile). 3.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la mancata applicazione dell'art. 512 c.p.p., anche in relazione all'art. 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto di porre a fondamento delle sua decisioni le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da [OSCURATO:PERSONA], senza, tuttavia, considerare che tali dichiarazioni non sono state confermate nel dibattimento penale e, quindi, a norma dell'art. 512 c.p.p., non erano utilizzabili né nel processo penale né, di conseguenza, in quello civile, non potendo il giudice di tale giudizio avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale, come nel caso delle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari. 3.5. Il motivo è inammissibile. La corte d'appello, infatti, ha correttamente ritenuto che le dichiarazioni rese "in sede di sommarie informazioni testimoniali" da [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'immobile in cui l'opponente aveva dichiarato la sua residenza, "possono assumere rilievo probatorio nel presente giudizio e devono essere poste a fondamento della presente pronuncia". Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nell'ordinamento processuale vigente, manca Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, come le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in un procedimento penale e, in particolare, gli elementi probatori emergenti dalle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. n. 1593 del 2017; Cass. n. 19521 del 2019; Cass. n. 18025 del 2019), a prescindere, evidentemente, dalla loro conferma in sede dibattimentale, che rileva unicamente ai fini del perfezionamento della relativa prova nel processo penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione (se non altro perché "fatte oggetto della deposizione resa dall'ispettore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha confermato quanto svoltosi in sua presenza e risultante dal richiamato verbale"), si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio (essendo emerso dalle stesse la "natura puramente formale della residenza fissata dall'...appellato nel territorio del Comune svantaggiato") e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (come le dichiarazioni rese dal responsabile amministrativo del Comune, che si era limitata a confermare la regolarità amministrativa del procedimento di concessione della residenza, e quelle della moglie dell'appellato, la quale si è limitata ad affermare che il marito, dall'estate del 2004 e fino all'autunno del 2008, aveva trasferito la propria residenza a Sant'Angelo in Pontano senza aggiungere nulla circa la sua dimora abituale in tale luogo), non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si Ric. 2019 n. 31148- Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. Cass. n. 3689 del 2021; Cass. n. 8459 del 2020; Cass.n. 18025 del 2019; Cass. n. 17392 del 2015; Cass. n. 1593 del 2017; Cass. n. 9843 del 2014; Cass. n. 2168 del 2013; Cass. n. 15714 del 2010; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 14766 del 2007; Cass. n. 8585 del 1999). 3.6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa o mancata applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha valutato secondo il suo prudente apprezzamento tutte le prove testimoniali e documentali raccolte in giudizio. 3.7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, invertendo l'onere della prova, non ha considerato che la Regione [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo dimostrato i fatti posti a fondamento della propria domanda, e cioè che il ricorrente, negli anni di erogazione del contributo, non fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.8. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. La ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che l'opponente avesse avuto un'effettiva residenza nel territorio del Comune di Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 _-- __---- ( Sant'Angelo in Pontano. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014), rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 10 e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d'appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto - prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè l'effettività della residenza dichiarata dall'opponente nel territorio di un Comune svantaggiato) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio - che la residenza dichiarata dall'opponente nella domanda di concessione dei contributi relativi alle annualità avesse una "natura puramente formale", essendo, in realtà, emerso che non avesse in quel luogo la sua "dimora abituale", ovvero "il luogo della presenza di fatto costituente così il centro delle proprie relazioni familiari e sociali". 3.9. Ed una volta escluso, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che l'opponente abbia avuto la propria residenza effettiva nel territorio del Comune svantaggiato, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell'opposizione dallo stesso proposta avverso le ordinanze con le quali, in data 12/10/2011 e 13/12/2011, la Regione [OSCURATO:PERSONA] gli aveva, rispettivamente, ingiunto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della I. n. 898 del 1986, il pagamento di C. 35.339,80, a titolo di restituzione delle somme erogate, e il pagamento di C. 21.424,80, a titolo di sanzione amministrativa, proprio per aver indebitamente percepito, mediante esposizione di dati e notizie falsi, vale a dire la residenza in Comune ricompreso in zone svantaggiate, contributi relativi all'annualità Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 2005-2006 a carico del [OSCURATO:PERSONA] di Garanzia e del [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA]. 3.10. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., è, del resto, configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come pretende il ricorrente, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 13395 del 2018). 3.11. Nello stesso modo, poiché l'art. 116 c.p.c. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso, oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi (Cass. n. 26965 del 2007; in senso conforme: Cass. n. 20119 del 2009; Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 n. 13960 del 2014; Cass. 11892 del 2016). La violazione dell'art.116 c.p.c. è, dunque, al più idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. ma solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normative, secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 1606 del 2017). Tale violazione, pertanto, non può essere ravvisata, come invece pretende il ricorrente, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove". In tema di ricorso per cassazione, infatti, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, Ric. 2019 n. 31148 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 ai sensi del novellato art. 360 n. 5 cit., ma nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. SU n. 20867 del 2020; Cass. n. 1229 del 2019). . 4. Il ricorso, quindi, essendo stato fondato su motivi inammissibili, dev'essere, a sua volta, dichiarato inammissibile (con il conseguente assorbimento dell'eccezione sollevata dalla Regione d'inammissibilità del ricorso in quanto congiuntamente proposto nei confronti di due sentenze). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del • ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17