Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 37702/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 15/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di ricusazione nei riguardi del Presidente del Collegio e del Consigliere relatore del procedimento n. 44259/2022 R.G.N. celebrato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 12.7.2022.

Il ricorrente fa riferimento all'ordinanza n. 17 e si assume che i magistrati indicati sono stati ricusati ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 36 cod. proc. pen.

"perché di fatto detto giudici mi hanno condannato già troppe volte" e perchè gli stessi sarebbero non imparziali e terzi (così la dichiarazione ricorso). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La dichiarazione è inammissibile perché priva di allegazioni specifiche e perché strutturalmente generica in ordine alle ragioni poste a fondamento di motivi solo in astratto evocati.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 15/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato dichiarazione di ricusazione nei riguardi del Presidente del Collegio e del Consigliere relatore del procedimento n. 44259/2022 R.G.N. celebrato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 12.7.2022. Il ricorrente fa riferimento all'ordinanza n. 17 e si assume che i magistrati indicati sono stati ricusati ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 36 cod. proc. pen. "perché di fatto detto giudici mi hanno condannato già troppe volte" e perchè gli stessi sarebbero non imparziali e terzi (così la dichiarazione ricorso). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La dichiarazione è inammissibile perché priva di allegazioni specifiche e perché strutturalmente generica in ordine alle ragioni poste a fondamento di motivi solo in astratto evocati. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 37702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris