Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 910/2024
ECLI:EU:C:2024:905
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0302
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
17 ottobre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nell’ambito del procedimento giurisdizionale – Normativa nazionale che consente il deposito, per via elettronica, di atti processuali firmati elettronicamente presso gli organi giurisdizionali – Necessità per tali organi giurisdizionali di disporre di un sistema informatico adeguato»
Nella causa C‑302/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 28 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2023, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
C. J.,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi, giudice,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per M. [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso;
–
per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
–
per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo francese, da R. Bénard, B. Fodda e E. Timmermans, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. [OSCURATO:PERSONA] e L. Reali, avvocati dello Stato;
–
per la Commissione europea, da L. Armati, O. Gariazzo e U. Małecka, in qualità di agenti;
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (
GU 2014, L 257, pag. 73
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e C. J. in merito a una domanda di apposizione della formula esecutiva al fine di procedere all’esecuzione forzata su un immobile di proprietà comune di C. J. e della moglie.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 2, 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento n. 910/2014 sono redatti nei termini seguenti:
«(2)
Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.
(...)
(12)
Un obiettivo del presente regolamento è l’eliminazione delle barriere esistenti all’impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l’autenticazione nei servizi pubblici. Il presente regolamento non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri. Lo scopo del presente regolamento è garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicura.
(13)
È opportuno che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre mezzi propri di accesso ai servizi online, a fini di identificazione elettronica, e che possano decidere dell’eventuale partecipazione del settore privato nell’offerta di tali mezzi. È opportuno che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di notificare i loro regimi di identificazione elettronica alla Commissione [europea]. Spetta agli Stati membri decidere se notificare alla Commissione tutti, alcuni o nessuno dei regimi di identificazione elettronica utilizzati a livello nazionale per l’accesso almeno ai servizi pubblici online o a servizi specifici.
(...)
(18)
Il presente regolamento dovrebbe prevedere la responsabilità dello Stato membro notificante, della parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica e della parte che gestisce la procedura di autenticazione per mancato rispetto degli obblighi pertinenti a norma del presente regolamento. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. Pertanto esso non pregiudica tali norme nazionali in ordine, ad esempio, alla definizione dei danni o alle pertinenti norme procedurali applicabili, incluso l’onere della prova.
(...)
(21)
(...) Non è neanche auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.
(22)
Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.
(...)
(49)
Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa».
4
L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione.
(...)
3. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma».
5
L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», prevede:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
10. “firma elettronica”, dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;
(...)
12. “firma elettronica qualificata”, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;
(...)».
6
L’articolo 9 del regolamento n. 910/2014, rubricato «Notifica», al paragrafo 1, lettera a), recita:
«Lo Stato membro notificante rende note alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi loro successiva modifica:
a)
una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di garanzia e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell’ambito del regime».
7
L’articolo 25 di tale regolamento, rubricato «Effetti giuridici delle firme elettroniche», prevede quanto segue:
«1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
(...)».
Diritto polacco
Codice di procedura civile
8
L’articolo 125, paragrafi 2
1
e 2
1a
, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone:
«2
1
. Qualora una disposizione specifica lo preveda o sia stata fatta la scelta di depositare gli atti processuali per mezzo di un sistema informatico, gli atti processuali in tale causa sono depositati unicamente per mezzo di tale sistema informatico. Gli atti processuali che non sono stati depositati per mezzo di un sistema informatico non producono gli effetti giuridici che la legge ricollega al deposito di un atto presso un organo giurisdizionale, circostanza di cui detto organo giurisdizionale informa il depositante.
2
1a
. La scelta di depositare gli atti processuali per mezzo di un sistema elettronico e di continuare a depositare tali atti per mezzo di tale sistema è ammissibile se ciò sia tecnicamente possibile per l’organo giurisdizionale».
9
L’articolo 126, paragrafo 1, punto 6, di tale codice così prevede:
«Ogni atto processuale deve contenere:
(...)
6)
la firma della parte oppure del suo rappresentante legale o del suo procuratore».
10
L’articolo 126, paragrafo 5, di detto codice così dispone:
«Un atto processuale depositato mediante un sistema informatico deve essere munito di una firma elettronica qualificata, una firma sicura o una firma personale».
Legge sull’informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico
11
L’articolo 3 dell’ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (legge sull’informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico), del 17 febbraio 2005, nella versione applicabile al procedimento principale (Dz. U. del 2023, posizione 57), ai punti 13 e 14a dispone quanto segue:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
13)
“piattaforma elettronica per i servizi della pubblica amministrazione”: un sistema informatico nell’ambito del quale gli enti pubblici mettono a disposizione i servizi attraverso un unico punto di accesso su Internet;
(...)
14a)
“firma sicura”: [una] firma elettronica la cui autenticità e integrità sono garantite da un sigillo elettronico del ministro responsabile per l’Informatizzazione (...)».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
Il 28 novembre 2022 il ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, una domanda di apposizione della formula esecutiva al fine di procedere all’esecuzione forzata su un immobile di proprietà comune del suo debitore e della moglie di quest’ultimo. Tale domanda, corredata di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, è stata inviata per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica dell’organo giurisdizionale. Essa era firmata elettronicamente mediante una firma sicura, ai sensi dell’articolo 3, punto 14a, della legge sull’informatizzazione delle attività degli enti incaricati di una missione di servizio pubblico.
13
Poiché l’ausiliario giudiziario incaricato di esaminare la domanda aveva invitato il ricorrente nel procedimento principale a sanare i vizi di forma che la inficiavano, in particolare presentando un modulo ufficiale munito della sua firma autografa, e a completarla con varie informazioni, il 21 gennaio 2023 egli ha inviato al medesimo indirizzo di posta elettronica dell’organo giurisdizionale una dichiarazione contenente le informazioni richieste, nuovamente firmata mediante una firma sicura.
14
Con ordinanza dell’8 febbraio 2023, l’ausiliario giudiziario ha rigettato la domanda di ammissione al gratuito patrocinio a causa del fatto che i vizi di forma che la inficiavano non erano stati sanati entro il termine indicato, e in particolare a causa dell’assenza di firma autografa di tale domanda.
15
Il 4 marzo 2023 il ricorrente nel procedimento principale ha inviato per via elettronica al giudice del rinvio una domanda con cui chiedeva di escludere tale ausiliario giudiziario dal trattamento della causa e di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, sostenendo che sussistevano seri dubbi sulla sua imparzialità, dal momento che, in violazione del diritto dell’Unione, egli rifiutava di accettare un atto firmato elettronicamente.
16
Il giudice del rinvio espone che la maggior parte degli organi giurisdizionali polacchi non dispone di un sistema informatico che renda possibile il deposito di atti processuali per via elettronica e che, di conseguenza, essi rifiutano la produzione di atti firmati elettronicamente. Sono quindi accettati soltanto gli atti muniti di firma autografa, per lo meno in un procedimento civile di diritto comune.
17
Dal suo punto di vista, l’effetto giuridico della firma elettronica è, in linea di principio, determinato dal diritto nazionale, salvo per quanto riguarda le firme elettroniche qualificate, per le quali il regolamento n. 910/2014 prevede che il loro effetto sia equivalente a quello di una firma autografa. Peraltro, l’intenzione del legislatore dell’Unione non sarebbe stata quella di imporre agli Stati membri l’adozione di soluzioni determinate per quanto riguarda l’utilizzo delle firme elettroniche nei procedimenti giudiziari.
18
Per tale motivo il giudice del rinvio considera che, non disponendo di un sistema informatico che consenta, conformemente alla normativa nazionale, di depositare atti processuali firmati elettronicamente, esso non è tenuto ad accettare un atto munito di una firma elettronica inviato per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica dell’organo giurisdizionale.
19
Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se non occorra tener conto dell’obiettivo, enunciato al considerando 2 del regolamento n. 910/2014, consistente nel rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno tra i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. A suo avviso, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 potrebbe essere interpretato alla luce di tale obiettivo nel senso che dal principio di non discriminazione discenderebbe l’obbligo, per gli Stati membri, di accettare un atto processuale firmato elettronicamente. Tale interpretazione condurrebbe ad un’uniformazione delle modalità di deposito degli atti processuali dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.
20
Esso si chiede, a tale riguardo, se le disposizioni del regolamento n. 910/2014 relative alla firma elettronica si applichino solo agli Stati membri che hanno notificato alla Commissione un regime di identificazione elettronica, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, il che, a suo avviso, non sarebbe stato fatto dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].
21
In tale contesto, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] – Wschód w Katowicach (Tribunale circondariale di [OSCURATO:PERSONA]-Est, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del [regolamento n. 910/2014] debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di uno Stato membro è tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica prevista dall’articolo 3, paragrafo 10, di detto regolamento, nella situazione in cui la normativa nazionale dello Stato membro non prevede la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l’organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico».
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 910/2014 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, soltanto qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.
23
In via preliminare, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità
rationae materiae
del regolamento n. 910/2014 alla controversia principale per il motivo che tale regolamento si applicherebbe solo ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati dagli Stati membri alla Commissione. Orbene, il mezzo di identificazione elettronica utilizzato dal ricorrente nel procedimento principale per il deposito dei suoi atti processuali per via elettronica non rientrerebbe in un regime di identificazione elettronica notificato dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro, secondo il giudice del rinvio, non ha notificato alcun regime di questo tipo.
24
A tale proposito, occorre rilevare che la Commissione osserva che tale Stato membro ha proceduto alla notifica di un regime di identificazione elettronica conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 910/2014.
25
In ogni caso, quand’anche nessun regime di identificazione elettronica fosse stato notificato dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] alla Commissione o il regime di identificazione elettronica notificato non fosse quello tramite il quale è stato rilasciato al ricorrente nel procedimento principale il mezzo di identificazione elettronica che egli ha utilizzato per autenticarsi al momento dell’invio per via elettronica degli atti processuali al giudice del rinvio, occorre osservare che il fatto che un regime sia stato notificato o meno è irrilevante al fine di determinare se le disposizioni del regolamento n. 910/2014 relative alla firma elettronica siano applicabili in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.
26
Infatti, come precisato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, quest’ultimo ha un duplice ambito di applicazione. Esso si applica, da un lato, ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro e, dall’altro, a tutti i prestatori di servizi fiduciari stabiliti nell’Unione.
27
L’identificazione elettronica ai fini dell’autenticazione transfrontaliera dei servizi online è disciplinata dal capo II di tale regolamento, che contiene gli articoli da 6 a 12 di quest’ultimo, mentre i servizi fiduciari sono disciplinati dal capo III di detto regolamento, composto dagli articoli da 13 a 45 di quest’ultimo.
28
La notifica alla Commissione dei regimi di identificazione elettronica è prevista all’articolo 9 del regolamento n. 910/2014. Tale notifica, che rimane facoltativa, come sottolineato dal considerando 13 di detto regolamento, costituisce una condizione preliminare per il reciproco riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica, nell’ottica di un utilizzo transfrontaliero di questi ultimi.
29
Per contro, essa non condiziona l’applicazione delle disposizioni della sezione 4 del capo III del suddetto regolamento, relative alle firme elettroniche, tra le quali figura l’articolo 25 del regolamento n. 910/2014, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione.
30
Ne consegue che la circostanza che uno Stato membro non abbia notificato un regime di identificazione elettronica, conformemente all’articolo 9 del regolamento n. 910/2014, è irrilevante ai fini dell’applicabilità, in tale Stato membro, delle disposizioni di tale regolamento relative alle firme elettroniche.
31
In secondo luogo, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la «firma sicura» utilizzata dal ricorrente nel procedimento principale non è una «firma elettronica qualificata» rispondente alla definizione di cui all’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014, bensì una firma elettronica semplice, come definita all’articolo 3, punto 10, di tale regolamento. Ne consegue che il paragrafo 2 dell’articolo 25 di detto regolamento, relativo all’effetto giuridico di una firma elettronica qualificata, non è pertinente per rispondere alla questione sollevata.
32
Una volta apportate tali precisazioni preliminari, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali «per il solo motivo» della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
33
La Corte ha già statuito che tale disposizione non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a tali giudici di rifiutare gli effetti giuridici e l’efficacia probatoria delle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisiti stabiliti da tale regolamento affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata» (sentenze del 20 ottobre 2022, Ekofrukt,
C‑362/21
,
EU:C:2022:815
, punto
35
, e del 29 febbraio 2024, V.B. Trade,
C‑466/22
,
EU:C:2024:185
, punto
34
).
34
La Corte ha inoltre dichiarato che, sebbene il regolamento n. 910/2014 miri a garantire, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 3, letto alla luce del considerando 49, che una firma elettronica non sia privata dei suoi effetti giuridici per il solo motivo che essa si presenta in tale forma, esso non ostacola tuttavia la libertà degli Stati membri di prevedere requisiti di ordine formale (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt,
C‑362/21
,
EU:C:2022:815
, punto
39
).
35
Ne consegue che il regolamento n. 910/2014 non incide sulle formalità procedurali, come quelle che stabiliscono, nel diritto nazionale, le modalità di deposito degli atti processuali presso gli organi giurisdizionali.
36
Nel caso di specie, dal contesto normativo nazionale fornito dal giudice del rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale vieta il deposito, per via elettronica, di un atto processuale munito di firma elettronica presso un organo giurisdizionale non per il motivo che solo una firma autografa possa essere considerata una firma, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, punto 6, del codice di procedura civile, bensì per il motivo che, in applicazione dell’articolo 125, paragrafo 2
1a
, di tale codice, tale deposito di atti processuali per via elettronica presso un organo giurisdizionale può essere effettuato solo per mezzo di un sistema informatico adeguato, di cui tale giudice deve disporre.
37
Da tale normativa risulta peraltro che, quando l’organo giurisdizionale dispone di un siffatto sistema, il deposito, per mezzo di quest’ultimo, di atti processuali firmati elettronicamente produce gli stessi effetti giuridici che la normativa polacca attribuisce abitualmente al deposito di un atto processuale presso un organo giurisdizionale.
38
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un atto processuale è depositato presso l’organo giurisdizionale per via elettronica, quando quest’ultimo non dispone di un sistema informatico adeguato per mezzo del quale va effettuato il deposito degli atti, tale atto non è quindi rifiutato «per il solo motivo» che la firma di detto atto si presenta in forma elettronica o che non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata.
39
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.
Sulle spese
40
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,
devono essere interpretati nel senso che:
non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un atto processuale può essere depositato presso un organo giurisdizionale, per via elettronica, e firmato elettronicamente, solo qualora tale organo giurisdizionale disponga di un sistema informatico adeguato e il deposito sia effettuato per mezzo di tale sistema.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.