CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 15279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34334/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - Ric. 2018n. 34334sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1763/2018 depositata il 18/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale la società Defra n Costruzioni gli aveva ingiunto il pagamento di euro 14.165,47 per lavori edili dedotti come effettuati in un appartamento di proprietà dell’ingiunto e condotto in locazione per uso abitativo dal legale rappresentante della società geometra [OSCURATO:PERSONA]. L’opponente contestava sia l’esistenza del rapporto con la società oppostacui giammai aveva commissionato lavori sia la loro effettiva realizzazione. 2. La società opposta si costituiva deducendo che vi era un contratto orale di locazione per uso abitativo tra Gianni D e Francesco e [OSCURATO:PERSONA] e che,essendo il [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della società di costruzione, gli avevachiesto di ristrutturare l’appartamento. 3. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’opposizione in ragion e delle eccezioni formulat e dalla parte opposta ritenendo che il rapporto dove va inquadrarsi nell’ambito della materia locatiziae che, pertanto , l’opposizione dov eva essere proposta nelle forme di cui all’articolo 415 c.p.c., richiamato dall’articolo 447 bis c.p.c., dunque l’opponente aveva depositato l’atto di citazione notificato,oltre il termine di giorni 40. 4. Gli eredidi [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel c orso del giudizio, proponevano appello avverso la sentenza del T ribunale Ric. 2018n. 34334sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 censurando l’inquadramento della fattispecie dedotta nell’ambito della materia locatizia. 5. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione, revoca va il decreto ingiunt ivo e rigettavala domanda proposta dalla società. 6. La Corte d’Appello evidenziava che il ricorso monitorio della società [OSCURATO:SOCIETA] conteneva solo l’esposizione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e, come prova del credito , il computo metrico dei lavori asseritamente eseguit i e la relativa fattura entrambi atti provenienti dalla mede sima parte che aveva chiesto il ricorso monitorio. 6. Nella comparsa di costituzione e risposta la società opposta aveva specificato che il legale rappresentante aveva stipulato oralmente un contratto di locazione ad uso abitativo dell’appartamento oggetto della ristrutturazione. Risultava evidente che, in base a tali scarne deduzioni non ulteriormente specificatedalla parte nella predetta comparsa di costituzione e nei successivi atti difensivi , non vi era alcun contratto di appa lto stipulato dal Martino con la società opposta perla realizzazione di lavori di ristrutturazione dell’immobile né l’opposta aveva specificato che l’incarico in questione erastato dato a [OSCURATO:PERSONA] nella specifica qualitàdi legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] né vi era alcuna possibilità di inquadrare la questione nell’ambito della materia locatizia. Peraltro, anche volendo seguire la tesi del Tribunale nell’inquadrare la fattispecie dedotta in lite, le opere realizzate avrebbero dovuto qualificarsi come miglioramenti ed Ric. 2018n. 34334sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 avrebbero legittimato la richiesta del loro rimborso solo allafine del rapporto di locazione e la legittimazione a chiederne il rimborso sarebbe spettataal solo De F rancesco in quanto conduttore e non certo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 7. La società [OSCURATO:SOCIETA] C ostr u zion i srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di un motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 125,415, 447 bis e 641 c.p.c. La Corte d’ A ppello avrebbe errato nel ritenere esclusa la materia locatizia in quanto l’attore aveva fissato il t h ema decidendumadducendo l’esistenza di un contratto di locazione. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di leggere gli atti , dovendosi invece confermare che l’opposizione andava introdotta colrito locatizio e , dunque , er a tardiva. L’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore in materia locatizia è sottoposta ex articolo 447 bis c.p.c. al rito del lavoro. La citazione era stata not ificata al creditore m a iscritta a ruolo tardivamente,oltre il termine di cui all’articolo 641 c.p.c., con conseguente inammissibilità della opposizione. 1.1Il motivo è infondato. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione, deve aversi riguardo al titolo posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria, a nulla rilevando nél'eventuale erroneità Ric. 2018n. 34334sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 della sua qualificazione da parte del ricorrente in monitorio, né la successiva diversa qualificazione operata dall'opponente o dal giudice, trattandosi di evenienze successive alla proposizione della domanda, la quale è destinata a cristallizzare i termini della controversia proposta e la conseguente identificazione del rito applicabile per la relativa decisione, secondo la qualificazione datane dal ricorrente (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza d'appello, di conferma di quella di primo grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni)»(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2329 del 25/01/2023 ) . La sentenza della Corte d’Appello è conforme al principi o di diritti sopra indicato.La censura proposta dalla società ricorrente è infondata, in quanto il contratto di locazione risulta del tutto estraneo all’oggetto del giudizio e l’opposizione a decreto ingiuntivo non è assoggettata al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c.. Nella specie, infatti,il titolo posto a fondamento della domanda riguarda esclusivamente presunti lavori svolti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] senza alcun riferimento al rapporto di locazione intercorre nte tra l’ingiunto e il [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della medesima società. L a controversia , pertanto , è regolata d al rito ordinario senza alcuna possibilità di attrazione nella sfera del rito locatizio, in quanto il rapporto obbligatorio principale dedotto è del tutto estraneo a quello derivante dal contratto di locazione, per di più intercorrente tra soggetti diversi rispetto alle parti in causa. Ne consegue che deve trovare conferma la sentenza impugnata nella Ric. 2018n. 34334sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione a decreto ingiuntivo avanzata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ilricorso è rigettato. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4100,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso ar