CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 26085/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12591/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] G [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1082/2023 depositata il08/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. La s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a 4 motivi avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1082 dell’8 maggio 2023, dirigetto dell’appello. 2.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] G in Arenzano. Con separato controricorso resiste la [OSCURATO:SOCIETA], che spiega altresì ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 3.La ricorrente principale s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]. , premettendo che in data 14 luglio 2023 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 20361/2023, confermata anche da Cass. Civ. n. 25258/2023; Cass. Civ. n. 25259/2023; Cass. Civ. n. 25260/2023; Cass. Civ. n. 25261/2023; Cass. Civ. n. 25262/2023, con la quale la Suprema Corte, giudicando in relazione all'applicazione della tariffa di depurazione ad alcune utenze ubicate nel Comune di Rapallo (GE), ha di fatto aggiornato definitivamente l'interpretazione della disciplina introdotta dall'art. 8-sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 – recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" – in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008; disciplina, poi, articolata "operativamente" nel decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30 settembre 2009 recante "Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione", ha depositato, prima dell’udienza, ‘Atto di rinuncia al ricorso in Cassazione ex art. 390 c.p.c.’. La ricorrente incidentale società [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato “atto di rinuncia al ricorso incidentale ex art. 390 c.p.c.”. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, in via principale e incidentale, con compensazione tra le medesime delle spese del giudizio di cassazione. 4.2. La ricorrente principale s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] G in Arenzano, che non risulta aver depositato alcun atto di accettazione della rinunzia dalla medesima effettuata, secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna la ricorrente principale s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl