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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 36809/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cassano allo Ionio avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.

2. Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame il 24 maggio 2021, il difensore del ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizi che inficiano l'esecuzione dell'arresto e nullità degli atti relativi al sequestro della sostanza stupefacente; alla gravità indiziaria ed alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente, declaratoria che va pronunciata senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc pen..

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

Risulta dagli atti che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata a mani dell'indagato, detenuto in carcere, e del difensore di fiducia rispettivamente in data 8 maggio 2021 e 6 maggio 2021.

L'odierno ricorso, pur essendo stato spedito a mezzo posta il 15 maggio 2021 è pervenuto alla competente cancelleria del Tribunale del Riesame solo il 24 maggio 2021, oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen..

Tale modalità di presentazione del ricorso è irrituale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. 4.Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione, costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, secondo un risalente principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, di talchè il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Messora, Rv. 187018).

Solo per completezza va rilevato che l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o con altra modalità, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 6, n. 29477 dei 23/03/2017, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270559; Sez. 1, n. 6912 del. 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072), termine che, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, non è stato rispettato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 settembre 2021 Il Consigliere estensbr [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cassano allo Ionio avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. 2. Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale del riesame il 24 maggio 2021, il difensore del ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza per vizi che inficiano l'esecuzione dell'arresto e nullità degli atti relativi al sequestro della sostanza stupefacente; alla gravità indiziaria ed alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente, declaratoria che va pronunciata senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc pen.. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. Risulta dagli atti che la motivazione dell'ordinanza è stata notificata a mani dell'indagato, detenuto in carcere, e del difensore di fiducia rispettivamente in data 8 maggio 2021 e 6 maggio 2021. L'odierno ricorso, pur essendo stato spedito a mezzo posta il 15 maggio 2021 è pervenuto alla competente cancelleria del Tribunale del Riesame solo il 24 maggio 2021, oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.. Tale modalità di presentazione del ricorso è irrituale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione. A differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione. 4.Le specifiche modalità fissate dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione, costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione, secondo un risalente principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi, di talchè il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della libertà deve essere presentato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, Messora, Rv. 187018). Solo per completezza va rilevato che l'impugnazione, pur irritualmente non proposta presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o con altra modalità, è ammissibile purché pervenga nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (Sez. 6, n. 29477 dei 23/03/2017, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270559; Sez. 1, n. 6912 del. 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 252072), termine che, nel caso di specie, come evidenziato in precedenza, non è stato rispettato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20 settembre 2021 Il Consigliere estensbr [OSCURATO:PERSONA]
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