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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 10843/2022

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ORDINANZA sul ricorso 11349/2016 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ebbero a chiedere alla Corte di appello di Messina la determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione loro spettanti per la procedura che aveva interessato i loro terreni (in catasto, fol.1, part.40-41 e 317), proponendo opposizione alla stima in considerazione delle caratteristiche del bene espropriato e del pregiudizio subito dalla parte residua.

La procedura era stata avviata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 47/2011, con la quale era stato approvato il progetto di lavori di consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande e dichiarata la pubblica utilità; con decreto n.1 del 30/11/2012 era stata disposta l’espropriazione a favore dell’ente pubblico e determinata l’indennità; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato redatto il verbale di consistenza e di immissione in possesso.

La Corte di merito ha accolto la domanda e determinato l’indennità definitiva spettante agli attori in euro 12.689,75=, oltre interessi legali fino al soddisfo.R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri intimati hanno replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduce: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.100, 112, 306 cod.proc.civ. e 54, comma 1, del d.P.R. n.372/2001 (art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ.).

Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, assumendo che la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, rilevando che le controparti non avevano interesse ad agire nel giudizio atteso che il loro bene immobile - come evincibile da documentazione acquisita agli atti del giudizio – era stato escluso dalla procedura espropriativa e dai conseguenti lavori di consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande di [OSCURATO:PERSONA] e non era stato altrimenti utilizzato dall’Ente.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.54, comma 1, del d.P.R. n.327/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt.115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ. - Travisamento della prova – Omessa valutazione di prova documentale – Motivazione contraddittoria – Violazione dell’art.132, primo comma, n.4, cod.proc.civ.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur avendo incaricato il CTU di specificare se avesse avuto seguito la modifica del decreto di espropriazione a cui il Comune – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio – aveva fatto riferimento nella nota del 29/8/2013, non avesse poi tenuto conto di quanto riportato dal CTU nella consulenza percipiente alle pag. 21 e 32 della relazione.

Segnatamente sostiene che era stato ivi riferito che il Comune con determinazione Dirigenziale n.48 del 3/2/2015 aveva modificato e integrato il decreto di R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 espropriazione n.1/2012 e che nel nuovo piano particellare non vi era Data pubblicazione 04/04/2022 traccia delle particelle delle controparti.

Lamenta, quindi, il travisamento della prova e la contraddittorietà della decisione, prospettando che il fondo rustico di proprietà Nassi-Culoso non figurava più nella determina n.48/2015 e che la Corte di appello, pur riconoscendo che detti terreni non risultavano compresi tra quelli per i quali il Comune aveva in corso d’opera deciso di modificare la disposta espropriazione in costituzione di servitù permanente e per i quali erano stati raggiunti accordi con i proprietari ex art. 45 d.P.R. n.327/2001, aveva ugualmente accolto le domande spiegate e riconosciuto il loro inesistente diritto a conseguire l’indennità definita di espropriazione, per un fondo non espropriato e non utilizzato per i lavori pubblici de quibus.

1.2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

Va rammentato che in tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione (Cass. n. 21825 del 10/11/2005), che consiste nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi ex post, di chiedere all'autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc (Cass. n. 25825 del 23/09/2021).R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertatoData pubblicazione 04/04/2022 – senza essere smentita dal ricorrente -, anche mediante l’espletamento della CTU, che il decreto di espropriazione relativo ai terreni già di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti era valido ed efficace e che non era intervenuto nessun atto di modifica del decreto di esproprio, né che questo era stato dichiarato illegittimo.

A nulla valgono le critiche e le considerazioni svolte circa la mancata considerazione degli esiti della CTU, posto che, la Corte di appello proprio da questa ha retratto le sue conclusioni, mentre le doglianze, in certa misura, non colgo nemmeno la ratio decidendi, in linea con i principi di cui sopra.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod.proc.civ. e il difetto di motivazione ex art.32, primo comma, n.4, cod.proc.civ. in ordine alla pronuncia id condanna alle spese, nonostante l’infondatezza delle domande di controparte.

2.2. Il terzo motivo è assorbito, in ragione del rigetto dei primi due motivi.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 - Rigetta il ricorso; Data pubblicazione 04/04/2022 - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11349/2016 proposto da: Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti – avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA] ebbero a chiedere alla Corte di appello di Messina la determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione loro spettanti per la procedura che aveva interessato i loro terreni (in catasto, fol.1, part.40-41 e 317), proponendo opposizione alla stima in considerazione delle caratteristiche del bene espropriato e del pregiudizio subito dalla parte residua. La procedura era stata avviata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 47/2011, con la quale era stato approvato il progetto di lavori di consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande e dichiarata la pubblica utilità; con decreto n.1 del 30/11/2012 era stata disposta l’espropriazione a favore dell’ente pubblico e determinata l’indennità; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato redatto il verbale di consistenza e di immissione in possesso. La Corte di merito ha accolto la domanda e determinato l’indennità definitiva spettante agli attori in euro 12.689,75=, oltre interessi legali fino al soddisfo.R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri intimati hanno replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con i primi due motivi di ricorso si deduce: I) Violazione e falsa applicazione degli artt.100, 112, 306 cod.proc.civ. e 54, comma 1, del d.P.R. n.372/2001 (art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ.). Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, assumendo che la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, rilevando che le controparti non avevano interesse ad agire nel giudizio atteso che il loro bene immobile - come evincibile da documentazione acquisita agli atti del giudizio – era stato escluso dalla procedura espropriativa e dai conseguenti lavori di consolidamento del costone roccioso in località Ortogrande di [OSCURATO:PERSONA] e non era stato altrimenti utilizzato dall’Ente. II) Violazione e falsa applicazione dell’art.54, comma 1, del d.P.R. n.327/2001 – Violazione e falsa applicazione degli artt.115, primo comma, e 116, primo comma, cod.proc.civ. - Travisamento della prova – Omessa valutazione di prova documentale – Motivazione contraddittoria – Violazione dell’art.132, primo comma, n.4, cod.proc.civ. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur avendo incaricato il CTU di specificare se avesse avuto seguito la modifica del decreto di espropriazione a cui il Comune – [OSCURATO:PERSONA] del Territorio – aveva fatto riferimento nella nota del 29/8/2013, non avesse poi tenuto conto di quanto riportato dal CTU nella consulenza percipiente alle pag. 21 e 32 della relazione. Segnatamente sostiene che era stato ivi riferito che il Comune con determinazione Dirigenziale n.48 del 3/2/2015 aveva modificato e integrato il decreto di R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 espropriazione n.1/2012 e che nel nuovo piano particellare non vi era Data pubblicazione 04/04/2022 traccia delle particelle delle controparti. Lamenta, quindi, il travisamento della prova e la contraddittorietà della decisione, prospettando che il fondo rustico di proprietà Nassi-Culoso non figurava più nella determina n.48/2015 e che la Corte di appello, pur riconoscendo che detti terreni non risultavano compresi tra quelli per i quali il Comune aveva in corso d’opera deciso di modificare la disposta espropriazione in costituzione di servitù permanente e per i quali erano stati raggiunti accordi con i proprietari ex art. 45 d.P.R. n.327/2001, aveva ugualmente accolto le domande spiegate e riconosciuto il loro inesistente diritto a conseguire l’indennità definita di espropriazione, per un fondo non espropriato e non utilizzato per i lavori pubblici de quibus. 1.2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Va rammentato che in tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione (Cass. n. 21825 del 10/11/2005), che consiste nel diritto potestativo attribuito al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi ex post, di chiedere all'autorità giudiziaria che gli sia ritrasferito il bene tramite la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto in base al decreto di espropriazione, ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc (Cass. n. 25825 del 23/09/2021).R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertatoData pubblicazione 04/04/2022 – senza essere smentita dal ricorrente -, anche mediante l’espletamento della CTU, che il decreto di espropriazione relativo ai terreni già di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti era valido ed efficace e che non era intervenuto nessun atto di modifica del decreto di esproprio, né che questo era stato dichiarato illegittimo. A nulla valgono le critiche e le considerazioni svolte circa la mancata considerazione degli esiti della CTU, posto che, la Corte di appello proprio da questa ha retratto le sue conclusioni, mentre le doglianze, in certa misura, non colgo nemmeno la ratio decidendi, in linea con i principi di cui sopra. 2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod.proc.civ. e il difetto di motivazione ex art.32, primo comma, n.4, cod.proc.civ. in ordine alla pronuncia id condanna alle spese, nonostante l’infondatezza delle domande di controparte. 2.2. Il terzo motivo è assorbito, in ragione del rigetto dei primi due motivi. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. R.G.N.11349/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11349/2016 Numero sezionale 931/2022 Numero di raccolta generale 10843/2022 - Rigetta il ricorso; Data pubblicazione 04/04/2022 - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari