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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33038/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia aggravata, lesioni e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'intera ricostruzione del fatto e del giudizio positivo, prodotto sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di appello, circa l'attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondato in quanto denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, ed inoltre risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre a risultare privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che con secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pecuniaria, è manifestamente infondato poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ed inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ex art 62 bis c.p. , è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, ultimo paragrafo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di procedere alla liquidazione in favore della parte civile, considerata la non rilevanza della memoria depositata ai fini della presente decisione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( Rilevato che Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di minaccia aggravata, lesioni e violenza privata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'intera ricostruzione del fatto e del giudizio positivo, prodotto sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di appello, circa l'attendibilità delle persone offese, è manifestamente infondato in quanto denunzia violazioni di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, ed inoltre risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, oltre a risultare privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato che con secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della conversione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pecuniaria, è manifestamente infondato poiché afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ed inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ex art 62 bis c.p. , è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3, ultimo paragrafo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di procedere alla liquidazione in favore della parte civile, considerata la non rilevanza della memoria depositata ai fini della presente decisione. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così de
Sentenza Cassazione n. 33038/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris