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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 38783/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; cQ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello d Napoli, investita quale giudice dell'esecuzione, a seguito di rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte, rideterminava la pena per i reati in continuazione commessi dal ricorrente in anni diciotto di reclusione.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 81, comma 2, 133 cod. pen. e 671 e 442 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe effettuato l'aumento in continuazione del reato associativo giudicato con la seconda sentenza senza considerare la "doppia" riduzione di un terzo (ossia sia sul reato satellite posto in continuazione, sia sulla pena finale), derivante dalla circostanza che entrambi i provvedimenti erano stati pronunciati all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale, infatti, si è limitata, determinata la pena complessiva per i reati in continuazione, in ventisette anni di reclusione a ridurre la stessa in quella di diciotto anni di reclusione applicando la diminuente per il rito.

Così facendo la decisione impugnata si è posta in contrasto con il principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro reato ritenuto più grave e precedentemente giudicato anch'esso con rito abbreviato, il giudice deve applicare la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato "satellite", fornendo esplicita indicazione delle modalità di calcolo seguite per operare tale aumento (ex ceteris, Sez. 5, n. 45505 del 23/04/2014, Rv. 260768 - 01).

La pronuncia della Corte d'appello di Napoli ha invece determinato l'aumento di pena per il reato satellite senza fare alcun riferimento alla circostanza che anch'esso era stato definito con giudizio abbreviato né esplicitando le modalità con le quali è pervenuta, mediante un calcolo aritmetico, alla determinazione della relativa pena, così non rendendo neppure possibile un controllo circa il rispetto dei superiori principi.

2. Per queste ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M. 2 Q Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; cQ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello d Napoli, investita quale giudice dell'esecuzione, a seguito di rinvio della Prima Sezione Penale di questa Corte, rideterminava la pena per i reati in continuazione commessi dal ricorrente in anni diciotto di reclusione. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 81, comma 2, 133 cod. pen. e 671 e 442 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe effettuato l'aumento in continuazione del reato associativo giudicato con la seconda sentenza senza considerare la "doppia" riduzione di un terzo (ossia sia sul reato satellite posto in continuazione, sia sulla pena finale), derivante dalla circostanza che entrambi i provvedimenti erano stati pronunciati all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, infatti, si è limitata, determinata la pena complessiva per i reati in continuazione, in ventisette anni di reclusione a ridurre la stessa in quella di diciotto anni di reclusione applicando la diminuente per il rito. Così facendo la decisione impugnata si è posta in contrasto con il principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale nel giudizio abbreviato, ove si riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione fra il reato per cui si procede ed altro reato ritenuto più grave e precedentemente giudicato anch'esso con rito abbreviato, il giudice deve applicare la riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. sull'aumento di pena determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per il reato "satellite", fornendo esplicita indicazione delle modalità di calcolo seguite per operare tale aumento (ex ceteris, Sez. 5, n. 45505 del 23/04/2014, Rv. 260768 - 01). La pronuncia della Corte d'appello di Napoli ha invece determinato l'aumento di pena per il reato satellite senza fare alcun riferimento alla circostanza che anch'esso era stato definito con giudizio abbreviato né esplicitando le modalità con le quali è pervenuta, mediante un calcolo aritmetico, alla determinazione della relativa pena, così non rendendo neppure possibile un controllo circa il rispetto dei superiori principi. 2. Per queste ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. 2 Q Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma il 7 settembre 2023 Il Consigliere
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