CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 25289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso 26843/2019 proposto da: la NEFER s.r.I., elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 75, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 393/2017 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 18.9.2017, r.g. n. 17/2016, così come corretta con ordinanza della stessa Corte resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], r.g. 17/2016-1. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO; 2072, [OSCURATO:PERSONA] 25(26 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Macerata n. 22/2015, così provvedeva: "dichiara illegittimo il recesso ante tempus e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di Curo 4.620,00 a titolo di risarcimento del danno retributivo; condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese del giudizio di primo grado (compensate per un terzo) e conferma nel resto la sentenza impugnata; B - condanna la parte appellata a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di questo grado che, compensate per un terzo, si liquidano, per l'intero in ragione di C 3.900,00 per compensi professionali netti oltre I.V.A. e rimborso forfetario al 15%, esborsi e contributo cassa forense". 2. Con successiva ordinanza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la medesima Corte disponeva <che il dispositivo della sentenza n. 393/2017 in epigrafe indicata sia corretto al capo B) con l'aggiunta della frase "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Manda alla Cancelleria per l'annotazione di tali correzioni sull'originale della sentenza. Si comunichi ai difensori delle parti">. 3. Avverso tale sentenza nelle parti così corrette, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 4. Nessuno si è costituito per l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 287 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c. - Nullità della sentenza nella parte corretta con ordinanza 08/03/2018 e dell'ordinanza di correzione", dolendosi del fatto che: "Il procedimento di correzione è stato aperto d'ufficio, mentre la norma prevede che si proceda solo su istanza di parte", di talché "sarebbero nulli il procedimento e l'ordinanza". 2. Con il secondo motivo, deduce: "Violazione e falsa applicazione delle norme ex artt. 287 e 288 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 4) c.p.c. - Nullità della sentenza nella parte in cui è stata corretta con l'ordinanza del1703/2018 e dell'ordinanza di correzione", evidenziando che: "L'ordinanza con la quale, a pagamento già avvenuto, è stato cambiato il soggetto beneficiario del rimborso delle spese, non è una correzione della sentenza, ma una vera e propria innovazione, uno stravolgimento, al di fuori dei limiti di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.". 3. Con il terzo motivo, deduce: "Omesso esame su un fatto decisivo (l'avvenuto rimborso delle spese di lite) - art. 360 n. 5) c.p.c. - Nullità della sentenza nella parte in cui è stata corretta con l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell'ordinanza di correzione". Sostiene che: "Nel correggere (rectius: innovare e modificare) la sentenza, la Corte di Appello ha omesso l'esame di un fatto decisivo che era stato posto alla sua attenzione (doc. 2, 5 e 6), e cioè l'avvenuta estinzione del debito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]." e che: "Con tale violazione è stato imposto alla [OSCURATO:SOCIETA]. un secondo indebito pagamento in favore dello Stato, dopo l'estinzione del debito". 4. Con un quarto motivo, denuncia: "Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 1189 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3) c.p.c. - Nullità della sentenza nella parte in cui è stata corretta con l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nullità dell'ordinanza". Assume che è "è stata violata la norma ex art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore che paghi al creditore apparente in buona fede, cosa avvenuta nel caso di specie, visto il dispositivo originario ed i solleciti di pagamento ricevuti". 5. Con il quinto motivo, deduce: "Violazione e falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 4) c.p.c. - Nullità della sentenza nella parte in cui è stata corretta dall'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nullità dell'ordinanza". Ivi si sostiene che è "stato violato anche il principio ex art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la liquidazione di 1/3 delle spese (quelle compensate) che non erano poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre con la correzione gli sono stati posti a carico i 2/3 già pagati". 6. In assenza di costituzione della parte intimata, occorre chiarire che il ricorso per cassazione deve reputarsi ammissibile. Più in particolare, risulta che l'atto è stato notificato, a mezzo posta, alla controparte di persona in data 11.9.2018 (con successo) e al difensore costituito di quest'ultima, ma con esito negativo per irreperibilità del destinatario, attestata dall'agente postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente, tuttavia, ha eseguito una seconda notificazione al patrono della controparte, questa volta per via telematica, che risulta essersi perfezionata in data 26.9.2018. Orbene, non risultando l'ordinanza di correzione notificata in forma integrale a cura della stessa Cancelleria come prescritto dal combinato disposto degli artt. 288, comma terzo, c.p.c. e 121 disp. att. c.p.c., occorre far capo anzitutto all'indirizzo di questa Corte per cui l'ultimo comma dell'art. 288 cit., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere (art. 121 disp. att. c.p.c.), l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza; pertanto è ammissibile, rispetto alle parti corrette l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione non notificata (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 20.11.2017, n. 27509, in fattispecie relativa a causa iniziata prima della modifica del termine c.d. lungo di impugnazione, operata dall'art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, applicabile, a norma dell'art. 58, comma 1, della detta I., ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore). Nel caso che ci occupa, il giudizio in questione era stato iniziato in primo grado, giusta ricorso depositato il 12.7.2012, e quindi già nella piena vigenza del nuovo termine c.d. lungo di sei mesi ex art. 327, comma primo, c.p.c. novellato. Inoltre, risulta ex actis che il procedimento notificatorio del ricorso in esame era stato intrapreso il 7.9.2018 (data di spedizione del plico), e perciò prima della scadenza di detto termine, sicché trova applicazione il principio desumibile da Corte cost. n. 477 del 2002, secondo il quale, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione è efficace già nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 I. 53/94, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 28.2.2011, n. 4919). Ed ancora, ove si voglia reputare nulla la notificazione iniziale, andata a buon fine, alla parte personalmente e non al suo procuratore (che non determinerebbe la sua inesistenza, ma appunto la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma primo, c.p.c., con la sua rinnovazione, quando non sia intervenuta a sanatoria la costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso: cfr. Cass. civ., sez.r, 5.4.2019, n. 9693), come già evidenziato, sempre il 7.9.2018 parte ricorrente aveva procurato la spedizione del plico relativo al suo ricorso anche al difensore della controparte.Ebbene, le Sezioni unite di questa Corte hanno insegnato che la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini dell'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova (in tal senso Cass. civ., sez. un., 15.6.2016, n. 14594). Nel caso che ci occupa, il difensore del ricorrente, non appena avuta notizia del non essere andata a buon fine la notifica a mezzo posta presso il patrono della controparte (per irreperibilità, che non risulta imputabile al difensore dell'impugnante), si è attivato con tempestività, procedendo alla notifica telematica del ricorso, che, come già notato, si è perfezionata con successo in data 26.9.2018, e quindi ampiamente entro un tempo pari alla metà del termine di 60 giorni, valevole per il ricorso per cassazione, a sensi dell'art. 325, comma secondo, c.p.c. 7. Il ricorso, tuttavia, pur essendo ammissibile in termini di tempestività, è infondato. 8. Occorre prendere le mosse dal primo motivo di ricorso. E' vero che, secondo un risalente orientamento di questa Corte, la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. I, 18.2.1986, n. 951; e in termini analoghi già id., sez. II, 11.5.1979, n. 2701, secondo la quale il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato).Detto indirizzo, del resto, è aderente alla lettera dell'art. 287, comma primo, c.p.c. che in proposito esige tuttora "un ricorso di parte" per dare impulso al procedimento di correzione. Diversamente, nota il Collegio, da quanto previsto per la correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione, in cui la norma, parimenti esplicita, ma speciale, di cui all'art. 391, comma primo, secondo periodo, c.p.c., prevede che: "La correzione ... può essere rilevata d'ufficio della Corte, in qualsiasi tempo". 9. Occorre, tuttavia, considerare che dagli atti, di cui questa Corte può prendere diretta cognizione, essendo dedotti soprattutto errores in procedendo, risulta in primo luogo che il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con istanza datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che il suo assistito era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come per la verità, già indicato anche nell'intestazione della sentenza depositata il 18.9.2017 alla pag. 1, "tenuto conto della disposizione in essa contenuta in virtù della quale tra le parti restano compensate per un terzo le spese liquidate in primo ed in secondo grado (e cioè C 1.200,00 + 1.300,00)", chiedeva "la liquidazione del compenso, ridotto come per legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, sulla base della predetta liquidazione, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge". Non è esatto, perciò, quanto assume il ricorrente nel quinto motivo di ricorso, laddove asserisce che "la liquidazione veniva richiesta solo per 1/3". Al contrario, il difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito, quando nelle premesse della sua richiesta specificava le somme di C 1.200,00, per il primo grado, e di C 1.300,00, per il secondo grado (= C 3.900,00 : 3), si riferiva evidentemente alle quote di dette spese compensate, che si desumevano dalle sentenze di primo e secondo grado, e chiedeva, infatti, la liquidazione dei compensi, sulla base della su vista liquidazione, solamente con la riduzione come per legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, alludendo evidentemente alla previsione di cui all'art. 130 (L) d.P.R. n. 115/2002, la quale prevede appunto la dimidiazione dei compensi anche al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato. In ogni caso, come risulta dal decreto di fissazione di udienza n. cronol. 343/2018 del 19.2.2018, R.G. 17/2016-1 (sub doc. 4 del fascicoletto del ricorrente), il Presidente della Sezione Lavoro di quella Corte, "letto il ricorso che precede nella causa a margine indicata (istanza di liquidazione); rilevato che nella sentenza resa da questa Corte si è verificato un errore materiale in relazione all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002; visto l'art. 288 c.p.c.", fissò "per la trattazione in ordine all'istanza di correzione avanti al Collegio l'udienza del giorno 8 marzo 2018 ore 10,00 e seguenti e nomina Relatore il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] assegnando il termine di 5 giorni per la notifica alla controparte, che invita a depositare le proprie deduzioni fino a 2 giorni prima dell'udienza". Dunque, il Presidente di detta Sezione interpretò l'istanza di liquidazione di compenso, avanzata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], come volta (anche) ad ottenere una correzione della sentenza già depositata completa di motivazione, nella parte in cui non faceva menzione dell'art. 133 (L) d.P.R. n. 115/2002, ossia, della norma che, in caso di ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, prevede che: "Il provvedimento che pone a carco della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato". Specificò, infatti, in tale provvedimento di ritenere la materialità di tale omissione, ed infatti, facendo riferimento all'art. 288 c.p.c., fissò apposita udienza in ordine all'istanza di correzione avanti al Collegio. Così, perciò, fu anche instaurato il contraddittorio in merito, del che - nota questa Corte - non vi sarebbe stato alcun bisogno ove l'istanza di parte fosse stata intesa (soltanto) come richiesta di liquidazione, atteso su quest'ultima, come tale, si poteva provvedere con decreto di pagamento da emettere de plano e inaudita altera parte.Non solo, ma il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., nelle sue brevi note depositate il 7.3.2018, autorizzate con il decreto depositato il 19.2.2018, si limitò a comunicare "di aver rimborsato alla controparte i 2/3 delle spese di lite poste a suo carico per i due gradi di giudizio, come da bonifico che si allega" e a chiedere "che la liquidazione delle spese per il patrocinio a carico dello Stato venga limitato alla sola quota di 1/3 compensata". Ergo, il difensore dell'attuale ricorrente nulla obiettò circa quanto esposto e ritenuto nel decreto di fissazione di udienza, e, in particolare, non sostenne che la richiesta della controparte non potesse essere intesa o interpretata come istanza di correzione di una sentenza, nella quale, come già notato, pur si dava atto in limine che il [OSCURATO:PERSONA] era ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Neppure è stato dedotto che alla fissata udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui fu assunta la riserva sciolta poi con l'ordinanza qui contestata, la difesa della NEFER si fosse in una qualsiasi chiave opposta alla profilata correzione di errore materiale, così come non è stato dedotto che, in estrema ipotesi, nella stessa sede la difesa proprio del [OSCURATO:PERSONA] si fosse opposta a detta correzione e/o all'interpretazione che era stata già fornita della sua richiesta. 10. Infondato, perciò, è il primo motivo di ricorso, che non tiene assolutamente conto di tutto quanto sin qui esposto e ritenuto. E' infatti del tutto evidente che nel descritto contesto è insostenibile che la Corte di merito abbia corretto la propria sentenza ex officio e in assenza di un'istanza di parte, essendo stata in questa chiave intesa la richiesta proposta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA]. 11. Dall'infondatezza del primo motivo discende quella del secondo, del terzo e del quarto motivo, che tutti presuppongono non essersi in presenza di un'effettiva correzione; mentre già sopra s'è detto dell'infondatezza del quinto motivo di ricorso.12. Nulla dev'essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell'intimato; ma il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore