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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 14676/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza resa in data 2 dicembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, concesse le circostanzeritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva, applicava all’imputato LahrecheZakaria la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 dimulta in relazione al reato di rapina ascrittogli.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità e carenza dellamotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze, alla mancata indicazionedegli elementi in forza dei quali aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni perl’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e all’adeguamento della pena alla effettivagravità del reato e alla personalità del reo.3.

Il ricorso contiene rilievi non consentiti, nella parte in cui lamenta vizio dimotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze e alla dosimetria della pena,rilievi che palesemente non rientrano fra i motivi consentiti, elencati all’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero el’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti allavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizionidella sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato chenon vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 2 dicembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, concesse le circostanzeritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva, applicava all’imputato LahrecheZakaria la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 dimulta in relazione al reato di rapina ascrittogli.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità e carenza dellamotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze, alla mancata indicazionedegli elementi in forza dei quali aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni perl’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e all’adeguamento della pena alla effettivagravità del reato e alla personalità del reo.3. Il ricorso contiene rilievi non consentiti, nella parte in cui lamenta vizio dimotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze e alla dosimetria della pena,rilievi che palesemente non rientrano fra i motivi consentiti, elencati all’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero el’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti allavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizionidella sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato chenon vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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