CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00791/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Marsala ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dall'indicato Tribunale, in data 11 febbraio 2019, divenuta irrevocabile il 27 giugno 2019, di condanna alla pena di mesi sei di reclusione, con il beneficio subordinato al pagamento della somma liquidata, in favore della parte civile, a titolo di risarcimento dei danni. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel pronunciare la revoca, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove il termine per l'adempimento risarcitorio, relativo al danno liquidato dal giudice di merito, non sia fissato dal giudice della cognizione, questo viene fatto coincidere con la data di irrevocabilità della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria, esigibile immediatamente, in ossequio alla previsione di cui all'art. 1183 cod. civ. Sicché, a fronte dell'acclarato inadempimento alla data di irrevocabilità della pronuncia, il beneficio è stato revocato a causa del venire meno della condizione cui era stato subordinato. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Ferro, deducendo che il Pubblico ministero non aveva chiesto la revoca del beneficio, ma soltanto l'adempimento dell'obbligo da parte del condannato. 2.1. Si denuncia, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale tenuto conto che il Giudice dell'esecuzione non si era attenuto alla richiesta di adempimento dell'obbligo, proveniente dalla parte pubblica, ma aveva, d'ufficio, revocato il beneficio concesso. 2.2. Con il secondo motivo di deduce inosservanza di norme previste a pena di nullità, inutilizzabilità, decadenza. Si evidenzia che vi è altro giudizio, a carico del medesimo condannato, concluso con provvedimento emesso dal Giudice dell'esecuzione in relazione alla medesima sentenza, di contenuto contrario, ove era stata rigettata la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, decisione che, in ossequio al principio del favor rei, in caso di provvedimenti discordanti, si chiede che trovi applicazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Odello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.A seguito di ordinanza di rimessione, della sezione Prima penale di questa Corte, resa in data 19 gennaio 2022, n. 5813, le Sezioni Unite, con sentenza del 23 giugno 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], hanno fissato il principio di diritto secondo il quale, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione. Si è poi, precisato che, qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. 1.1. Si tratta di pronuncia che ha superato l'orientamento cui ha aderito il Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato, secondo il quale, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, in quanto obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (tra le altre, Sez. 1, n. 13776 del 15/12/2020, dep. 2021, Ciocci, 281059 - 01; Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, Priori, Rv. 279458 - 01; Sez. 1, n. 6368 del 28/01/2020, Incalcaterra, Rv. 278075 - 01; Sez. 1, n. 10867 del 16/01/2020, Cirota„ Rv. 278693 - 01). Tuttavia, con la sentenza Liguori, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato un diverso principio sottolineando la necessità della fissazione del termine da parte del giudice della cognizione o di quello dell'esecuzione e, comunque, in mancanza, facendolo coincidere con quelli di cui all'art. 163 cod. pen. 1.2. Tale essendo l'indirizzo applicabile al caso in esame, si osserva che il Tribunale, nella qualità di Giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta del Pubblico ministero, non poteva revocare il beneficio, posto che il termine per l'adempimento non era stato individuato dal giudice della cognizione, né da quello dell'esecuzione. Con la conseguenza che il condannato ben avrebbe potuto provvedere all'adempimento nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza in esecuzione, lasso temporale non ancora decorso, alla data della richiesta di revoca, considerato il momento in cui è intervenuta la irrevocabilità della sentenza in esecuzione (27 giugno 2019). Nella specie, dunque, il Giudice dell'esecuzione non poteva revocare il beneficio, come richiesto dalla parte pubblica, ma solo fissare il termine per l'adempimento, provvedimento che, però, non risulta (ancora) richiesto (cfr. richiesta di revoca per inadempimento degli obblighi ex art. 165 cod. pen. in atti), avendo il Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Marsala, invocato soltanto la revoca della sospensione condizionale della pena, con rimessione degli atti al proprio ufficio. 2.Consegue, a quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso i