CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23968/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3232 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Roberto M. Plati, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] al giudizio- estinzione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 1205/11/2019, depositata in data 14 giugno 2019, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a un motivo per la cassazione dellasentenza n. 1205/11/2019, depositata in data 14 giugno 2019, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 299/03/2018 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso la cartella di pagamento n. 02020160026387263 emessa ai fini Iva per l’anno 2013. 2.Resiste, con “atto di costituzione”, l’Agenziadelle entrate- Riscossione . 3. In data 20 marzo 2024, la contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo,con istanza del 05.04.2023, aderito alla definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-Quater”) dei carichi di cui a ll’art. 1, commi da 231 a 252, dellalegge n. 197/2022. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’erronea interpretazione dei principi espressi dalla Cassazione nelle pronunce n. 17346 del 2019, n. 24160 del 2019, n. 3709 del 2019 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 1bis, 23 bis e 23 deld.lgs. n. 82 del 2005, nel testo vigente ratione temporis, 156 comma 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuta valida la notifica della cartella di pagamento sebbene eseguita a mezzodi un indirizzo di po sta elettronica certificata non inserito in alcun pubblico elenco (Reginde e Inipec) e, in ogni, caso, sanata ogni eventuale nullitàdella notifica via pec della stessa per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente proposto un articolato ricorso.-in data 20 marzo 2024, la contribuente - premesso che: 1) con istanza del 05.04.2023, aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”) dei carichi, di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022; 2)tra le posizioni definite attraverso la cd. “rottamazione quater” era ricompresa anche la cartella n. 02020160026387263, oggetto dell’odierno contenzioso, per tutti i ruoli da essa portati, incluso il ruolo IVA; 3) con provvedimento del 25.08.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva accolto l’istanza della contribuente, concedendole dirateizzare il debito nel limite temporale massimo;4) la ricorrente aveva già provveduto al pagamento delle prime due rate del piano; 5) non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo optato per la definizione agevolata di tutte le posizioni pendenti –ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «[e]ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass. 03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione “[...]non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente -in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)»; -la rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo; -essendo l’Agenzia resistente e non avendo svolto attività difensiva, nulla sulle spese del presente giudizio; -in termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017); P.Q.M.